Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 28 settembre 2015, n. 19194

Fatto e diritto

Rilevato che in data 4 maggio 2015 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:
Rilevato che:
1. L.C. ha proposto domanda di separazione con addebito a carico del marito A.F. che si è costituito chiedendo in riconvenzionale la pronuncia di addebito della separazione alla moglie.
2. XI Tribunale di Ragusa, con sentenza del 12/17 gennaio 2012 ha respinto le domande di addebito e posto a carica del F. un assegno mensile di mantenimento di 500 euro.
3. Ha proposto appello A.F. ribadendo che la separazione è addebitabile alla C. al cui carattere dispotico e mortificante è da imputare il fallimento della vita coniugale. Ha contestato la esistenza di una sperequazione economica e reddituale fra í coniugi tale giustificare il diritto a un assegno di mantenimento di cui comunque ha chiesto una riduzione dell’ammontare a non oltre 200 euro mensili. Si è costituita la C. proponendo appello incidentale per la dichiarazione di addebito a carico dei F. e per l’elevazione dell’ammontare dell’assegno a 1.500 euro mensili con decorrenza dalla domanda di separazione.
4. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1103/2013 ha respinto gli appelli e dichiarato inammissibile la domanda della C. relativa alla decorrenza dell’assegno.
5. A.F. ricorre per cassazione deducendo con un unico motivo di ricorso l’cmeesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
6. Si difende con controricorso L.C. ed eccepisce sotto vari profili l’inammissibilità del ricorso
itenuto che:
1. II ricorso è ammissibile per la parte in cui prospetta ai sensi dell’art. 360 n. 5 l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e cioè la formazione da parte del F. di una nuova famiglia con la nascita del figlio R.M. F. sin dal 15 gennaio 2007. Tale censura appare fondata, salva la verifica di una sua puntuale proposizione anche nel giudizio di appello con riferimento alla decisione di primo grado, in quanto come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, il giudice deve valutare le potenzialità reddituali di entrambe le parti e, pertanto, tenere conto degli oneri e delle ulteriori responsabilità dell’obbligato, in conseguenza della nascita di un figlio da una successiva unione (Casa. civ. sezione I, n. 8227 dell’11 aprile 2011).
2. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso.
La Corte, lette le memorie difensive delle parti, rileva che la circostanza della nascita del figlio, Riccardo F., è stata dedotta nel giudizio di merito e ha costituito l’oggetto di una censura alla sentenza di primo grado in quanto non aveva valutato la circostanza della formazione di una nuova famiglia da parte del F.;
La Corte pertanto ritiene che la relazione ex art. 380 bis c.p.c. sia condivisibile e che il ricorso debba essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Catania che, in diversa composizione, applicherà la citata giurisprudenza di legittimità con riferimento alla formazione di una nuova famiglia e alla nascita di un figlio, circostanza da mettere in relazione con gli altri criteri legali e giurisprudenziali di determinazione dell’assegno di mantenimento. La Corte distrettuale deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catania in diversa composizione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

 

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