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Appalto privato e le difformità dalle previsioni contrattuali la tempestività dell’eccezione e la prova contraria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 febbraio 2024| n. 4077.

Nel caso in cui il committente abbia tempestivamente eccepito la difformità dell'opera rispetto al progetto di contratto e abbia coltivato ritualmente l'eccezione anche in grado d'appello, spetterà all'appaltatore eccepire e provare trattarsi di variante approvata dal direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere
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Il direttore dei lavori deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 febbraio 2024| n. 3249.

In tema di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata.

Il committente non può paralizzare l’esigibilità dei crediti dell’appaltatore eccependo che questi non ha provato l’adempimento delle sue obbligazioni nei confronti dei propri dipendenti
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Il committente non può paralizzare l’esigibilità dei crediti dell’appaltatore eccependo che questi non ha provato l’adempimento delle sue obbligazioni nei confronti dei propri dipendenti

Corte di Cassazione, civile,Ordinanza|12 gennaio 2024| n. 1281. 

In tema di appalto privato, il committente non può paralizzare l'esigibilità dei crediti dell'appaltatore eccependo che questi non ha provato l'adempimento delle sue obbligazioni nei confronti dei propri dipendenti, in quanto la responsabilità ex art. 1676 c.c. è subordinata all'esistenza di un debito del committente verso l'appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento, diversamente da quella prevista ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, che configura una responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore nei confronti di coloro che lavorano per quest'ultimo. (Fattispecie in tema di subappalto).

Il proprietario e le opere di escavazione risponde direttamente del danno anche se l’esecuzione dei lavori è stata data in appalto
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Il proprietario e le opere di escavazione risponde direttamente del danno anche se l’esecuzione dei lavori è stata data in appalto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 dicembre 2023| n. 34530.

Il proprietario che fa eseguire opere di escavazione nel suo fondo risponde, ex art. 840 c.c., direttamente del danno che esse causano al fondo confinante, anche se l'esecuzione dei lavori è stata data in appalto e, dunque, indipendentemente dal suo diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità verso i terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla.

Il diritto dell’appaltatore al corrispettivo viene ad esistenza con l’accettazione dell’opera
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Il diritto dell’appaltatore al corrispettivo viene ad esistenza con l’accettazione dell’opera

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 novembre 2023| n. 32512.

In tema di appalto, la previsione di cui all'art. 1665, comma 5, c.c. - secondo cui il diritto dell'appaltatore al corrispettivo viene ad esistenza con l'accettazione dell'opera da parte del committente -, è derogabile dalle parti le quali, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, possono subordinare la nascita di tale diritto alla consegna e presa in carico del bene da parte del committente.

Rovina e difetti di cose immobili natura extracontrattuale e rapporto di specialità con l’azione generale
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Rovina e difetti di cose immobili natura extracontrattuale e rapporto di specialità con l’azione generale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|10 novembre 2023| n. 31301.

Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione di quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale.

Appalto quando deve intendersi verificata la scoperta dei vizi alla quale ancorare la denunzia del committente
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Appalto quando deve intendersi verificata la scoperta dei vizi alla quale ancorare la denunzia del committente

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 ottobre 2023| n. 28958.

In tema di appalto, al fine di stabilire, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., quando deve intendersi verificata la scoperta dei vizi, alla quale ancorare la denunzia del committente, che, a sua volta, costituisce il “dies a quo” del termine annuale di prescrizione, il termine di un anno per la denuncia medesima del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dalla citata disposizione a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo. Infatti, non potendosi onerare il danneggiato di proporre, senza la dovuta prudenza, azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall’appaltatore, solo all’atto dell’acquisizione di idonei accertamenti tecnici

L’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili
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L’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 30 settembre 2020, n. 20877. L’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall’art. 1669 c.c., può essere esercitata, non solo, dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente contro il venditore che abbia costruito l’immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto una...

Quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura
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Quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 20 agosto 2019, n. 21517. Massima estrapolata: Nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d’opera;...