Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 settembre 2015, n. 39357 Rilevato in fatto 1. Con ordinanza del 14 luglio 2014, ii Tribunale di Cagliari accoglieva parzialmente l’istanza di ridete rm inazione della pena formulata da G.Z. m relazione alle sentenze di applicazione della pena n. 26/2012 e n. 181/2013, emesse dal G U...
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Corte di Casaszione, sezione III, sentenza 29 settembre 2015, n. 19211. La mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 settembre 2015, n. 19211 Svolgimento del processo Con sentenza del 25/10/2011 la Corte d’Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Assicurazioni Generali s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Livorno n. 416/2001, ha dichiarato la concorrente responsabilità del sig. P.R. (nella...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 settembre 2015, n. 19331. L’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, Legge n. 183/2010 ristora in generale il danno subito dal lavoratore per l’allontanamento dal lavoro, tanto se questo sia stato unico, quanto se sia stato ripetuto. Per tali periodi di non lavoro, mentre prima il lavoratore aveva diritto ad essere comunque retribuito a decorrere dalla messa a disposizione delle energie lavorative, pur non avendo lavorato, oggi è prevista solo la predetta indennità risarcitoria
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 29 settembre 2015, n. 19331 Fatto e diritto Il Tribunale di Tempio Pausania, in parziale accoglimento della domanda proposta da N.V. nei confronti di Meridiana s.p.a. e Meridiana Fly s.p.a., dichiarava la nullità dei termini apposti ai contratti stipulati dalla ricorrente con Meridiana a far data da quello...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 25 settembre 2015, n. 19115. Tutti coloro che esercitano l’attività di mediazione per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, devono essere iscritti nell’apposito ruolo professionale, a norma dell’art. 3, comma quinto, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, mentre secondo l’art. 11 del relativo regolamento di attuazione, emanato con D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, in caso di esercizio dell’attività di mediazione da parte di una società, i requisiti per l’iscrizione nel ruolo debbono essere posseduti dal legale rappresentante di essa ovvero da colui che da quest’ultima è preposto a tale ramo di attività. Ne consegue che per gli ausiliari della società di mediazione è prescritta riscrittone nel ruolo solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatitela in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, ed impegnativi per l’ente da cui dipendono; essa non è invece richiesta per quei dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti. A nulla rileva, quand’anche fosse provata, la circostanza che l’attività di mediazione non si sia articolata con ulteriori contatti tra le parti. Per attività di mediazione non si intende infatti solo il materiale contatto tra il mediatore e l’acquirente, ma tutta la attività che precede e segue la visita dell’immobile (reperimento dell’altro cliente, nella specie il venditore, ricezione dell’incarico, assunzione di informazioni sul bene venduto, organizzazione della struttura di intermediazione etc.) e che, tramite il complesso di attività, pone fruttuosamente in contatto l’aspirante acquirente con il venditore
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 25 settembre 2015, n. 19115 Fatto e diritto Il tribunale di Ivrea con sentenza n. 368/2009, emessa in data 11.07.2009, condannava B.L. al pagamento di Euro 9.180,00 in favore della Società Pirelli RE franchising, a titolo di provvigione per la mediazione nella compravendita di un immobile. Il B....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 28 settembre 2015, n. 19131. In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le deliberazioni sono quelle inderogabilmente previste dalla legge, ai fini sia del conteggio del “quorum” costitutivo che di quello deliberativo, ed includono anche i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, che possono astenersi dall’esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità, per ogni partecipante, di adire l’autorità giudiziaria per impossibilità di funzionamento del collegio in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 28 settembre 2015, n. 19131 Svolgimento del processo S.A., B.G., M.I., G.L., P.M., I.R., Z.D., C.M., Pa.Ma.Gi., P.R., Q.E. e Sp.Ma. convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, il Supercondominio (OMISSIS) , chiedendo l’annullamento della delibera adottata dall’assemblea in data 25 maggio 1999, limitatamente ai punti 2...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 28 settembre 2015, n. 19194. Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, il giudice deve valutare le potenzialità reddituali di entrambe le parti e, pertanto, tenere conto degli oneri e delle ulteriori responsabilità dell’obbligato, in conseguenza della nascita di un figlio da una successiva unione
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 28 settembre 2015, n. 19194 Fatto e diritto Rilevato che in data 4 maggio 2015 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta: Rilevato che: 1. L.C. ha proposto domanda di separazione con addebito a carico del marito A.F. che si è costituito...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 agosto 2015, n. 17020. Le clausole di polizza che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 cod. civ.; e pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole ali’assicuratore medesimo
Suprema Corte di Cassazione Sezione III Sentenza 20 agosto 2015, n. 17020 Svolgimento del giudizio Nel maggio 2005 l’avvocato V. V. conveniva in giudizio Assicurazioni Generali S.p.A., chiedendone la condanna al pagamento dell’ indennizzo dovutogli in forza di polizza assicurativa stipulata per suo conto nel 2001 dalla Cassa Nazionale Forense; ed avente ad oggetto le spese...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 24 luglio 2015, n. 32666. In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico.
Suprema Corte di Cassazione, Sezione V Sentenza 24 luglio 2015, n. 32666 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7 aprile 2014 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Como, con la quale T.L. era stata condannata per il reato previsto dagli artt. 81, comma secondo,...
Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 15 settembre 2015, n. 37267. L’obbligo di garanzia del direttore di una pista di sci è proiezione di una posizione di garanzia che riguarda anche pericoli atipici, cioè quelli che uno sciatore non si attende di trovare. Pertanto, il gestore deve prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste a cui può andarsi incontro in caso di uscita di pista, quando la situazione naturale dei luoghi renda altamente probabile che si fuoriesca dalla pista stessa
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE SENTENZA 15 settembre 2015, n.37267 RITENUTO IN FATTO La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 26 novembre 2014, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 21 novembre 2013 con la quale, per quanto d’interesse del presente giudizio, T.L. era stato condannato in relazione al reato...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 29 settembre 2015, n.19267. Nell’ipotesi di morte della parte verificatasi e dichiarata regolarmente nel corso del giudizio di primo grado, gli atti successivamente compiuti, senza che sia stata dichiarata l’interruzione del giudizio, compresa la sentenza, devono considerarsi nulli. Tale nullità è soggetta al principio generale della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161 cod. proc. civ.) e deve, pertanto, essere dedotta dalla parte colpita dall’evento interruttivo, con il mezzo di impugnazione previsto per la sentenza. Consegue perciò al disposto dell’art. 161 cod. proc. civ. che oggetto dell’impugnazione debba essere la sentenza conclusiva del giudizio e che il regime impugnatorio sia quello dettato dal legislatore per la sentenza medesima
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 29 settembre 2015, n.19267 Ritenuto in fatto Con la decisione ora impugnata la Corte d’Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da P. R., in proprio e quale erede di D.R., nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, con...