Articolo

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 1 dicembre 2014, n. 5915. Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, relative al sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, in particolare l'art. 86, non sono applicabili ad una procedura di affidamento in concessione delle attività di fornitura, installazione, gestione e manutenzione di manufatti pubblicitari comunali. Trattandosi, infatti, di una procedura di affidamento di una concessione di servizi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, la stessa non è soggetta alle norme del contenute nella parte II di tale corpus normativo, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari. Infatti, il citato art. 30 stabilisce che le procedure di affidamento di concessioni di servizi sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del codice dei contratti pubblici, ed invece assoggettate ai principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. Pertanto, in nessuno di questi principi generali può essere fatto rientrare l'art. 86, il quale, nel disciplinare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, contiene regole puntuali, relative ai presupposti al ricorrere dei quali le stazioni appaltanti sono tenute o meramente facoltizzate a verificare l'eventuale anomalia delle offerte. Ciò si ricava in particolare dal c. 3 dell'art. 86, che rimette alle valutazioni delle stazioni appaltanti la verifica di congruità al di fuori dei casi tassativi previsti dai precedenti c. 1 e 2. Al riguardo, è stato affermato che le valutazioni in questione costituiscono tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, ordinariamente sottratta al sindacato di legittimità del g.a., se non inficiata da evidente irragionevolezza o travisamento dei fatti emersi nell'istruttoria. Quindi, se ciò vale per le procedure di affidamento di appalti pubblici, a fortiori la regola in questione è applicabile agli affidamenti di concessioni di servizi. Si deve conseguentemente dedurre che la portata precettiva del c. 3 dell'art. 86 si risolve nel rinvio alle regole generali dell'agire amministrativo, ed in particolare ai principi in materia di contratti pubblici enunciati dall'art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006, che sono a loro volta applicabili anche alle concessioni di servizi, in virtù del richiamo espresso dell'art. 30 ai principi generali relativi ai contratti pubblici.

Consiglio di Stato sezione V sentenza 1 dicembre 2014, n. 5915 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7111 del 2014, proposto dalla WA. S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Ni.Tr. e Fi.Ce., con domicilio...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 dicembre 2014, n. 50004. Con riferimento alla disciplina dettata all'art. 165 cod. pen., la locuzione "secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna" non si riferisce all'obbligo di eliminare le conseguenze dannose e pericolose del reato, potendosi riferire solamente – per ragioni di ordine sistematico e logico – alla seconda delle due forme di subordinazione (cioè quella della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività) in quanto solo per quest'ultima è utilizzabile una indicazione dei criteri e delle regole per rendere la prestazione dell'attività idonea al reinserimento del condannato alla fruizione di benefici nel trattamento sanzionatorio, laddove l'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato non necessita di particolari specificazioni da parte del giudice, essendo inequivoco ed insuscettibile di indicazioni delle modalità il fatto di eliminare le conseguenze dannose.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 dicembre 2014, n. 50004 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. GAZZARA...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 dicembre 2014, n. 52121. Il criterio differenziale fra il delitto di truffa aggravato dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario e quello di estorsione, risiede solo ed esclusivamente nell'elemento oggettivo: si ha truffa aggravata quando il danno immaginario viene indotto nella persona offesa tramite raggiri o artifizi; si ha estorsione, invece, quando il danno è certo e sicuro ad opera del reo o di altri ove la vittima non ceda alla richiesta minatoria. La vantazione circa la sussistenza del danno immaginario (e, quindi, del reato di truffa aggravata) o del danno reale (e, quindi, del reato di estorsione) va effettuata ex post e non ex ante essendo irrilevante ogni valutazione in ordine alla provenienza del danno prospettato ovvero allo stato soggettivo della persona offesa. Pertanto, risponde del reato di truffa aggravata e non di estorsione, chi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, spacciandosi alla parte offesa come un agente di polizia in borghese ed esibendo un falso distintivo, dopo averla inseguita e fermata con la minaccia di elevare verbale di contravvenzione per un importo di 1.300,00 Euro, lo induce a consegnargli la minor somma di Euro 500,00

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 dicembre 2014, n. 52121 Fatto 1. Con sentenza del 05/12/2014, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza pronunciata in data 06/02/2013 dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale della medesima città nella parte in cui aveva ritenuto D.C.D. (in concorso con G.C. non ricorrente) colpevole dei...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione tributario, sentenza 3 dicembre 2014, n. 25561. Trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali, è nulla l'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla notifica al contribuente di una specifica intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento entro cinque giorni

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 3 dicembre 2014, n. 25561 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio – Presidente Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere Dott. MELONI Marina – Consigliere Dott. NAPOLITANO Lucio...