Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 gennaio 2015, n. 247 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio – Presidente Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere Dott. MOGINI Stefano – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere Dott....
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 gennaio 2015, n. 72. Deve ritenersi nullo, in quanto affetto da motivazione soltanto apparente, il decreto di sequestro preventivo che a sostegno della esistenza del fumus commissi delicti si limiti a richiamare la richiesta del Pubblico Ministero e l'informativa della polizia giudiziaria, e giustifichi la sussistenza del periculum in mora attraverso un generico rinvio all'art. 322 c.p.p., senza indicare elementi specifici atti a dimostrarne in concreto l'esistenza
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 gennaio 2015, n. 72 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. SAVINO Mariapia – rel. Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. PEZZELLA...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 17 dicembre 2014, n. 52455. In tema di infortuni sul lavoro, nell’ipotesi di omicidio colposo per violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul posto di lavoro derivante dalla condotta di più soggetti titolari di autonome posizioni di garanzia, ciascuno è destinatario dell’obbligo giuridico di impedire l’evento ex art. 40, secondo comma, c.p. Ne deriva che tutti risponderanno di omicidio colposo, ognuno nella propria sfera di competenza, qualora si accerti che la predisposizione di misure di prevenzione ed antinfortunistiche avrebbe neutralizzato il rischio di verificazione dell’evento. In altri termini, qualora l'obbligo di impedire l'evento ricada su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41 c.p.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 17 dicembre 2014, n. 52455 Ritenuto in fatto Con sentenza resa in data 27/5/2013, la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione in data 14/3/2001 con la quale il Tribunale di La Spezia ha condannato C.L. , B.S. e D.R. alla pena di sei mesi di reclusione...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 19 gennaio 2015, n. 2324. Quando sia stata indicata la data dell'udienza per l'esame dei testi, la loro omessa citazione ad opera della parte che li ha introdotti o ha interesse al loro esame comporta la decadenza dalla relativa prova. Il potere organizzativo della gestione delle udienze, quando la complessità del processo renda già dal suo inizio prevedibile l'impossibilità di concluderne la trattazione in giornata, non solo trova specifica fonte normativa negli artt. 468.2, 495 e 496 cod.proc.pen. ma risulta, sul piano sistematico, del tutto coerente sia al principio costituzionale della ragionevole durata del processo sia alle caratteristiche strutturali essenziali del processo di merito di primo grado (oralità ed immediatezza dell'assunzione delle prove), che sarebbero del tutto vanificate se la concreta gestione di tale assunzione venisse lasciata al sostanziale ed insindacabile arbitrio delle parti del processo. Né l'attribuire conseguenze specifiche, e sistematicamente coerenti, all'omessa citazione per un'udienza tempestivamente indicata e concordata dei testi introdotti dalla parte potrebbe configurare alcuna incompatibilità con esigenze di tutela riconducibili ai principi del processo giusto (ex art. Ili Cost.) o equo (art. 6 Cedu)
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 19 gennaio 2015, n. 2324 Considerato in fatto 1. Con sentenza del 5.7.2013 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna di Z.L. e C.M. per reato continuato ex artt. 336 e 337 cod. pen. e 4 legge 110/1975 (entrambi), nonché 56, 582, 583, 61 n. 2...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 gennaio 2015, n. 59. Omesso versamento INPS; la pubblica accusa può assolvere l'onere probatorio che sul PM incombe, sia mediante il ricorso a prove documentali (in particolare, i cosiddetti modelli DM/10 trasmessi dal datore di lavoro all'INPS) e testimoniali, sia mediante il ricorso alla prova indiziaria, mentre compete alla difesa dimostrare il mancato pagamento delle stesse, non essendo sufficiente a destituire di fondamento la prova, anche indiziaria, fornita dall'accusa, la mera, labiale, affermazione del datore di lavoro di non averle corrisposte
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 gennaio 2015, n. 59 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere Dott. GAZZARA Santi – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. MENGONI...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 19 gennaio 2015, n. 115. La misura interdittiva antimafia consiste in una tipica misura cautelare di polizia, avente natura preventiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e prescinde dall'accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso. Per la sua adozione non occorre, inoltre, né la prova di fatti di reato, né la prova dell'effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa, né quella del reale condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi. Ai fini della sua adozione è, pertanto, sufficiente un compiuto quadro fattuale ed indiziario di un "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato. Detta scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite
Consiglio di Stato sezione III sentenza 19 gennaio 2015, n. 115 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6291 del 2009, proposto da Al.Ma. di Al.Mi. e C. s.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Ga.Ia., con...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 19 gennaio 2015, n. 116. In merito al provvedimento che inibisce la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, il potere discrezionale di cui dispone l' Amministrazione può essere esercitato in senso negativo all'interessato in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti di rilevanza penale, può tuttavia incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi aspira al rilascio del titolo autorizzatorio. L'ampiezza della valutazione discrezionale del Prefetto è conforme all' indirizzo formatosi in giurisprudenza in base al quale il rilascio della licenza a portare le armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, ma assume contenuto di permesso concessorio in deroga al divieto di portare armi sancito dall'art. 699 c.p. e dall'art. 4, comma 1°, della legge n. 110 del 1975.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 19 gennaio 2015, n. 116 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3576 del 2010, proposto dal Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Caserta, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, Generale...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 dicembre 2014, n. 27565. Per la S.C. errata e' la considerazione che non si possano configurare i presupposti per la costituzione di servitu' coattiva di passaggio quando e per la sola circostanza che i terreni di una zona gia' "sono edificati e raggiungibili da attraverso una rete di strade che si e' formata gia' nel tempo con caratteristiche evidentemente diverse da quelle ora imposte dal piano regolatore". Con la decisione del Giudice di appello si e', infatti, ritenuto che il fondo medesimo avesse gia' una strada a proprio servizio e che la medesima strada (anche se di carreggiata inferiore a quella prevista PRG Aosta) era tale da consentire comunque l'uscita sulla via pubblica e cio' anche per il transito di veicoli a trazione meccanica e che, pertanto, "mancavano i presupposti per la costituzione di servitu' coattiva di passaggio". Per la Cassazione la pianificazione urbanistica riservata alla P.A. ben puo', come in ipotesi, prevedere una particolare sezione delle strade di urbanizzazione (sezione "misurata a partire dal loro inserimento nella maglia delle strade pubbliche, non inferiore a metri lineari 3,60") o una particolare pendenza del loro tracciatoi cosi' come stabilito dalle invocate norme di attuazione del locale P.R.G.. In tal caso la necessita' dell'adeguamento dimensionale alle prescritte normative urbanistiche configura i presupposti per la creazione della costituzione coattiva di servitu' cosi' come richiesta in causa.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 31 dicembre 2014, n. 27565 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 gennaio 2015, n. 104. In tema di abusi edilizi; l'asseverazione di un professionista abilitato circa la riconducibilità delle opere alla nozione di risanamento conservativo
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 gennaio 2015, n. 104 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale n. 1503 del 2014, proposto da Ma.Ma., rappresentata e difesa dagli avvocati Da.Gr., An.Ni. e Fe.Te., con...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 12 gennaio 2015, n. 40. La Commissione di un concorso pubblico nella fase relativa all'adozione di criteri prodromici ed essenziali alla valutazione comparativa di più candidati deve operare come collegio perfetto, in quanto tale attività non può in nessun modo configurarsi quale attività preparatoria o vincolata dell'organo. La Commissione, pertanto, necessita dell'apporto partecipativo e contestuale di tutti i suoi componenti e la mancata partecipazione anche di uno solo di essi rende la deliberazione invalida, né tale assenza può in alcun modo essere surrogata attraverso alternative e successive forme di partecipazione
Consiglio di Stato sezione V sentenza 12 gennaio 2015, n. 40 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6746 del 2013, proposto dal Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. An.Ia., Ma.Ba. e Ni.Pa.,...