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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 marzo 2016, n. 11876. L’allontanamento dall’abitazione determinato da un improvviso malore causato dalla condizione di diabetico e dalla necessità di doversi recare a casa di una vicina per utilizzare il misuratore del tasso glicemico, non integra quella situazione di stato di necessità idoneo a giustificare il comportamento ove risulti che il reo non si sia trovato solo al momento del malore, ma in compagnia di altri

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 21 marzo 2016, n. 11876 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CONTI Giovanni – Presidente Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio – rel. Consigliere Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere Dott. SCALIA...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 febbraio 2016, n. 3479. In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale deve escludersi qualsiasi subordinazione della ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all’esito della prova storica sulla esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre del riconoscendo. Il principio della libertà di prova sancito, in materia, dall’articolo 269 del Cc – infatti – non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologia tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale, né, conseguentemente, mediante la imposizione al giudice di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissione e assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo – per converso – tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge. Una diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione, garantito dall’articolo 24 della Costituzione, in relazione a una azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 febbraio 2016, n. 3479 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2195. In tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l’obbligo di partecipare a esse incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione e in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso pro quota delle spese necessarie per consentire l’utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell’articolo 1110 del Cc, le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l’utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale. Invero le spese per la conservazione, nel caso di inattività degli altri comproprietari – da accertarsi in fatto – possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse e di essere può essere chiesto il rimborso

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 4 febbraio 2016, n. 2195 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere Dott....