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Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 29 aprile 2014, n. 9416. La decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992) trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione. la disciplina dettata dall'art. 47 citato si applica a tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all'evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro ordinanza 29 aprile 2014, n. 9416 Fatto e diritto 1. la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’INAIL, aveva accolto la domanda di M.D. al beneficio previsto dall’art. 13 comma 8...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 aprile 2014, n. 17811. Ai fini della configurabilita' del reato di cui all'articolo 9 ter C.d.S., (divieto di gareggiare in velocita' con veicoli a motore) e' sufficiente il solo fatto di porre in essere la condotta relativa alla fattispecie vietata, senza necessita' di un previo accordo organizzativo tra i due partecipanti

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 28 aprile 2014, n. 17811   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente Dott. IZZO Fausto – Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere Dott. SERRAO...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 aprile 2014, n. 9283. La categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno,in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l'obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione. Non è, pertanto, ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale" in quanto tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dalla vittima, rientrano nell'unica fattispecie del "danno non patrimoniale" di cui all'art. 2059 c.c., Tale danno, infatti, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona,dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell'interesse superi una soglia minima di tollerabilità (imponendo il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza) e purché il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 aprile 2014, n. 9283   Svolgimento del processo Con sentenza 22.12.04 il Giudice di Pace di Milano confermava “l’ordinanza 3.9.1997 del Tribunale di Milano” ed, in accoglimento della domanda degli attori, G.G. ed A.E. ,ordinava ai convenuti Ca.Ca. e C.O. , quali eredi di C.B. , deceduto...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 28 aprile 2014, n. 9368. In tema di spese processuali, solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta; l'art. 6, primo comma, seconda parte, della tariffa forense, approvata con d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  28 aprile 2014, n. 9368 Svolgimento del processo e motivi della decisione E’ stata depositata in cancelleria la relazione di seguito n’trascritta, riportandosi tra parentesi quadra le correzioni conseguenti ad errori materiali: «1. Con sentenza depositata il 10 maggio 2012 la Corte di appello di Catania – rigettando...