Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 2 aprile 2014, n. 7702

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14188-2008 proposto da:
MIN SALUTE, in persona del Ministro in carica, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ rappresentato e difeso per legge;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
sul ricorso 16377-2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a retromargine;
– ricorrente –
contro
MIN SALUTE, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2429/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/09/2007, R.G.N. 4713/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2014 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento p.q.r. del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (OMISSIS) e (OMISSIS), quali genitori del minore (OMISSIS), adirono il tribunale di Milano per sentir condannare il Ministero della Salute al risarcimento dei danni patiti da loro figlio a seguito di grave malattia causata dalla vaccinazione antipolio cui egli era stato sottoposto in date (OMISSIS); ed il tribunale, con sentenza n. 9783 del 2.9.05, riconosciuta la responsabilita’ concorsuale del convenuto in ragione del 50%, lo condanno’ a pagare l’importo di euro 725.000,00, oltre interessi legali e spese di lite. Interpose appello il Ministero, deducendo l’assenza di nesso causale tra la malattia del piccolo (OMISSIS) e le vaccinazioni, l’inapplicabilita’ delle norme sulla responsabilita’ civile e, comunque, la non imputabilita’ di alcuna condotta dannosa ad esso appellante, come pure la mancanza di prova sull’entita’ del danno patito dagli appellati; dal canto suo, la (OMISSIS) si dolse dell’improcedibilita’ dell’appello principale, mentre (OMISSIS) chiese, in via incidentale, l’affermazione dell’integrale responsabilita’ del Ministero.
I gravami principale ed incidentale furono respinti dalla corte di appello ambrosiana, con sentenza 14.9.07 n. 2429, con la quale la colpa solo concorrente del Ministero fu ravvisata nella “delicatezza della prassi vaccinale (tanto socialmente necessaria quanto non esente da rischi)” e nel fatto che esso “dovrebbe vigilare sulla correttezza delle prassi adottate nella esecuzione di misure sanitarie che e’ lo Stato a imporre”.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, affidandosi a cinque motivi, il Ministero della Salute; degli intimati resiste, con controricorso contenente altresi’ ricorso incidentale, il solo (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via assolutamente preliminare, avendo entrambi i ricorsi ad oggetto la medesima sentenza, essi vanno riuniti, in applicazione dell’articolo 335 cod. proc. civ..
Inoltre, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie continua ad applicarsi, nonostante la sua abrogazione (ed in virtu’ della disciplina transitoria di cui alla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 58, comma 5) l’articolo 366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, la rigorosa interpretazione via via elaborata da questa Corte (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23574). Pertanto:
2.1. i motivi riconducibili all’articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4 vanno corredati, a pena di inammissibilita’, da quesiti che devono compendiare:
a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;
b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;
c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);
d) questioni pertinenti alla ratio decidendi, perche’, in contrario, difetterebbero di decisivita’ (sulla necessita’ della pertinenza del quesito, per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n. 27901);
2.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure -se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680);
2.3. infine, e’ consentita la contemporanea formulazione, nel medesimo quesito, di doglianze di violazione di norme di diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto alla imprescindibile condizione che ciascuna sia accompagnata dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (per tutte: Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27649).
3. Cio’ posto, il ricorrente principale Ministero della Salute dispiega sei motivi e:
3.1. con un primo, si duole del proprio difetto di legittimazione passiva;
3.2. con un secondo, lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 cod. civ. e la configurazione di responsabilita’ da parte della P.A.;
3.3. con un terzo, adduce violazione o falsa applicazione della Legge n. 51 del 1996, questa prevedendo la corresponsione di un mero indennizzo, trattandosi di attivita’ lecita;
3.4. con un quarto, deduce violazione o falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 cod. civ., per non avere gli attori provato gli specifici elementi della fattispecie risarcitoria aquiliana;
3.5. con un quinto, evidenzia un vizio motivazionale in cio’, che immotivatamente la corte di merito si era discostata dalla c.t.u. in punto di esclusione di responsabilita’ del Ministero;
3.6. con un sesto, si duole di violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., per incompleta pronuncia sulle eccezioni del Ministero circa l’imputabilita’ della condotta lesiva.
4. Dal canto suo, il controricorrente contesta partitamente le censure avversarie, sia in rito che nel merito, per poi dispiegare ricorso incidentale, lamentando, con unitario ma articolato motivo, omessa pronuncia sull’appello incidentale in punto di esclusivita’ della responsabilita’ del Ministero.
5. Va premesso che questa Corte si e’ espressa, in ordine alla risarcibilita’ dei danni da vaccinazioni obbligatorie, con sentenza 27 aprile 2011, n. 9406, alla cui stregua i principi regolatori della materia, una volta ricondotta la fattispecie alla previsione generale dell’articolo 2043 cod. civ. e nell’ambito dei principi generali in tema di danni da emotrasfusioni di cui alle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nn. 576 ss. del di’ 11 gennaio 2008, si possono compendiare nella sussistenza di una responsabilita’ del Ministero della Salute ove sia accertato specificamente, da parte del giudice del merito:
a) se all’epoca della somministrazione era conosciuta o conoscibile – secondo le migliori cognizioni scientifiche disponibili – la pericolosita’ del vaccino in concreto somministrato;
b) se, alla stregua di tali conoscenze, il rispetto del fondamentale principio di precauzione imponesse di vietare tale tipo di vaccinazione, o di consentirla con rigorose modalita’ tali da minimizzare i rischi ad essa connessi.
In ulteriore specificazione di tale ultimo punto, deve ritenersi che l’indagine del giudice di merito debba spingersi, al fine di non attribuire al Ministero una sorta di presunzione di insufficienza delle attivita’ istituzionali ogni qual volta l’evento lesivo viene comunque ad esistenza, a valutare se le precauzioni adottate fossero o meno valide ed efficaci e se, nella loro concreta attuazione, siano stati non solo adottati ma anche in concreto posti in essere tutti gli accorgimenti indispensabili per garantire, nell’ambito delle competenze istituzionali, il rispetto delle regole di precauzione impartite in via generale.
6. E, tuttavia, non e’ possibile esaminare il merito della fattispecie oggetto dei ricorsi, per gli insormontabili vizi da cui essi sono affetti, riconducibili ad almeno due parallele ed autonome, tra loro concorrenti, categorie di inammissibilita’.
7. In primo luogo, per entrambi i ricorsi si rileva la non conformita’ dei quesiti di diritto o dei momenti di riepilogo o sintesi che li corredano ai rigorosi requisiti illustrati sopra, al paragrafo 2:
7.1. quelli a corredo dei motivi di ricorso principale diversi dal vizio motivazionale sono privi di adeguati riferimenti alla fattispecie concreta, non enunciano la regula iuris che si assume malamente applicata e, quanto a quella di cui si invoca l’affermazione, si limitano ad affermazioni talmente generali e vaghe da risultare del tutto insuscettibili di applicazione decisiva in una serie indeterminata di potenziali controversie analoghe successive;
7.2. quelli a corredo dei motivi di ricorso principale imperniati sul vizio motivazionale sono privi di indicazione sulle ragioni del vizio stesso; e, comunque, pongono una questione infondata, visto che la corte territoriale motiva adeguatamente sul valore inferenziale delle risultanze della c.t.u. e, in ogni modo, sulle ragioni per le quali da essa si discosta, sia in punto di rilevamento del nesso causale tra vaccinazione e malattia, sia in punto di sussistenza di concorrente responsabilita’ del Ministero;
7.3. quelli a corredo dei motivi di ricorso incidentale, a parte la stessa intrinseca difficolta’ di enuclearli od estrapolarli dal contesto indifferenziato dell’esposizione, sono privi di adeguati riferimenti alla fattispecie concreta, non enunciano la regula iuris che si assume malamente applicata e, quanto a quella di cui si invoca l’affermazione, si limitano ad affermazioni generali ed in quanto tali del tutto insuscettibili di applicazione decisiva in una serie indeterminata di potenziali controversie analoghe successive; e tanto a tacere del fatto che le argomentazioni che si assumono pretermesse dalla corte territoriale si indicano chiaramente come formulate nella comparsa conclusionale d’appello, mentre non risulta in modo chiaro se, quando ed in quali termini esse siano state rese oggetto di tempestiva e rituale impugnazione (mancando idonea trascrizione degli atti coi quali l’appello incidentale era stato dispiegato); e senza considerare che, comunque, non e’ affatto omesso un percorso motivazionale sulle ragioni del concorso paritario delle condotte di chi ha somministrato la vaccinazione e di chi avrebbe dovuto sorvegliare sulle concrete modalita’ di somministrazione.
8. In secondo luogo, nessuno dei due ricorsi riferisce alcuna informazione utile alla ricostruzione concreta dell’effettivo sviluppo degli eventi relativi alla fattispecie, non conoscendosi – sulla loro sola base – in modo chiaro ne’ l’eta’ del minore al tempo della somministrazione, ne’ l’entita’ e le modalita’ delle due somministrazioni, ne’ la concatenazione delle conseguenze negative sulla sua salute, ne’ soprattutto lo sviluppo delle argomentazioni del consulente tecnico di ufficio sul punto (limitate a pochi stralci ed alle considerazioni contenute nella sentenza gravata) e quelle delle critiche, anche di natura tecnica, mosse al consulente ed alle parzialmente divergenti conclusioni di merito.
In tal modo, non e’ neppure rispettato il requisito dell’articolo 366 cod. proc. civ., n. 5 (da ultimo, sull’indispensabilita’ di tale requisito, tra le moltissime: Cass., ord. 16 settembre 2013, n. 21137; Cass. 16 maggio 2013, n. 11540; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254): infatti, il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e’ inammissibile ove dalla sua lettura non sia possibile desumere una sufficiente conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, al fine di comprendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata (tra le molte: Cass. 5 febbraio 2009, n. 2831; Cass. 24 luglio 2007, n. 16315; Cass. 22 gennaio 2004, n. 1103; Cass. 21 dicembre 2001, n. 16163, che sottolinea come nel ricorso siano indispensabili “elementi tali che consentano una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la controversia, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa avere conoscenza di tutto cio’ dal solo ricorso, senza necessita’ di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata”; Cass. 4 giugno 1999, n. 5492).
9. I ricorsi, tra loro riuniti, vanno quindi dichiarati inammissibili e la soccombenza reciproca tra ricorrente principale ed incidentale rende di giustizia l’integrale compensazione tra loro delle spese del giudizio di legittimita’, non avendo l’altra intimata svolto attivita’ difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi riuniti e compensa le spese del giudizio di legittimita’.

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