CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 7 gennaio 2015, n. 247

 
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio – Presidente
Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 1171/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA, del 02/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
sentite le conclusioni del PG Dott. D’AMBROSIO Vito per rigetto;
udito il difensore avv. (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, in data 2-4-2014, che, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ha disposto l’applicazione,nei confronti degli indagati, della misura coercitiva della custodia in carcere, relativamente al reato di cui agli articoli 110 e 379 cod. pen. e Legge n. 203 del 1991, articolo 7, per aver aiutato (OMISSIS) ad assicurarsi il profitto dei delitti contro il patrimonio perpetrati nell’interesse della cosca Gallico, prelevando, su disposizione di (OMISSIS), la complessiva somma di euro 5000, in contanti, occultata all’interno dell’abitazione di quest’ultimo e costituente provento dei delitti di usura ed estorsione perpetrati da (OMISSIS), nell’interesse della cosca Gallico, e nascondendola all’interno di una borsa.
2. I ricorrenti deducono, con il primo motivo, violazione dell’articolo 379 cod. pen. e articolo 273 cod. proc. pen., poiche’ non ci sono elementi per escludere il concorso degli indagati nel reato – presupposto ex articolo 629 cod. pen., attesa anche la sovrapposizione con le condotte costituenti oggetto dell’addebito ex articolo 416-bis cod. pen., mosso agli indagati. E’ infatti riscontrabile, per (OMISSIS), una perfetta sovrapposizione cronologica tra alcuni delitti-fine e la partecipazione associativa. Per quanto attiene a (OMISSIS), occorre osservare come proprio il ruolo dalla stessa assunto attraverso la condotta partecipativa contestata al capo A), implicasse il coinvolgimento nelle attivita’ della cosca, di cui le estorsioni costituivano un tratto tipico. Onde il reato di cui all’articolo 379 cod. pen. e’ da ritenersi assorbito nella contestazione di cui al capo A).
2.1. Con il secondo motivo, si eccepisce violazione della Legge n. 203 del 1991, articolo 7 atteso che da nulla puo’ desumersi la consapevolezza che, attraverso la condotta contestata, si realizzasse una agevolazione all’attivita’ della cosca di riferimento: ipotesi anzi contraddetta proprio dalla prospettazione inerente ad un favoreggiamento posto in essere a vantaggio di un singolo individuo, (OMISSIS), e non del sodalizio. Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati. Risulta infatti dalla motivazione dell’ordinanza impugnata che la condotta associativa contestata a (OMISSIS) e a (OMISSIS), ed inerente al periodo successivo all’arresto di (OMISSIS), consiste nel mettersi stabilmente al servizio della cosca Gallico, da un lato fungendo da “postini” e cioe’ recandosi a colloquio con il detenuto, ricevendo da questi disposizioni, da eseguire direttamente o da comunicare ad altri sodali, fuori dal carcere; e, dall’altro, nel perpetrare reati-fine, nell’interesse del sodalizio. Dai colloqui captati presso la Casa circondariale di Palmi – precisa il giudice a quo – emerge che (OMISSIS), pur essendo detenuto, continuava a coordinare le attivita’ estorsive della cosca grazie alla madre, (OMISSIS), e al fratello, (OMISSIS), che si recavano ai colloqui e ricevevano dal detenuto le necessarie disposizioni. Dunque i ricorrenti, entrambi disponibili ad eseguire le disposizioni impartite dal congiunto, detenuto, costituivano il “canale esterno”, attraverso il quale (OMISSIS) manteneva attivo il collaudato e tipico sistema criminale.
Risulta d’altronde dalla motivazione dell’ordinanza impugnata che la cosca Gallico si dedicava quasi esclusivamente alle estorsioni ai danni degli imprenditori che operavano nella zona. Estorsioni che, sempre secondo quanto si evince dall’apparato giustificativo del provvedimento impugnato, sono state perpetrate nello stesso arco temporale (da epoca successiva al gennaio 2011 fino ad epoca successiva e prossima al 21 marzo 2012 nonche’ in data 20/12/2011) in cui si colloca la condotta contestata come favoreggiamento personale (7-12-2011).
2. Sulla base di queste risultanze, poste chiaramente in luce dalla motivazione del provvedimento gravato,e’ ineludibile concludere che la condotta criminosa in esame costituisce null’altro che uno dei profili di esplicazione della condotta di partecipazione degli indagati all’associazione mafiosa in contestazione, rientrando appieno nelle modalita’ operative attraverso le quali i ricorrenti fornivano il loro contributo alla vita dell’associazione. Era infatti del tutto connaturale al ruolo attribuito dai giudici di merito agli indagati, in seno all’associazione, l’attivarsi per “mettere in salvo” i proventi dell’attivita’ estorsiva. E infatti il giudice a quo precisa che dalle risultanze acquisite emerge, con ogni evidenza, che (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano aderito alla richiesta del congiunto al fine di aiutare quest’ultimo e, contestualmente, di agevolare l’attivita’ della cosca Gallico, sodalizio di cui facevano parte e a cui la somma riscossa e detenuta da (OMISSIS) era, in ultima analisi, riconducibile. Lo stesso Tribunale ammette poi che la condotta contestata assume un’efficacia dimostrativa del coinvolgimento degli indagati nel sodalizio mafioso in contestazione, stante la finalizzazione dell’agire delittuoso a mettere in sicurezza proventi di origine illecita, in definitiva riconducibili alla cosca in esame. L’episodio contestato non integra dunque gli estremi di un autonomo reato ma si inserisce appieno nella condotta di partecipazione all’associazione mafiosa addebitata ai ricorrenti. Il reato di favoreggiamento reale e’ quindi assorbito da quello di cui all’articolo 416 bis cod. pen., pure contestato agli indagati nell’imputazione cautelare.
3. L’ordinanza impugnata, ritenuta assorbita la condotta nel reato di cui all’articolo 416 bis cod. pen., va quindi annullata senza rinvio. Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l’ultroneita’ della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
ritenuta assorbita la condotta nel reato di cui all’articolo 416 bis c.p., annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

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