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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 ottobre 2014, n. 22289. Anche nel contratto di lavoro a progetto, il nomen iuris del negozio intervenuto tra lavoratore e datore di lavoro, pur rappresentando uno degli elementi di valutazione ai fini dell'accertamento della natura subordinata o autonoma del rapporto, non assume alcun valore decisivo ed assorbente

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 21 ottobre 2014, n. 22289   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. PATTI...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 settembre 2014, n. 20231. Sia allorquando le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, abbiano simulatamene dichiarato di volere un diverso rapporto lavorativo al fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, sia nel caso in cui l'espressione verbale abbia tradito la vera intenzione delle parti, sia infine nell'ipotesi in cui, dopo avere voluto realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse, attraverso fatti concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, il giudice di merito, cui compete di dare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve attribuire valore prevalente al comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto stesso. Tale conclusione deriva dal principio che è stato chiamato dell`indisponibilità del tipo contrattuale", più volte affermato dalla Corte costituzionale, ad avviso della quale "..non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento… " e "…a maggior ragione non sarebbe consentito al legislatore di autorizzare le parti ad escludere, direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l'applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri dei rapporto subordinato". Nel caso di specie, il fatto che il rapporto di lavoro subordinato fosse stato regolarizzato per cinque ore al giorno non escludeva pertanto di per sé la possibilità di ritenere che esso si fosse svolto con orario pieno

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO sentenza 25 settembre 2014, n. 20231   Svolgimento del processo Con la sentenza non definitiva n. 829 del 2010 la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, accertava che F.F. aveva svolto attività di lavoro subordinato per 40 ore settimanali in favore di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 ottobre 2014, n. 22352. In tema di locazione di immobili, la valutandone relativa alla configurabilita' o meno del danno da ritardato rilascio di immobile va effettuata, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza di una favorevole occasione di vendere o di locare l'immobile, con valutazione prognostica ex ante in cui si consideri se, in mancanza del ritardo nella riconsegna, il proprietario avrebbe potuto secondo la regolarita' causale concludere l'affare . Non puo' procedersi, accolto il ricorso, alla decisione nel merito della controversia ex articolo 384 c.p.c., comma 2, recependo la quantificazione dei danni effettuata dal giudice di primo grado, in quanto la determinazione del danno da ritardo nella riconsegna di un immobile, che faccia perdere una occasione di vendita favorevole, non e' automaticamente corrispondente, e come tale determinabile con semplice operazione aritmetica, alla differenza tra quanto si sarebbe potuto guadagnare cogliendo l'occasione favorevole e quanto effettivamente guadagnato, dovendo tenersi conto per la sua quantificazione di diversi fattori, quali l'andamento del mercato, che fanno parte della valutazione del giudice di merito.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 ottobre 2014, n. 22352 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott....

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 29 ottobre 2014, n. 5377. L'art. 49, c. 2 del d.lgs. n. 163/2006 ha accordato un regime probatorio e documentale semplificato in favore delle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, senza limitarne la portata alle sole imprese ausiliarie "controllanti" o direttamente "partecipanti" e ancora "capogruppo". Tale impostazione risulta avvalorata dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810) che ha chiarito che non sussiste l'obbligo di stipulare con l'impresa appartenente allo stesso gruppo un contratto di avvalimento, con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, essendo sufficiente, in base alla disposizione di cui all'art. 49, co. 2, lett. g), cit., una dichiarazione unilaterale attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. In conclusione, nell'attuale sistema normativo in materia di appalti pubblici ed in coerenza con le disposizioni comunitarie in tema di avvalimento, non sussistono limiti di tipo soggettivo in ordine all'impresa ausiliaria e ai legami

Consiglio di Stato sezione V sentenza 29 ottobre 2014, n. 5377 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2115 del 2013, proposto dalla s.r.l. EU.ME., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 31 ottobre 2014, n. 5410. Se è possibile riconoscere l'autonoma impugnabilità della delibera di rettifica dei punteggi per vizi relativi a tale determinazione, nel contempo non possono essere rimesse in discussione determinazioni ormai definitive ed estranee al contenuto dell'atto di rettifica, proprie del provvedimento di aggiudicazione (in specie il requisito richiesto dalla lex di gara a pena di esclusione)

Consiglio di Stato sezione III sentenza 31 ottobre 2014, n. 5410 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3757 del 2014, proposto da: CO.IT. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore in proprio e...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 ottobre 2014, n. 43820. Agli effetti della qualifica di pubblico ufficiale, non è richiesto lo svolgimento di un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti di terzi, giacché ogni atto preparatorio, propedeutico o accessorio, che esplichi, nell'ambito del procedimento di riscossione, i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, seppure destinato a fini interni alla p.a., comporta l'attuazione completa e connaturale dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato all'interno dell'intero contesto delle funzioni pubbliche. Ne consegue che deve considerarsi pubblico ufficiale il dipendente di Equitalia S.p.a. che, nello svolgimento dei compiti d’ufficio a lui assegnati, contribuisce in modo univoco alla formazione e manifestazione della volontà dell'ente di appartenenza, intesa la sua attività come contributo, anche istruttorio e preparatorio, funzionale a dare impulso determinante all'iter deliberativo dell'organo stesso, finalizzato all'utile riscossione del tributo nei confronti degli Enti ai cui rapporti egli è preposto.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 21 ottobre 2014, n. 43820 Ritenuto in fatto M.L. e F.S. ricorrono, a mezzo dei loro difensori avverso l’ordinanza 29 aprile 2014 del Tribunale del riesame di Roma che ha confermato l’ordinanza 7 aprile 2014 del G.I.P. presso il Tribunale di Roma, di applicazione della misura della custodia...

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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 14 ottobre 2014, n. 42858. Successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell'esecuzione. Ne consegue che: per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionalita' dell'articolo 69 c.p., comma 4, nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, sulla recidiva di cui all'articolo 99 c.p., comma 4, il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 c.p.p., comma 1, e in applicazione della Legge 11 marzo 1953, n. 87, articolo 30, comma 4, potra' affermare la prevalenza della circostanza attenuante, sempreche' una simile valutazione non sia stata esclusa nel merito dal giudice della cognizione, secondo quanto risulta dal testo della sentenza irrevocabile; per effetto della medesima sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, e' compito del pubblico ministero, ai sensi degli articoli 655, 656 e 666 c.p.p., di richiedere al giudice dell'esecuzione l'eventuale rideterminazione della pena inflitta all'esito del nuovo giudizio di comparazione

Suprema Corte di Cassazione S.U.P. sentenza 14 ottobre 2014, n. 42858 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Presidente Dott. ESPOSITO Antonio – Consigliere Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Consigliere Dott. ZAMPETTI Umberto – Consigliere Dott. IPPOLITO Francesco...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 ottobre 2014, n. 22044. L'articolo 345 c.p.c., comma 3, nel subordinare l'ammissione di nuovi mezzi di prova in grado d'appello alla condizione che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero, in via alternativa, che la parte dimostri di non averli potuti proporre in primo grado per causa ad essa non imputabile, stabilisce sul piano generale il principio dell'inammissibilita' di mezzi di prova "nuovi", cioe' di mezzi di prova la cui ammissione non sia stata richiesta in precedenza. Il requisito dell'indispensabilita' prescritto dall'articolo 345, comma 3, cit. costituisce infatti un quidpluris rispetto a quello della rilevanza, cui l'articolo 184 c.p.c., comma 1, (nel testo, applicabile ratione temporis al giudizio in esame, anteriore alle modificazioni introdotte dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 355, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80) condiziona in via generale l'ammissione dei mezzi di prova, presupponendo che, in quanto di per se' sufficiente a provocare un ribaltamento della decisione, il mezzo istruttorio sia dotato di un'influenza causale piu' incisiva rispetto a quella che le prove dedotte o prodotte in primo grado hanno sulla decisione finale della controversia

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 ottobre 2014, n. 22044 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere...