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Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 9 febbraio 2016, n. 538. La formazione di un silenzio-assenso in materia di paesaggio o ambiente si pone in contrasto con i principi comunitari che impongono l’esplicitazione delle ragioni di compatibilità ambientale, con l’adozione di eventuali prescrizioni correttive, sulla base di un’analisi sintetico-comparativa per definizione incompatibile con un modulo tacito di formazione della volontà amministrativa

Consiglio di Stato sezione IV ordinanza 9 febbraio 2016, n. 538 REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 8312 del 2014, proposto da: To.Im. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Maria Izzo, con...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1978. Non integra violazione del dovere di diligenza ex articolo 2104 del Cc, l’omissione da parte del lavoratore, di una condotta che non sia prevista tra quelle contrattualmente dovute né comunque risulti ai fini della prestazione di lavoro, ad esse complementare o accessoria; Non integra violazione dell’obbligo di fedeltà, di cui all’articolo 2105 del cc, anche inteso come generale dovere di leale cooperazione nei confronti del datore di lavoro a tutela degli interessi dell’impresa l’omissione da parte del lavoratore di condotte che, oltre a non rientrare nell’ambito delle prestazioni contrattualmente dovute, siano connesse a superiori livelli di controllo e di responsabilità, in presenza di un assetto dell’impresa caratterizzato da accentuata complessità e articolazione organizzativa; In tema di licenziamento per giusta causa, deve aversi riguardo, nella valutazione dell’idoneità della condotta extra lavorativa del dipendente a incidere sulla persistenza dell’elemento fiduciario, anche alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 2 febbraio 2016, n. 1978 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1914. Avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice d’appello ai sensi dell’articolo 348 ter codice procedura civile e’ sempre ammissibile ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7 limitatamente ai vizi propri della medesima costituenti violazioni della legge processuale che risultino compatibili con la logica (e la struttura) del giudizio sotteso all’ordinanza in questione, dovendo in particolare escludersi tale compatibilita’ in relazione alla denuncia di omessa pronuncia su di un motivo di appello, attesa la natura complessiva del giudizio prognostico, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza nonche’ a tutti i motivi di ciascuna impugnazione, e potendo, in relazione al silenzio serbato in sentenza su di un motivo di censura, eventualmente porsi (nei termini e nei limiti in cui possa rilevare sul piano impugnatorio) soltanto un problema di motivazione

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 2 febbraio 2016, n. 1914 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. CICALA Mario – Presidente di Sez. Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1906. La disposizione contenuta nella Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), n. 200 del 1999, che prescrive agli esercenti l’attività di distribuzione dell’energia elettrica, di“Offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta”, non comporta la modifica, né l’integrazione, del regolamento di servizio del settore e, di conseguenza, l’integrazione dei contratti di utenza che prevedono il pagamento delle spese di spedizione delle bollette. Esclusa l’operatività dell’articolo 1339 codice civile, che concerne l’integrazione del contratto per effetto di norme imperative, resta inapplicabile anche l’art. 1374 c.c., che postula l’integrazione del contratto per gli aspetti non regolati dalle parti, e dove le norme svolgono una funzione di carattere suppletiva rispetto alle determinazioni pattizie

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 2 febbraio 2016, n. 1906 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa –...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 febbraio 2016, n. 1863. Il coniuge più debole può chiedere l’assegno di mantenimento al giudice italiano dopo che un giudice di uno Stato estero ne abbia dichiarato il divorzio

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 febbraio 2016, n. 1863 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 febbraio 2016, n. 5515. Configurabile il reato contestato di cui all’art. 609 bis c.p. (l’imputato, coinvolto in un sinistro stradale, dopo avere offeso e minacciato l’agente di polizia municipale, intervenuta per effettuare gli accertamenti di rito e sottoporre l’imputato all’etilometro, dicendole “stronza, stai zitta..ciucciami il cazzo che ti faccio godere…a quale ufficio appartieni che ti vengo a cercare”, ebbe a palpeggiarle il basso gluteo nuovamente pronunciando la frase scurrile appena riportata) innanzitutto perché la condotta contemplata da tale norma comprende, secondo il costante indirizzo di questa Corte, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell’agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria , sicché anche il palpeggiamento dei glutei non può non rientrare, quand’anche fugace o repentino, nella nozione di “atti sessuali”

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 febbraio 2016, n. 5515 Ritenuto in fatti 1. S.E.D.E. ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Genova di conferma, quanto all’affermazione di responsabilità, della sentenza del G.i.p. dei Tribunale di Genova in data 10/02/2014 di condanna per i reati di cui agli...