Corte di Cassazione bis

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 29 gennaio 2014, n. 1972

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7271-2008 proposto da:

C.M. (OMISSIS), S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NICENETO 67/69, Presso lo studio dell’avvocato MANTEGAZZA PAOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato ROSA VINCENZO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ROMA (OMISSIS), in persona del Commissario Straordinario Dott. M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO FRANCIA 182, presso lo studio dell’avvocato NARDI SIMONETTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORUSSO ENRICO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

STA SOCIETA’ TRASPORTI AUTOMOBILISTICI, ATI TECNOSISTEMI SONET;

– intimati –

sul ricorso 11391-2008 proposto da:

TECNOSISTEMI SONET (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore della società mandataria SONET S.R.L. CI.RE., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 6, presso lo studio dell’avvocato AZZONI CARLO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.L., COMUNE DI ROMA, STA – SOCIETA’ TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PA, C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16/2007 del TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA, depositata il 23/01/2007, R.G.N. 43/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato SIMONETTA NARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale assorbito il ricorso principale.

 

Svolgimento del processo

1. Nel 2004 la sig.ra C.M. convenne il Comune di Roma dinanzi al Giudice di pace di Ostia, allegando che:

(-) l’11.4.2003 fu coinvolta in un sinistro stradale;

(-) in conseguenza del sinistro il proprio autoveicolo modello “Ford KA” rimase danneggiato;

(-) la causa del sinistro fu il difettoso funzionamento di un semaforo, il quale proiettava contemporaneamente luce verde in due direzioni tra loro ortogonali, creando così una insidia per gli automobilisti.

Concluse pertanto chiedendo la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni.

2. Il Comune si costituì e chiese di chiamare in causa la società cui aveva appaltato la manutenzione delle lanterne semaforiche, ovvero la S.T.A. s.p.a., alla quale domandò di essere tenuto indenne in caso di accoglimento della pretesa attorea.

Questa si costituì e, a sua volta, chiese di chiamare in causa la società Tecnosistemi Sonet s.r.l., alla quale aveva subappaltato la manutenzione dell’impianto che fu causa del sinistro.

Ambedue le società chiamate in causa si costituirono negando la propria responsabilità.

3. Nel giudizio intervenne volontariamente la sig.ra S.L., allegando che al momento del sinistro era trasportata sul veicolo condotto dalla sig.ra C.M., e che in conseguenza dell’urto aveva subito lesioni personali. Chiese perciò anch’essa la condanna del Comune di Roma al risarcimento del danno.

4. Il Giudice di pace di Ostia accolse la domanda dell’attrice e dell’intervenuta nei confronti del Comune di Roma e della STA, e condannò la Tecnosistemi Sonet a rifondere tanto al primo quanto alla seconda le somme che avessero versato alle due danneggiate.

Condannò altresì le parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite.

5. Il Tribunale di Roma, in seguito ad appello dalla Tecnosistemi Sonet, riformò la sentenza di primo grado, riducendo sia il risarcimento accordato alla sig.ra C.M., sia le spese di soccombenza liquidate dal primo giudice in favore dell’attrice e dell’intervenuta.

6. Tale decisione è stata impugnata per cassazione dalle sigg.re C.M. e S.L., per due motivi.

Hanno resistito con controricorso il Comune di Roma e la Tecnosistemi Sonet, la quale ha altresì proposto ricorso incidentale. Non si è invece difesa in questa sede la STA s.p.a.

 

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Tutte e due le appellanti col primo motivo di ricorso allegano che la sentenza impugnata è viziata da violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Espongono che il Tribunale ha liquidato le spese di soccombenza a favore di esse ed a carico delle parti soccombenti:

(-) in misura inferiore al minimo tariffario stabilito dal decreto ministeriale applicabile ratione temporis (ovvero il D.M. 8 aprile 2004, n. 127);

(-) in una unica cifra complessiva, senza indicare gli importi liquidati rispettivamente per spese, diritti ed onorari;

(-) riducendo immotivatamente le somme richieste nella notula depositata dai difensori in esito al giudizio di primo grado.

1.2. Nell’esame di tale doglianza è opportuno, per maggior chiarezza, premettere alcuni generali principi e regole operative cui il giudice di merito deve attenersi nella liquidazione delle spese di lite, per poi esaminare se nel caso di specie tali principi e regole siano stati rispettati dal Tribunale di Roma.

1.3. L’art. 75 disp. att. c.p.c. impone al difensore, al momento del passaggio in decisione della causa, di “unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all’articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita”.

La nota delle spese di cui all’art. 75 c.p.c. non è vincolante per il giudice, il quale, nel condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese in favore di quella vittoriosa (art. 91 c.p.c., comma 1), può tuttavia escludere la ripetizione delle spese ritenute eccessive o superflue (art. 92 c.p.c., comma 1).

1.4. Le previsioni del codice di rito appena ricordate vanno integrate con quanto disposto dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 60 (convertito, con modificazioni, in L. 22 gennaio 1934, n. 36), recante l’ordinamento della professione di avvocato (applicabile ratione temporis al presente giudizio, ai sensi del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1, comma 1, il quale ha sancito la permanenza in vigore perchè “indispensabile” del suddetto provvedimento). Il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma quarto, stabilisce che l’autorità giudiziaria deve contenere la liquidazione delle spese entro i limiti del massimo e del minimo fissati col decreto ministeriale di fissazione delle tariffe forensi.

Il successivo comma 5, infine, consente al giudice di liquidare importi superiori al massimo od inferiori al minimo tariffario: nel primo caso, “quando il pregio intrinseco dell’opera io giustifichi”) nel secondo caso, “quando la causa risulti di facile trattazione”. La riduzione, tuttavia, non può essere inferiore alla metà (L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4). Nell’una, come nell’altra ipotesi, la legge soggiunge che “la decisione del giudice deve essere motivata”.

1.5. Dal blocco normativo appena riassunto discendono i seguenti corollari:

(a) quando il giudice liquida le spese secondo gli importi risultanti dalla notula ritualmente depositata, non è tenuto a particolari oneri di motivazione, salvo che la congruità di essa non sia stata specificamente contestata;

(b) quando, invece, il giudice ritiene di dovere avvalesi della facoltà di cui all’art. 92 c.p.c., comma 1, (e cioè escludere la ripetizione delle spese eccessive o superflue) ha l’onere di indicare:

(b1) quali spese abbia inteso ridurre od escludere;

(b2) quali ragioni le rendano eccessive o superflue (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 18906 del 08/08/2013, Rv. 627506; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7293 del 30/03/2011, Rv. 616898; Sez. L, Sentenza n. 4404 del 24/02/2009, Rv. 607744; Sez. 3, Sentenza n. 2748 del 08/02/2007, Rv. 594748; Sez. 5, Sentenza n. 13085 del 01/06/2006, Rv.

590723; Sez. L, Sentenza n. 11483 del 01/08/2002, Rv. 556533; Sez. 2, Sentenza n. 8160 del 15/06/2001, Rv. 547524; Sez. 1, Sentenza n. 6816 del 02/07/1999, Rv. 528207, e via risalendo sino alla sentenza “capostipite”, rappresentata da Sez. 3, Sentenza n. 196 del 10/01/1966, Rv. 320386; vale la pena aggiungere che la contraria opinione, espressa isolatamente da Sez. 3, Sentenza n. 22347 del 24/10/2007, Rv. 599830, deve ritenersi superata dalla giurisprudenza successiva e comunque non convincente, soprattutto perchè nella motivazione di quella sentenza la tesi qui rifiutata venne formulata senza il sostegno di alcuna motivazione); (c) analogamente, il giudice avrà l’obbligo di motivare la propria decisione – ed in questo caso per espressa previsione di legge – quando ritenga di liquidare gli onorari in misura superiore al massimo od inferiore al minimo (Sez. L, Sentenza n. 564 del 12/01/2011, Rv. 615932; Sez. L, Sentenza n. 27804 del 21/11/2008, Rv. 605698).

1.6. Nel caso di specie, il Tribunale ha così motivato la propria decisione di riduzione delle spese di soccombenza liquidate dal giudice di primo grado: “l’appello non merita accoglimento, salvo per (…) quanto riguarda la liquidazione delle spese, palesemente eccessiva e in violazione di legge”. Segue a tale affermazione una parte non rilevante ai nostri fini, e quindi il dispositivo, nel quale si legge:

 

P.Q.M.

 

la Corte di cassazione, visto l’art. 384 c.p.c., comma 2:

-) cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito:

-) condanna il Comune di Roma e la STA – Servizi Trasporti Automobilistici s.p.a., in solido, al pagamento in favore della sig.ra C.M., a titolo di rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, della somma di Euro 803 per diritti di avvocato, Euro 610 per onorari di avvocato, Euro 18,18 per spese esenti; oltre IVA, contributo previdenziale e spese generali D.M. n. 127 del 2004, ex art. 14;

-) condanna il Comune di Roma e la STA – Servizi Trasporti Automobilistici s.p.a., in solido, al pagamento in favore della sig.ra S.L., a titolo di rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, della somma di Euro 628 per diritti di avvocato, Euro 465 per onorari di avvocato, Euro 3,25 per spese esenti; oltre IVA, contributo previdenziale e spese generali D.M. n. 127 del 2004, ex art. 14;

-) dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del grado di appello e di quello di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 7 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014

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