Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 12 gennaio 2015, n. 40

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUINTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6746 del 2013, proposto dal Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. An.Ia., Ma.Ba. e Ni.Pa., con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via (…);
contro
Ma.Da.;
nei confronti di
Al.Mi.;
Ma.Ba., rappresentato e difeso dall’avv. An.Zi., con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via (…);
sul ricorso numero di registro generale 6747 del 2013, proposto dal Comune di Venezia, rappresentato, difeso e domiciliato come sopra;
contro
Ma.To., rappresentato e difeso dagli avv. An.Pa. e Ma.Fe., con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via (…);
nei confronti di
Al. Mi.;
Ma.Ba., rappresentato, difeso e domiciliato come sopra;
sul ricorso numero di registro generale 6748 del 2013, proposto dal Comune di Venezia, rappresentato, difeso e domiciliato come sopra;
contro
Fa.Be., rappresentato e difeso dagli avv. An.Pa. e Ma.Fe., con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via (…);
nei confronti di
Al.Mi.;
Ma.Ba., rappresentato, difeso e domiciliato come sopra;
per la riforma, rispettivamente
delle sentenze del T.A.R. Veneto, Sezione I, nn. 1021, 1020 e 1022/2013, rese tra le parti, tutte concernenti l’approvazione da parte del Comune di Venezia della graduatoria del concorso per soli titoli per il rilascio di 25 licenze di taxi acqueo.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ma.Ba. ed altri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2014 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Ni.Pa., Ma.Ba., ed infine Fr.Ba. su delega dell’avv. An.Zi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

 
Il comune di Venezia bandiva in data 30 marzo 2011 un concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di 25 licenze per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea mediante natanti a motore – taxi acqueo.
I sigg. Fa.Be. ed altri partecipavano alla procedura graduandosi, però, in posizione non utile per conseguire il titolo (essi finivano classificati, rispettivamente, al 28°, 30° e 31° posto, che a seguito di una riformulazione della graduatoria sarebbero diventati il 27°, 29° e 28°).
Avverso tale esito gli interessati proponevano altrettanti ricorsi al T.A.R. per il Veneto, impugnando: il provvedimento dell’11.05.2012 n. prot. 2012/202594 della Direzione comunale mobilità e trasporti, con il quale erano stati approvati gli atti e la graduatoria; il relativo bando, approvato con determinazione dirigenziale n. 456 del 30.03.2012; i verbali della commissione giudicatrice relativi ai criteri per la valutazione delle domande e l’assegnazione dei punteggi; la graduatoria finale.
Alle loro impugnative resistevano il Comune di Venezia ed i controinteressati Al.Mi. e Ma.Ba.
Il Tribunale dapprima ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i graduati al concorso, a mezzo di pubblici proclami. Indi, accogliendo le richieste istruttorie avanzate dai ricorrenti, disponeva l’acquisizione presso la locale Capitaneria di Porto della documentazione di cui all’art. 172 bis del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, incombente potuto però assolvere solo parzialmente in quanto buona parte della documentazione richiesta era andata distrutta nel corso degli anni.
I ricorrenti sviluppavano le proprie censure con successivi atti di motivi aggiunti.
All’esito con le sentenze nn. 1020, 1021 e 1022/2013 in epigrafe, di identico contenuto, i ricorsi venivano accolti con riferimento al sesto motivo (il quinto rispetto al ricorso To.), reputato assorbente, inteso a provocare l’annullamento dell’intera procedura concorsuale.
Avverso tali pronunce venivano proposti i presenti tre appelli alla Sezione da parte del Comune di Venezia.
L’Ente contestava sotto più profili l’accoglimento della doglianza avversaria. Ciò, in primo luogo, per la sua intrinseca infondatezza; in secondo luogo, perché la censura accolta sarebbe stata introdotta dai ricorrenti, in realtà, con contenuti diversi (pag. 14 appello); in terzo luogo, in quanto la priorità accordata dal T.A.R. all’esame del mezzo accolto confliggeva con la graduazione che gli stessi ricorrenti avevano operato fra le loro censure, nel cui ambito a quella recepita dal Tribunale era stato attribuito un valore meramente residuale.
L’Amministrazione, dedotta con l’occasione, infine, anche l’infondatezza degli altri rilievi svolti dagli originari ricorrenti, concludeva per l’integrale rigetto delle loro impugnative.
Resistevano agli appelli due dei tre ricorrenti di prime cure, i sigg. Be. e To., che replicavano alle censure articolate dal Comune e riproponevano i propri mezzi rimasti assorbiti, instando per il preliminare esame di questi ultimi siccome per loro maggiormente satisfattivi.
Il Comune, dal canto suo, insisteva per l’accoglimento delle proprie impugnative.
Le domande cautelari dell’Ente appellante trovavano accoglimento con ordinanze della Sezione in data 13 novembre 2013.
Le parti costituite sviluppavano ulteriormente le proprie rispettive tesi mediante successivi scritti di replica.
Alla pubblica udienza del 1° aprile 2014 le cause venivano trattenute una prima volta in decisione.
In tale occasione la Sezione, con l’ordinanza n. 2429 del 13 maggio 2014, riuniti gli appelli, e ritenuto che la controversia vertesse su una causa inscindibile, disponeva l’integrazione del contraddittorio processuale. Tanto mediante notifica individuale nei riguardi dei sigg.ri Vi. ed altri, e per pubblici proclami nei confronti degli altri vincitori della selezione, con l’assegnazione per l’esecuzione del termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza.
Il Comune di Venezia depositava il successivo 18 giugno la documentazione intesa a dimostrare l’avvenuto adempimento degli incombenti.
In giudizio si costituiva indi anche il sig. Ba., in posizione adesiva agli appelli comunali.
L’Ente, dal canto suo, con una conclusiva memoria si richiamava ai propri precedenti scritti ad illustrazione delle ragioni della fondatezza dei propri appelli.
All’udienza del 21 ottobre 2014 gli appelli sono stati conclusivamente trattenuti in decisione.
1 Motivo d’appello che deve ricevere esame prioritario è quello con il quale il Comune di Venezia ha dedotto l’infondatezza del mezzo d’impugnativa accolto dal Giudice di prime cure.
1a In proposito va subito sottolineato che tra le parti esiste concordanza in ordine ai principi giuridici regolatori della materia sulla quale verte il motivo, principi che sono quelli già esposti dal primo Giudice: la divergenza di vedute tra le parti riguarda solo la conformità -o meno- ai relativi canoni dell’azione della Commissione preposta al concorso.
Il Tribunale ha esposto le coordinate di principio di cui si tratta nei seguenti termini:
” … secondo un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa, ( il collegio) deve operare con il “plenum” dei suoi componenti, e non con la semplice maggioranza (così Cons. St. IV, 5 agosto 2005, n. 4196; 6 giugno 2006, n. 3386; 12 maggio 2008, n, 2188)…È bensì vero che alla luce della giurisprudenza ora richiamata la necessità di operare con il “plenum” si pone essenzialmente nelle fasi in cui la Commissione è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali v’è l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, e che invece può consentirsi la deroga al principio della collegialità per le attività preparatorie, istruttorie e vincolate” ( cfr. Cons. Stato Sez. III, Sent., 3 marzo 2011, n. 1368; Cons. St., sez. 1, n. 1286/2011).
Nell’ipotesi di collegio perfetto, come nel caso di specie, la giurisprudenza ha, altresì, precisato, con un insegnamento pacifico e mai revocato che le deliberazioni assunte dal collegio sono valide soltanto se deliberate con la partecipazione di tutti i componenti, di talchénon assume giuridica rilevanza la questione relativa alla così detta prova di resistenza, tesa ad accertare, in concreto, la eventuale incidenza dell’assente nel computo dei voti complessivi ( Cons. st., sez. VI, 6 aprile 1987, n. 230).
L’adozione di criteri prodromici ed essenziali alla valutazione comparativa di più candidati non può in nessun modo configurarsi quale attività preparatoria e/o vincolata dell’organo, così che, tale fase comporta ed esige, necessariamente, l’apporto partecipativo di tutti i componenti del seggio in modo contestuale, proprio perché è nella dialettica tra i componenti che si esplica la funzione omogeneizzate delle diverse singolarità del collegio che consente, legittimamente, l’adozione dell’atto finale unico, che non è e non rappresenta la giustapposizione delle diverse opinioni, bensì è l’atto del collegio in senso unitario e non scomponibile.
La mancata partecipazione, al momento della discussione, di alcuni componenti il seggio di gara non può in alcun modo essere surrogata attraverso alternative e successive forme di partecipazione.”
1b La Sezione, tanto premesso, condivide i principi enunciati dal Tribunale, ma ritiene che di essi sia stata fatta nel caso in esame una non corretta applicazione.
Assume in proposito rilievo decisivo, infatti, la circostanza che, nella vicenda, alle sedute della Commissione nn. nn. 7, 15 e 17, nelle quali sono stati approvati, rispettivamente, i criteri di valutazione dei titoli, nonché i punteggi scaturiti dall’applicazione dei primi alle posizioni dei singoli interessati, abbiano preso parte tutti i componenti della Commissione, laddove nelle sedute non plenarie risultano invece essere state svolte attività solo istruttorie o comunque essenzialmente preparatorie rispetto alle predette deliberazioni.
Da qui la sostanziale correttezza del modus procedendi seguito nel caso concreto.
Il principio del collegio perfetto, e dunque della necessaria presenza di tutti i membri della commissione, concerne, difatti, solo l’attività valutativa e deliberativa vera e propria, e non l’attività istruttoria (Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989; cfr. anche V, 28 giugno 2002, n. 3566); e, d’altra parte, in giurisprudenza è stato già precisato che la collegialità dell’operato delle commissioni esaminatrici non è esclusa da una prima valutazione non collegiale, purché, tuttavia, all’esame preliminare segua comunque il rituale esame collegiale (Sez. VI, 11 ottobre 1989, n. 1336).
1c Per quanto precede deve concludersi, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., nel senso dell’assenza di elementi sufficienti a denotare che la Commissione abbia violato i principi, sopra esposti, discendenti dalla sua natura di collegio perfetto.
1d La rilevata fondatezza del motivo d’appello testé esaminato, esigendo la riforma delle sentenze in appello, comporta l’assorbimento dei restanti mezzi delle presenti impugnative comunali.
2 La Sezione deve quindi passare, a questo punto, all’esame dei motivi dei ricorsi di primo grado che hanno formato oggetto di riproposizione in questa sede da parte dei sigg. Be. e To.
Quanto, invece, alla posizione del terzo degli originari ricorrenti, il sig. Da., in difetto di riproposizione da parte sua dei motivi assorbiti dal T.A.R. questi devono intendersi rinunziati, in linea con l’art. 101, comma 2, C.P.A. (che ha recepito un principio giurisprudenziale già anteriormente pacifico).
La riscontrata fondatezza dell’appello comunale comporta inevitabilmente, perciò, il rigetto del suo originario ricorso introduttivo.
3 Il primo dei motivi qui riproposti a dover essere vagliato è quello che contesta l’ammissione alla procedura del controinteressato sig. Al.Vi., che nella graduatoria finale occupa una posizione (26° posto) che precede quella degli interessati.
3a I ricorrenti hanno dedotto che questi non avrebbe potuto partecipare al concorso, in quanto era stato già titolare di una licenza di taxi acqueo (n. 87) conseguita per pubblico concorso ma l’aveva indi trasferita nel 2002, con la conseguenza di ricadere, a quel punto, nel divieto imposto dall’art. 9 della legge n. 21 del 1992 (riprodotto dall’art. 20 della L.R. n. 63 del 1993, nonché dall’art. 6, comma 5, del regolamento comunale).
3b La Sezione, al riguardo, deve subito ricordare di essersi già recentemente espressa sulla portata della norma legislativa appena menzionata, con una pronuncia, puntualmente invocata dagli originari ricorrenti, dalle cui argomentazioni non si ravvisa ragione per discostarsi.
Con la sentenza 25 gennaio 2012, n. 325, invero, in accoglimento di un motivo di doglianza del tutto simile a quello ora in scrutinio, la Sezione ha esposto quanto segue.
“Premesso che l’art. 8 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, dispone che la licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione ad esercitare servizio di noleggio con conducente sono riferite ad un singolo veicolo e non è ammesso ad alcuno di cumulare più licenze per il servizio taxi, va osservato che l’art. 9 consente che la licenza per il servizio in parola possa essere trasferita dal titolare, ma solo in presenza di precise condizioni, tra le quali l’essere divenuto titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni.
L’art. 9 dispone, inoltre, che “al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima”.
Tali previsioni (già da tempo vigenti all’epoca del trasferimento, avvenuto nel 1998, della originaria licenza) sono riprodotte, senza appezzabili differenze, nell’art. 8 della legge regionale n. 58 del 26 ottobre 1993 e nel regolamento comunale che disciplina gli autoservizi pubblici non di linea.
Le norme richiamate, così come ritenuto dall’Amministrazione e dal T.A.R. nella sentenza impugnata, impediscono in via definitiva, a chiunque abbia trasferito la propria licenza, di conseguirne una nuova per concorso pubblico, mentre l’interessato può solo ottenere una nuova licenza in via traslativa, quindi, a titolo oneroso, sempre che siano trascorsi almeno cinque anni dal trasferimento della originaria licenza.
Qualora il legislatore non avesse inteso porre distinzioni in ordine alle due fattispecie, quanto alla acquisizione di una nuova licenza da parte di chi abbia in precedenza trasferito la propria, avrebbe utilizzato una formula più semplice, prevedendo unitariamente la impossibilità per chiunque di conseguire una nuova licenza taxi, se non decorsi almeno cinque anni dalla cessione di quella precedentemente posseduta
La ratio della norma – e ciò la sottrae ai profili di illogicità dedotti dall’appellante – è da individuare, poi, nell’avvertita esigenza di evitare possibili fenomeni speculativi, atteso che la licenza conseguita per concorso è di carattere gratuito.
In caso di differente interpretazione della norma, infatti, chi abbia ceduto onerosamente la propria licenza, potrebbe acquisirne altra con cadenza periodica, per poi cederla e trarne profitto.
E, nel caso di specie, la precedente licenza era stata alienata … appena sette anni prima della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione delle nuove licenze di cui è causa.
Le censure mosse nel merito dall’appellante avverso l’impugnata sentenza non vanno ritenute, pertanto, fondate, per cui gli atti adottati dal Comune di Roma risultano legittimi.”
Alla luce di queste considerazioni, che devono essere confermate, va dunque disattesa l’interpretazione comunale secondo la quale la preclusione in esame avrebbe avuto una durata solo quinquennale.
3c Né giova l’obiezione che tale interpretazione era suffragata dall’esistenza di un’apposita clausola di bando, la quale ammetteva univocamente alla procedura in discorso, appunto, coloro che avessero alienato il proprio titolo da più di un quinquennio alla data di pubblicazione del bando stesso.
Anche tale clausola è stata, infatti, specificamente impugnata in prime cure con i ricorsi degli attuali appellati ed investita della doglianza di cui si tratta, la cui condivisibilità è già emersa.
La fondatezza della censura porta, quindi, all’annullamento tanto della detta clausola di bando, quanto dell’ammissione a concorso e dell’inclusione nella graduatoria finale del sig. Vi.
4 Meritevole di accoglimento è anche il motivo che concerne il punteggio assegnato dalla Commissione al controinteressato sig. Mi.
4a I sigg.ri Be. e To. hanno contestato il punteggio di anzianità attribuito al concorrente, deducendo che a questi era stata riconosciuta una quantità di giorni di sostituzione del titolare di taxi, nel quinquennio 2006/2010, superiore ai limiti prescritti dal regolamento comunale, che all’art. 9 stabilisce che il titolare possa farsi sostituire per non più di 30 giorni all’anno per ferie e 720 nel quinquennio per malattia.
A favore del controinteressato erano state computate sostituzioni per 1053 giorni a titolo di malattia e 193 giorni di ferie, e pertanto una cospicua eccedenza rispetto ai limiti anzidetti (con un surplus pari a gg. 333 più 43).
Il rilievo è rivestito di rilevanza. La differenza di punteggio tra il sig. Mi. ed il sig. To. è di circa 1,60 punti, laddove quest’ultimo con il proprio ricorso di primo grado ha dedotto (pag. 14), senza incontrare specifica confutazione, che la denunziata eccedenza si era tradotta nell’assegnazione all’avversario di un indebito supplemento di punteggio pari a punti 2,2.
La doglianza, oltre che ammissibile, è fondata.
Non persuade, infatti, l’obiezione comunale che la Commissione era chiamata a misurare l’anzianità di servizio del sostituto e non anche la legittimità delle sostituzioni richieste dal titolare, potendo le eccedenze denunziate giustificare solo una sanzione a carico di quest’ultimo. Né convince l’assunto che la circostanza che i limiti regolamentari potessero essere stati superati non avrebbe potuto elidere l’anzianità effettivamente maturata.
In contrario vale, invero, la considerazione di fondo che il rispetto delle limitazioni regolamentari anzidette era essenziale a preservare la par condicio tra i concorrenti, che poteva ritenersi garantita solo dal rispetto individuale del quadro normativo valido per tutti, il quale escludeva che potessero essere utilmente precostituite posizioni individuali di favore in violazione del regolamento.
Sotto altro profilo, è del tutto logico ritenere che le previsioni di punteggio di anzianità per le sostituzioni presupponessero il rispetto delle norme regolative di queste ultime.
Da qui la non valutabilità ai fini concorsuali di prestazioni incompatibili con la richiamata disciplina regolamentare.
4b Con riferimento al medesimo controinteressato risulta fondato anche il rilievo formulato con il primo motivo del terzo atto di motivi aggiunti (pag. 23 dei controricorsi; la censura è stata ripresa anche nelle successive memorie dell’11 marzo 2014).
Con tale mezzo è stato dedotto che talune delle sostituzioni per ferie e malattia accreditate al sig. Mi. negli anni 2009 e, soprattutto, 2010 (quelle identificate in nota alla pag. 23 del controricorso, e, in primo grado, alla pag. 3 dei motivi aggiunti depositati il 9 aprile 2013) erano risultate prive di riscontro nelle comunicazioni inviate dal titolare della licenza alla locale Capitaneria. Il titolare, cioè, nei relativi periodi non risultava né in ferie né in malattia, bensì imbarcato, con la conseguenza che nei periodi stessi alcuna sostituzione poteva essere riconosciuta.
Le allegazioni alla base della circostanziata censura non hanno trovato ex adverso alcuna specifica contestazione.
La sola difesa comunale si è limitata, in proposito, alla considerazione che “la circostanza che in alcuna giornate lavorative risultassero a bordo dell’imbarcazione sia il titolare Gi.Fa. che il sostituto Mi., e che il titolare risultasse invece nelle medesime giornate sostituito a causa di ferie o malattia, certamente non può inficiare ciò che rileva ai fini del presente giudizio, ovvero che il Mi. risultasse in tali giornate a bordo del natante, e che quindi gli sia stata legittimamente riconosciuta dalla Commissione la relativa anzianità di servizio.”
In contrario è agevole osservare, però, che il punteggio della cui valutazione si controverte è proprio -e solo- quello di “sostituzione”; e che la presenza del titolare a bordo comprovava che nelle giornate interessate non fosse configurabile l’invocata sostituzione, né la sua allegata causale di ferie o, tantomeno, malattia.
E tanto è sufficiente a denotare la fondatezza anche di questa doglianza.
4c Il punteggio finale assegnato al controinteressato sig. Mi. dovrà essere pertanto rideterminato alla luce delle considerazioni che precedono.
5 Altro motivo meritevole di essere condiviso è quello riflettente l’eccessività del punteggio attribuito ai controinteressati sigg. Mo. e Ba. con riferimento all’anzianità di servizio da loro maturata in qualità di collaboratori familiari.
5a In proposito occorre premettere che la Commissione ha stabilito:
di attribuire un punteggio giornaliero diverso alle sostituzioni, a seconda che esse riguardassero periodi continuativi fino a tre giorni consecutivi, o invece di durata superiore;
di valutare l’anzianità dei collaboratori familiari attribuendo loro, per ciascun giorno dell’anno solare, un punteggio pari a quello stabilito per le sostituzioni di durata eccedente i tre giorni.
Il punteggio di anzianità è stato dunque riconosciuto per la generalità dei concorrenti sempre su base giornaliera, distinguendo però tra sostituzioni c.d. brevi (fino a tre giorni) e periodi di servizio, invece, più lunghi.
5b Tanto premesso, il nucleo della doglianza sviluppata dagli originari ricorrenti risiede in ciò, che i due controinteressati da ultimo nominati si sono visti riconoscere un premio di anzianità non suffragato dall’effettività del servizio prestato e, soprattutto, di natura discriminatoria rispetto agli altri concorrenti.
Ai due avversari è stata invero attribuita sic et simpliciter un’anzianità di servizio di 365 giorni di attività per ciascun anno, come se essi avessero prestato servizio effettivo di sostituzione del titolare di licenza di taxi per ogni giorno dell’anno solare. Questo senza tenere conto né dei giorni di ferie e riposo, né dei turni, la cui vigenza comporta, invece, che esista un limite al numero di giorni di servizio effettuabile da ciascun taxi, limite fissato dall’Amministrazione ai fini del presente procedimento –pur convenzionalmente- in 176 giorni annuali (il punto è sostanzialmente pacifico: cfr. ad ogni modo il verbale n. 3 della Commissione, dove si indica appunto in gg. 176 annui il “potenziale valore massimo di giorni effettivi di sostituzione al servizio taxi”).
Sicché ai controinteressati sarebbe stata ascritta, in definitiva, una valutazione di anzianità praticamente doppia rispetto al massimo delle prestazioni potenzialmente eseguibili finanche dal medesimo titolare della licenza oggetto della collaborazione familiare.
5c Al cospetto della censura, la difesa comunale ha contestato con decisione il presupposto dell’equiparabilità del regime della collaborazione familiare alla disciplina della semplice sostituzione alla guida di un titolare di licenza, facendo notare che il primo dei due istituti :
– ricade, giusta l’art. 9 del regolamento comunale, sotto un regime diverso da quello dettato per il secondo;
– sarebbe configurabile anche rispetto all’attività di noleggio con conducente;
– è imperniato sul rilascio al collaboratore familiare di un semplice nulla osta per l’intero periodo quinquennale di validità della licenza, senza altri controlli, laddove nei casi di sostituzione è previsto il rilascio di singole e puntuali autorizzazioni correlate volta per volta alla loro durata;
– non è legato, come invece la sostituzione, all’alternanza della prestazione rispetto al titolare della licenza.
La difesa civica ha contestato, altresì, la concreta verificabilità dell’effettivo imbarco dei collaboratori familiari, in luogo del titolare, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio dei primi, insistendo sull’impossibilità di risalire, alla luce della documentazione dell’Amministrazione comunale, all’identità di chi si trovasse effettivamente a bordo del natante nelle singole giornate. Anche la documentazione tenuta presso la Capitaneria di Porto, oggetto di specifica istruttoria, si era infine rivelata incompleta.
Da qui la tesi di fondo dell’Amministrazione che, in assenza di una documentazione ufficiale che potesse consentire di accertare i singoli periodi in cui i collaboratori familiari avevano prestato in concreto servizio di taxi, le modalità forfetarie adottate dalla Commissione per valutarne l’anzianità di servizio fossero immuni da vizi.
Viene infatti rimarcato che, in forza dei criteri assunti, i punteggi unitari differenziati assegnati ai periodi di servizio (fino ai tre giorni, o invece di durata superiore) rendevano equivalenti i punteggi complessivi attribuibili, rispettivamente : a 176 giorni di sostituzioni brevi; ad un anno di sostituzione continuativa o di collaborazione familiare.
5d Le obiezioni opposte alle impugnative di prime cure non sono tuttavia persuasive.
Si deve in primo luogo convenire con gli originari ricorrenti che la disciplina concorsuale consentiva il riconoscimento unicamente del servizio di taxi, e non anche di quello prestato nel diverso regime del noleggio con conducente. In tal senso milita già la previsione dell’art. 4, comma 3, del bando (“…verrà tenuto conto dei periodi di effettuazione dell’attività di conducente di natante adibito al servizio di taxi”): ma ancora più chiaro è il disposto dell’art. 2 dello stesso bando, che alla lett. b) include tra i “titoli valutabili” la sola “anzianità lavorativa maturata nell’esercizio del servizio taxi acqueo.”
Ciò posto, la pur sicura diversità dell’istituto della collaborazione alla conduzione dell’impresa familiare da quello della semplice sostituzione alla guida del titolare di licenza non toglie che il bando assoggettasse in via di principio i concorrenti “a qualsiasi titolo” alla medesima disciplina (cfr. l’art. 4, comma 3). Il che a maggior ragione esigeva che i criteri di valutazione delle anzianità non avessero natura discriminatoria.
Va dunque condiviso il rilievo che nemmeno il servizio di un collaboratore familiare avrebbe potuto eccedere il numero massimo dei giorni in cui il taxi con cui collaborava prestava il servizio medesimo, limite fissato dalla Commissione su base annua in 176 giorni.
In nessun modo, infatti, poteva essere riconosciuta un’anzianità superiore al numero delle giornate teoricamente ammissibili per l’impiego in servizio di taxi dell’imbarcazione del titolare della licenza (numero pari, come si è visto, al “potenziale valore massimo di giorni effettivi di sostituzione al servizio taxi”).
La difesa degli originari ricorrenti ha esattamente soggiunto, inoltre, che non vale opporre la diversità dei punteggi su base giornaliera stabiliti dalla Commissione a seconda che le sostituzioni riguardassero periodi fino a tre giorni, o invece di durata superiore. Diversamente dai sostituti del titolare, i collaboratori familiari si erano difatti visti attribuire il relativo punteggio per un arco di tempo di ben 365 giorni all’anno (un periodo di servizio taxi effettivo che nemmeno il titolare di licenza avrebbe potuto prestare). Senza dire che il minor punteggio unitario previsto per i periodi di durata oltre i tre giorni, applicandosi a tutti i concorrenti, ossia tanto ai sostituti quanto ai collaboratori familiari, non avrebbe potuto essere in alcun modo considerato quale una sorta di contrappeso al regime di favore accordato a questi ultimi.
5e Gli originari ricorrenti hanno anche rammentato, in via di principio correttamente, che il bando, ai fini della valutazione delle anzianità, richiedeva di valutare dei dati individuali reali, piuttosto che delle mere “potenzialità” o ipotesi astratte di servizio. E hanno lamentato, sempre persuasivamente, che, mentre i sostituti avevano subìto, a tal fine, il plafond dei 176 gg. annuali, entro il quale, essendo soggetti a verifica giornaliera, avevano ottenuto il riconoscimento “millimetrico” dei soli giorni effettivi di sostituzione in concreto prestata, i collaboratori familiari, invece, grazie ad un computo solo forfetario, avevano ottenuto a priori il riconoscimento massimo (a sua volta addirittura identificato in un numero di giorni pari a 365 ad anno).
Osserva dunque la Sezione che anche ammesso, allora, che l’impiego per i collaboratori familiari di un computo su basi forfetarie fosse praticamente necessitato, in concreto, a causa dell’indisponibilità di dati ufficiali per l’intero periodo pregresso da considerare, quanto appena esposto rende però vieppiù inaccettabile, in quanto discriminatorio, il fatto che per i soli concorrenti di tale categoria il punteggio su base giornaliera sia stato emancipato dal plafond dei 176 giorni per ciascun anno, e moltiplicato invece per 365 giorni annui.
5f L’incidenza della censura così riscontrata fondata emerge, infine, da quanto segue.
Il differenziale di punteggio più ampio tra i concorrenti contrapposti, quello tra il controinteressato sig. Mo. (punti 62,61) ed il sig. To. (58,74), era di circa 3,90 punti, laddove gli originari ricorrenti hanno dedotto (pagg. 16 e 18 dei loro controricorsi), anche in questo caso senza trovare specifica confutazione, che la denunziata eccedenza si era tradotta nell’assegnazione ai due avversari di un indebito supplemento di punteggio ben superiore, in quanto al Mo. si sarebbero dovuti riconoscere solo punti 6,12 in luogo di 12,14, mentre al sig. Ba. punti 9,87 invece di 14,51.
6 La fondatezza dei motivi dei ricorsi di primo grado sopra scrutinati nei paragrr. 3 e segg. comporta, in conclusione, che i sigg. Fa.Be. e Ma.To., già graduati al 27° e 29° posto della graduatoria finale, superando i controinteressati Vi. ed altri, debbano conseguire una posizione di graduatoria utile all’ottenimento della licenza.
Le residue censure dedotte dai due ricorrenti vittoriosi possono, pertanto, rimanere assorbite.
La complessità e peculiarità della controversia ed il suo andamento d’insieme giustificano l’integrale compensazione delle spese processuali del doppio grado tra tutte le parti in causa.
 

P.Q.M.

 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti in epigrafe, li accoglie, e per l’effetto, in riforma delle sentenze appellate, decide sugli originari ricorsi introduttivi come segue:
– respinge il ricorso proposto in primo grado dal sig. Ma.Da.;
– accoglie i ricorsi proposti in primo grado dai sigg. Fa.Be. e Ma.To., e per l’effetto annulla gli atti da loro impugnati sotto i profili, e con gli effetti, indicati in motivazione.
Compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno – Presidente
Francesco Caringella – Consigliere
Carlo Saltelli – Consigliere
Nicola Gaviano – Consigliere, Estensore
Fabio Franconiero – Consigliere
Depositata in Segreteria il 12 gennaio 2015.

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