Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 5 maggio 2014, n. 9573 Ritenuto in fatto e in diritto – che, con citazione del 22 gennaio 2010, M.D. nonché M. e P.S., in nome proprio ed in qualità di eredi (rispettivamente madre, sorella e fratello) del defunto Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano F.S., convenivano in giudizio, innanzi...
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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 maggio 2014, n. 18446. In tema di omicidio colposo, per omessa adeguata custodia di armi da sparo e relativo munizionamento, risultano irrilevanti le circostanze di fatto in presenza delle quali l'evento si verificò, rappresentando l'occasione, e, ove riferibili a comportamenti umani responsabili, una concausa, dell'evento, la radice della responsabilità penale per colpa del proprietario-detentore dell'arma essendo radicata nella predetta condotta omissiva (fattispecie di morte di un ragazzo ucciso da un colpo di fucile sparato dal figlio infraquattordicenne del proprietario dell'arma, il quale la aveva lasciata, incustodita, in un vano della casa in riatto, facilmente accessibile al figlio minore
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 5 maggio 2014, n. 18446 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21\6\2013 la Corte di Appello di Torino, in sede di rito abbreviato, confermava la condanna dei coniugi P.B. e L.M. per il delitto di cui all’art. 589 c.p. per cooperazione colposa nell’omicidio in danno del minore dodicenne...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 febbraio 2014, n. 2527. Il mancato trasferimento della propria residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel Comune ove è ubicato l'immobile, comporta la decadenza dal beneficio
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI Ordinanza 5 febbraio 2014, n. 2527 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente – Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere – Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere – Dott. DI...
Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 5 maggio 2014, n. 9570. Ai fini della delimitazione dell'ambito della giurisdizione tributaria, occorre attribuire esclusivo rilievo alla disciplina dettata dall'art. 2 del D.Lgs n. 546/1992" ed avere puntualizzato che tale disciplina non resta condizionata in senso limitativo dall'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del medesimo D.Lgs. n.546/1992, ha espressamente affermato che la mancanza di uno di tali atti, non preclude l'accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale ogni qualvolta esista un atto che si riveli comunque idoneo, in ragione del suo contenuto, a far sorgere l'interesse ad agire ex art. 100 del codice di procedura civile
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 5 maggio 2014, n. 9570 Svolgimento del processo L’Avvocato D.G.A. , quale creditore della srl Abaco in liquidazione, intraprese procedura di espropriazione presso terzi, iscritta al n. 4278/2011, notificando all’Agenzia Entrate, atto di pignoramento di presunti crediti tributari vantati dalla citata società nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria dello...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 29 aprile 2014, n. 2232. Il procedimento sanante può avere applicazione solo dove vi sia ancora da acquisire alla proprietà pubblica il bene, acquisito solo in via di fatto, da cui deriva l’ovvia conseguenza dell’impossibilità di applicare il meccanismo di acquisizione sanante, nei casi in cui la pubblica amministrazione già risulti titolare dell'area espropriata, in base ad una sentenza del giudice civile che abbia espressamente ravvisato tale titolarità, con una statuizione inequivocabile su cui si è formato il giudicato
CONSIGLIO DI STATO sezione IV SENTENZA 29 aprile 2014, n.2232 SENTENZA sul ricorso in appello n. 1430 del 2014, proposto da ANAS s.p.a. e Prefettura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliate ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 aprile 2014, n. 9286. Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 CC espressione del più generale potere di cui all'art. 115 del codice del rito, dà luogo non ad un giudizio d'equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ond'è che non solo è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, ma non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l'onere su di essa incombente ex art. 2697 CC di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 aprile 2014, n. 9286 Svolgimento del processo Con citazione 24.6.1997 T.A. conveniva davanti al Tribunale di Parma E.R.E. sri e premesso di aver stipulato il 2.9.1996 un contratto di appalto per l’esecuzione di opere di finiture esterne ed interne di un edificio in Parma via Bixio 115,...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 maggio 2014, n. 9623. La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio di secondo grado tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e l'udienza collegiale, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza di appello eventualmente pronunciata; l'irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti all'uopo necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 5 maggio 2014, n. 9623 Ritenuto in fatto Con atto regolarmente notificato in data 3.05.94 C.L. evocava in giudizio avanti al Tribunale di Latina, V.A. deducendo di essere proprietaria di un villino – sito nel comune di (omissis) – che aveva acquistato con rogito notaio D’Agostino del 19.10.90,...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 aprile 2014, n. 9301. Al fine di poter considerare – ai sensi del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, articolo 17, – come lavoro effettivo la meta' del tempo impiegato dal lavoratore dipendente di una societa' di pubblici servizi di trasporto in concessione per recarsi, "senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una localita' all'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto", e' necessario che non via sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensi', in via esclusiva, da una necessita' logistica aziendale, rimanendo irrilevante l'uso del mezzo gratuito di servizio da parte del lavoratore o che quest'ultimo si rechi al lavoro con un proprio mezzo ovvero con mezzi pubblici od anche a piedi. Concorrendo tali condizioni, il lavoratore puo' ottenere il riconoscimento del diritto previsto dalla suddetta norma (alla lettera c), il cui fondamento e' insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario al menzionato spostamento indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 aprile 2014, n. 9301 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. LORITO Matilde – Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 aprile 2014, n. 9278. In tema di preliminare è infondata la dedotta violazione dell'art. 1497 c.c. con riferimento all'esistenza del vincolo paesaggistico; il vincolo doveva essere conosciuto dal promissario acquirente perché i vincoli paesaggistici, inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, una volta approvati e pubblicati nelle forme previste hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia "erga omnes", come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicché i vincoli in tal modo imposti, a differenza di quelli inseriti con specifici provvedimenti amministrativi a carattere particolare, non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile, secondo l'art. 1489 cod. civ., e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore, che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 aprile 2014, n. 9278 Svolgimento del processo Con citazione in data 8/3/1990 M.P. conveniva in giudizio F.G. assumendo: – che con contratto preliminare del 23/6/1989 egli aveva promesso di acquistare dal convenuto un immobile in costruzione libero da oneri e privilegi con contestuale versamento di lire...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 29 aprile 2014, n. 17942. Ai fini della sua sussistenza, l'integrazione di un elemento materiale, quale è l'inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell'evento, e di un elemento psichico, consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento. Tali requisiti non potevano essere ritenuti sussistenti nel caso di specie, dovendosi evidentemente escludere che il comportamento doloso della persona offesa, consistito nello sferrare un calcio, ai danni dell'imputato, possa essersi inserito nella serie delle cause che hanno determinato l'evento lesivo ai danni del denunciante e che sono da individuarsi, esclusivamente, nel comportamento doloso della persona offesa
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 29 aprile 2014, n. 17942 Fatto e diritto Propone ricorso per cassazione S.C. , avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano in data 7 maggio 2013, con la quale è stata confermata quella di primo grado, emessa all’esito di giudizio abbreviato, che era stata di condanna in...