Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 2 febbraio 2016, n. 1906

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6429-2012 proposto da:

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), – societa’ con unico azionista soggetta all’attivita’ di direzione e coordinamento di (OMISSIS) Spa, nella qualita’ di procuratore della (OMISSIS) SPA, in persona del proprio procuratore, nonche’ (OMISSIS) SPA, – societa’ con unico azionista soggetta all’attivita’ di direzione e coordinamento di (OMISSIS) Spa, nella sua qualita’ di beneficiaria del ramo di azienda della (OMISSIS) Spa, elettivamente domiciliate in (OMISSIS) 6, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 295/2011 del TRIBUNALE di BENEVENTO del 16/11/2010, depositata il 18/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLUCCIO Giuseppa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Benevento ha rigettato l’appello proposto dall’ (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto pagare le spese postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza del mancato rispetto, da parte dell'(OMISSIS), della Delib. 28 dicembre 1999, n. 200, articolo 6, comma 4, con cui l’Autorita’ per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all'(OMISSIS), di “offrire al cliente almeno una modalita’ gratuita di pagamento della bolletta”. L'(OMISSIS), d’altro canto, non aveva informato l’attore della possibilita’ di pagare senza oneri aggiuntivi, cosi’ violando gli oneri di informazione su di essa incombenti.

2. L’appello dell'(OMISSIS) si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della presente decisione, con l’assunto che l’articolo 6, comma 4, cit. non aveva avuto efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’articolo 1339 codice civile.

3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’ (OMISSIS) s.p.a. (nella duplice qualita’, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di procuratrice speciale dell’ (OMISSIS) s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attivita’ e passivita’ relativi all’attivita’ di vendita di energia elettrica a clienti finali). La parte intimata non ha resistito.

4. All’udienza pubblica del 16 aprile 2015 e’ stata emanata ordinanza che, in applicazione della sentenza n. 3 del 2015 della Corte Costituzionale, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso personalmente alla parte intimata.

Effettuata ritualmente la rinnovazione della notifica del ricorso, la parte intimata non si e’ difesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le censure rilevanti del ricorso e gia’ oggetto di giurisprudenza consolidata della Corte, si articolano, essenzialmente, attraverso i punti che seguono.

Si deduce “violazione e falsa applicazione della Legge 14 novembre 1995, n. 481, articolo 2”, assumendosi che la Delib. n. 200 del 1999 e particolarmente l’articolo 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza, perche’ la Legge n. 481 del 1995 e in specie l’articolo 2, comma 12, lettera h) di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed erogazione di servizi, mentre il citato comma 4, articolo 6 avrebbe riguardato materia estranea a tali concetti.

Si deduce, inoltre, “difetto di motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso” e si lamenta un’omessa motivazione del Tribunale su come la previsione del suddetto comma 4, articolo 6 potesse essere ricondotta all’ambito del citato articolo 2, comma 12, lettera h).

Si lamenta, ancora, “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1339 c.c.” e “omessa motivazione su punti decisivi della controversia”, sotto il profilo che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto all’articolo 6, comma 4, citato, invocando l’articolo 1339 codice civile: tale norma non poteva, invece, trovare applicazione, perche’ rende possibile l’inserzione automatica di clausole del contratto solo in sostituzione di quelle difformi previste e non invece, l’inserimento in assenza di una specifica pattuizione contrattuale. D’altro canto, l’inserimento non era stato possibile anche perche’ l’inosservanza della Delib. da parte dell'(OMISSIS) era espressamente sanzionabile dall’Autorita’ ai sensi della citata Legge n. 481 del 1995, articolo 2, comma 20, lettera c).

Si deduce, pure, “insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi”, rappresentati dall’obbiettiva inidoneita’ dell’articolo 6, comma 4, a porre un ipotetico precetto integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa dovesse consistere la modalita’ gratuita di pagamento, tenuto conto che il pagamento presso gli sportelli siti nei capoluoghi di provincia poteva costringere l’utente a sobbarcarsi spese ben maggiori di quelle del pagamento di un euro tramite il bollettino postale.

Ed inoltre, violazione della Legge n. 481 del 1995 in relazione alla Delib. in argomento, e degli articoli 1175, 1375, 1339 e 1374 codice civile, oltre a difetti motivazionali.

2. Le censure sintetizzate, afferendo alla questione della idoneita’ dell’articolo 6, comma 4, della nota Delib. a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere considerati unitariamente e sono fondate, per quanto di ragione, alla luce del precedente di cui alla decisione di questa Corte, con la sentenza n. 17786 del 2011, su un ricorso dell'(OMISSIS) propositivo di motivi identici in una controversia di identico tenore.

Nella suddetta decisione si e’ affermato il seguente principio di diritto: “Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorita’ per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera h), si puo’ concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso articolo 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’articolo 1339 codice civile, il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti, anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorita’ a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore”.

Quindi, si e’ concluso che deve “escludersi che la prescrizione della Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, articolo 6, comma 4, abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’articolo 1339 codice civile, di modo che l’azione di responsabilita’ per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perche’ basata su una clausola contrattuale inesistente, perche’ non risultava introdotta nel contratto di utenza.

La stessa decisione, avuto riguardo all’integrazione per effetto della Delib. A.E.E.G. anche ai sensi dell’articolo 1374 codice civile ha ribadito che al riguardo valgono le stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneita’ a svolgere la funzione di cui all’articolo 1339 codice civile, soggiungendo, altresi’, che “Mette conto di osservare, tuttavia, che la pertinenza nella specie dell’istituto di cui all’articolo 1374 codice civile sembrerebbe doversi escludere, poiche’ la norma postula l’integrazione del contratto con riguardo ad aspetti non regolati dalle parti e, quindi, svolge tradizionalmente una funzione suppletiva e non di imposizione di una disciplina imperativa, come accade per l’istituto di cui all’articolo 1339 codice civile” e che “Nella logica del sistema di cui alla Legge n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, e’ certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto autoritativamente dovuto”.

3. Il ricorso e’, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario delle censure esposte e la sentenza e’ cassata.

Le altre censure. essendo basate sul presupposto che la nota Delib. avesse svolto efficacia integrativa, restano assorbite.

4. Il Collegio reputa che non vi sia necessita’ di rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere che l’appello proposto dall'(OMISSIS) fosse fondato e che la domanda proposta dall’utente, in accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace, debba essere rigettata. Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato, inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: e’ evidente che, se la Delib. non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non puo’ essere insorto.

5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono essere integralmente compensate, giacche’ e’ notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della norma della nota Delib. e’ stata decisa in modi opposti.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

LA CORTE DI CASSAZIONE

accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, pronunciando nel merito, accoglie l’appello dell'(OMISSIS) e rigetta la domanda originaria. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la parte intimata alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.

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