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La facoltà di domandare la risoluzione del contratto, attribuita dall’art. 1492 c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, consiste in un diritto potestativo, a fronte del quale la posizione del venditore è di mera soggezione: non è tenuto a una prestazione, ma deve soltanto subire gli effetti dell’eventuale sentenza di accoglimento, di natura costitutiva, che fa venire meno il rapporto (effetti tra i quali gli obblighi di restituzioni, rimborsi e risarcimenti sono puramente consequenziali alla pronuncia, dalla quale unicamente sorgono). Ne discende che la prescrizione dell’azione, fissata in un anno dall’art. 1495 c.c., comma 3, può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora di cui all’art. 2934 c.c. comma 4 i quali debbono consistere, per il disposto dell’art. 1219 c.c. comma 1, in una intimazione o richiesta di adempimento di un’obbligazione: previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non ai diritti potestativi. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 aprile 2016, n. 8418

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 27 aprile 2016, n.8418 Ritenuto in fatto La ditta individuale “Locanda Podere il Riposo” di P.D. convenne davanti al Giudice di Pace di Massa la New Com srl, per ottenere la risoluzione del contratto di acquisto di un centralino telefonico affetto da vizi ed il risarcimento dei danni....

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Ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. l), del D.lgs. n.163/2006, la funzione della campionatura non è quella di integrare l'offerta tecnica, bensì di comprovare, con la produzione di prodotti dimostrativi detti appunto «campioni», la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti. Il campione non è, dunque, un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell'offerta tecnica, che consente all'Amministrazione di saggiare la bontà tecnica del prodotto offerto, e non può considerarsi parte integrante di essa, per quanto oggetto di valutazione, a determinati fini, da parte della Commissione giudicatrice. Risulta dunque netta la distinzione, funzionale ancor prima che strutturale, tra la documentazione tecnica e la campionatura, sicché non può ritenersi corretto affermare che la campionatura sia parte integrante dell'offerta tecnica e, in quanto tale, debba essere aperta in seduta pubblica. Se essa ha, infatti, una funzione meramente esemplificativa delle caratteristiche dell'offerta, non vi è alcuna esigenza di par condicio tra i concorrenti, né alcun interesse pubblico alla imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, che ne giustifichi l'apertura in seduta pubblica, con operazioni materiali, aventi ad oggetto molti e ingombranti campioni, nonché lunghe e complesse operazioni che rallentano inutilmente la fase della seduta pubblica. Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 26 aprile 2016, n. 1612.

Consiglio di Stato sezione III sentenza 26 aprile 2016, n. 1612 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8908 del 2015, proposto dalla società Co. S. Coop. p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato...

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La norma più favorevole per i fatti di lieve entità, che riguardino sia le c.d. droghe pesanti sia le c.d. droghe leggere, va individuata, agli effetti di cui all’art. 2 comma 4 cod. pen., nella disciplina per ultimo introdotta dal D.L. n. 36/2014, poi convertito nella legge n. 79/2014. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 aprile 2016, n. 14725.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 aprile 2016, n. 14725 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMORESANO Silvio – Presidente Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere Dott. MOCCI Mauro – Consigliere Dott. DI STASI Antonella – Consigliere...

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Il compenso di prestazione professionale è soggetto ad IVA anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata eseguita, ed alla sua formalizzazione, atteso che il fatto generatore dell’imposta va identificato, alla luce del diritto comunitario e del principio di neutralità fiscale, con l’espletamento dell’operazione. Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 21 aprile 2016, n. 8059.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 21 aprile 2016, n. 8059 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente di Sez. Dott....

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La caduta dal motorino per improvvisa apertura dello sportello di un'autovettura non legittima sempre il pieno risarcimento dei danni riportati. In particolare nel caso in cui le due ruote non fossero “autorizzate” a trasportare passeggeri. La Corte così ha riconosciuto una corresponsabilità con il proprietario del veicolo che aveva aperto incautamente la porta e il passeggero caduto a terra a seguito dell'impatto. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 aprile 2016, n. 8049.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 aprile 2016, n. 8049 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere...

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In caso di morte a seguito di sinistro stradale, il compagno della madre della vittima può essere risarcito del danno non patrimoniale sofferto solo se viene provata una convivenza duratura. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 aprile 2016, n. 8037.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 aprile 2016, n. 8037 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere Dott. ROSSETTI...