Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 19 gennaio 2015, n. 115

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6291 del 2009, proposto da Al.Ma. di Al.Mi. e C. s.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Ga.Ia., con domicilio eletto presso lo sesso in Roma, Via (…);

contro

– il Ministero delle Attività Produttive, U.T.G. – Prefettura di Napoli e il Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, Via (…);

– M.P. Me. s.p.a. e la Regione Campania, non costituitesi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III TER n. 07786/2008, resa tra le parti, concernente revoca agevolazioni finanziarie ad imprese – informativa antimafia

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Attività Produttive e del di Ministero dell’Interno- U.T.G. – Prefettura di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’avv. Ia. e l’avvocato dello Stato D’As.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto aventi al T.A.R. per il Lazio la s.a.s. Al.Ma. di Al.Mi. impugnava per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili il d.m. del Ministero delle Attività Produttive n. B2/RC/9/132327 del 15 giugno 2004, unitamente alla nota di trasmissione n. 1217825 del 12 luglio 2004, recante la revoca del d.m. n. 103050 del 20 settembre 2001, di concessione in via provvisoria di agevolazioni finanziarie per attività produttive in aree depresse del Paese.

L’impugnativa era, altresì, rivolta contro i provvedimenti assunti dalla Prefettura di Napoli e dal Ministero dell’Interno per il rilascio dell’ informativa antimafia, cui è fatto richiamo nel provvedimento di revoca, e, ove occorra, contro la Circolare del Ministero dell’Interno n. 599 del 19 dicembre 1998;

Con successivi motivi aggiunti la domanda di annullamento era estesa avverso la note della Prefettura di Napoli del 7 giugno 2004 e del 14 gennaio 2005, nonché la nota del Medio Credito Toscano s.p.a. in data 8 febbraio 2005.

Con sentenza n. 7786 del 2008 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza del T.A.R. la soc. Al.Ma. ha proposto atto di appello e, a confutazione delle statuizioni del primo giudice, ha dedotto:

– l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura interdittiva nei confronti della società ricorrente, priva di ogni riscontro fattuale e stante, in particolare, l’insufficienza del solo rapporto di affinità parentale con soggetti contigui ad associazioni malavitose a suffragare il giudizio di pericolosità sociale;

– il sig. Al.Mi. si presenta come vittima e persona offesa da associazione mafiosa e non partecipe ad essa;

– la revoca dell’atto di concessione di agevolazioni finanziarie può intervenire solo in presenza dell’ applicazione delle definitive misure di prevenzione previste dall’art. 10 della legge n. 575 del 1965, mentre nella compagine sociale della società Al.Ma. non si riscontra la partecipazione di persone qualificate socialmente pericolose;

– il provvedimento di revoca non è sostenuto da adeguata e congrua esternazione delle di esso giustificative.

Resistono i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’ Interno che hanno contraddetto in memoria i motivi di appello e chiesto la conferma della sentenza impugnata.

In sede di note conclusive e di replica la soc. Al.Ma. ha insistito nelle proprie tesi difensive.

2. L’appello è infondato.

2.1. Diversamente da quanto dedotto in ricorso l’interdittiva del Prefetto – motivata obrelationem con rinvio alle informative degli organi di polizia acquisite in sede di istruttoria – non ha posto a sostegno della misura di rigore meri rapporti di affinità o parentela degli amministratori o appartenenti alla s.a.s. Al.Ma. con persone inquisite o sottoposte a misure di prevenzione, ma ha focalizzato la sua attenzione sulla figura del sig. Al.Mi., socio accomandatario della società predetta ed in grado di condizionare per la quota di capitale posseduta le scelte e gli indirizzi societari.

Emerge dalle informazioni rassegnate dalla D.I.A. che il sig. Al., unitamente ad altri soggetti, ha ricoperto il ruolo di prestanome di organizzazione criminale facente capo a tale Fa.Ma. per l’intestazione di beni acquistati con fonti di reddito illecito. L’ Al. ha, inoltre, assunto alle dipendenze della società Al.Ma., con un rapporto di lavoro sostanzialmente fittizio, tale La Ma.Mi., in organico al clan Fa. A detto soggetto si ascrive un ruolo attivo per lo sconto di assegni e altri titoli di credito nell’interesse del sodalizio criminale.

E’ noto che l’atto di informativa configura una tipica misura cautelare di polizia, preventiva ed interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che prescinde dall’accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso. Non occorre, inoltre, né la prova di fatti di reato, né la prova dell’effettiva infiltrazione mafiosa nell’impresa, né quella del reale condizionamento delle scelte dell’impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi;

Ai fini della sua adozione è, pertanto, sufficiente un compiuto quadro fattuale ed indiziario di un “tentativo di infiltrazione” avente lo scopo di condizionare le scelte dell’impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2796; 13 ottobre 2003, n. 6187). Siffatta scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell’intimidazione, dell’influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite.

L’informativa prefettizia non deve necessariamente attestarsi su risultanze e esiti di giudizi penali. Essa, invero, esprime la ratio di anticipare la soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalità organizzata, così da prescindere dal livello di rilevanza probatoria tipiche del diritto penale agli effetti della verifica dell’affidabilità dell’impresa, che può essere correttamente apprezzata anche in base a circostanze solo sintomatiche ed indiziarie, al di là dell’individuazione di responsabilità penali.

Nella specie emerge un quadro indiziario ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza in ordine ad una situazione ambientale e di comportamenti dell’imprenditore che possono costituire veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali nella gestione e nelle scelte aziendali, con possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.

La circostanza che l’ Al., abbia assunto il ruolo di vittima delle organizzazioni criminali non fa venir meno le ragioni che hanno giustificato la misura interdittiva. Proprio la situazione di pressione sulla compagine aziendale e la condizione del principale responsabile di non poter sottrarsi a essa integra l’emergenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, che giustifica e rende ragionale la misura impeditiva del trasferimento di risorse pubbliche che, per l’ingerenza della criminalità organizzata, potrebbe essere sottratte allo scopo per il quale la sovvenzione stessa è erogata.

L’ apprezzamento discrezionale del Prefetto a tutela delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico nel delicato settore del trasferimento di risorse pubbliche si sottrae a ogni censura di eccesso di potere, avuto riguardo all’adeguatezza dell’ attività istruttoria, ai presupposti fattuali presi in considerazione e alla proporzione al fine perseguito.

2.2. Non va condiviso in secondo mezzo di impugnativa con il quale l’appellante, sul rilievo che l’art. 6 del decreto 14 agosto 1998 di concessione del contributo condiziona “l’efficacia (del beneficio) al momento in cui la banca concessionaria avrà acquisito la certificazione antimafia dalla quale non risultino cause di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge n. 575/65”, circoscrive solo alla presenza di misure di prevenzione definitive nei confronti di amministratori o soci della società il presupposto per la revoca dell’agevolazione finanziaria.

La regolamentazione in via amministrativa delle condizioni per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive riceve, invero, integrazione ex lege dalla generale disciplina dettata dall’allora vigente art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994, che impone alle amministrazioni e organismi di diritto pubblico di acquisire dal Prefetto apposita informativa, che si caratterizza come atipica, ed assume a riferimento fatti, situazioni, rapporti, eventi cui possa ricondursi il pericolo di infiltrazione mafiosa nei confronti di chi assume la qualità di contraente con la pubblica amministrazione o che questa riceve concessioni o erogazioni.

Nella specie l’art. 11 del d.m. n. 575 del 1995 – concernente la concessione di contributi in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese – assegna all’amministrazione concedente ogni controllo in fase di procedimento per la verifica della permanenza delle condizioni per l’erogazione dell’agevolazione finanziaria. Detti controlli sono comprensivi anche del riscontro di motivi ostativi connessi alla disciplina antimafia, che l’informativa prefettizia ha accertato sussistere nei confronti della s.a.s. Al.Ma., con ogni conseguente e vincolata preclusione, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 490 del 1994, dell’erogazione di somme a carico del bilancio pubblico

2.3. Quanto all’ adeguatezza e sufficienza della motivazione dell’informativa impugnata le argomentazioni volte a negare che la s.a.s. Al.Ma. operi in condizione di monopolio nel settore di mercato non fanno recedere il restante tessuto motivazionale del provvedimento di interdittiva, che trae autonomo e sufficiente sostegno, quanto alle ragioni del provvedere, nella figura del socio Mi.Al. e nei suoi rapporti di contiguità e di soggezione verso esponenti della criminalità organizzata.

Infine la titolarità da parte del sig. Al. di autorizzazione al porto d’armi non rende irrilevante il diverso quadro indiziario cui ha dato rilievo l’informativa impugnata, che prende in considerazione la sua posizione all’interno dell’ impresa Al.Ma. e il pericolo di condizionamento mafioso dell’attività aziendale.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.

In relazioni ai profili della controversia e trattandosi di contenzioso risalente nel tempo spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro – Presidente

Bruno Rosario Polito – Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo – Consigliere

Angelica Dell’Utri – Consigliere

Silvestro Maria Russo – Consigliere

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2015.

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