cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 19 gennaio 2016, n. 1923

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere

Dott. RAGO Geppino – rel. Consigliere

Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere

Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 06/06/2014 della Corte di Appello di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. RAGO G.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TOCCI Stefano, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’;

udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 06/06/2014, la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza con la quale, in data 03/10/2011, il giudice monocratico del Tribunale di Cuneo aveva ritenuto (OMISSIS) colpevole del reato di cui all’articolo 643 c.p. a danno di (OMISSIS).

2. Contro la suddetta sentenza, l’imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’articolo 643 c.p., sotto il profilo di seguito indicato.

La difesa, innanzitutto, sostiene che entrambi i giudici di merito non avrebbero inquadrato la vicenda nella sua giusta e concreta dimensione: il (OMISSIS) e la (OMISSIS) erano stati amanti per piu’ di quarant’anni, nel corso dei quali, il facoltoso (OMISSIS), con la consapevole accondiscendenza delle stesse figlie che stimavano la (OMISSIS), aveva regalato alla sua amante notevoli somme di denari e costosi oggetti, consentendole, quindi, di mantenere un alto tenore di vita.

Le modalita’ di questa relazione erano, poi, proseguite anche quando il (OMISSIS) era invecchiato, sicche’ non vi era motivo di ritenere che fosse stato circuito: i giudici di merito, non avevano tenuto in alcun conto la circostanza fondamentale “rappresentata dalla mancata accettazione da parte della (OMISSIS) di sposare il (OMISSIS), cosi’ rifiutando la soluzione piu’ semplice e adottata dagli: “amanti” dopo la morte del coniuge amato”.

In altri termini, sostiene la difesa, non vi sarebbe alcuna prova

dell’induzione perche’ il (OMISSIS) continuo’ “ostinatamente a fare cio’ che aveva sempre fatto”.

3. Il ricorso e’ manifestamente infondato.

4. I punti di fatto – del tutto pacifici perche’ non messi in discussione neppure dalla difesa nel presente ricorso – dai quali occorre partire per la disamina del presente ricorso sono i seguenti:

a) il (OMISSIS) e la (OMISSIS) furono amanti per circa quarant’anni; la suddetta relazione non era osteggiata dalle figlie del (OMISSIS) che, anzi ammiravano la (OMISSIS); il facoltoso (OMISSIS) non lesinava alla (OMISSIS) ne’ denaro ne’ regali che le consentivano di tenere un alto tenore di vita;

b) dal 2004, incomincio’ per il (OMISSIS), un lento, costante ed inarrestabile decadimento fisico e psichico a causa di una sofferenza cerebrale: a partire dal 2005, il (OMISSIS) comincio’ a prelevare un’anomala quantita’ di denaro tanto che il funzionario di banca, allarmato, ritenne di avvisare la famiglia che, in effetti, potette accertare “una vera e propria emorragia di denaro dal conto corrente” quantificata nella somma di circa euro 250.000,00, somma di cui risulto’ beneficiaria la (OMISSIS) (pag. 11 sentenza impugnata);

c) “a partire dall’inizio del 2007, si era verificata una compromissione globale, intesa come completa incapacita’ di intendere e di volere, ravvisabile a terzi, per quanto frequentatori abituali, per le modalita’ di stile di vita dello stesso che, in precedenza, avevano coperto i deficit cognitivi”: pag. 4 sentenza impugnata;

d) sottoposto all’amministrazione di sostegno, il (OMISSIS) – che era diventato totalmente succube della (OMISSIS) (pag. 12 sentenza) – in modo ossessivo, cercava di racimolare e mettere da parte piu’ soldi possibili che metteva in una busta destinata alla (OMISSIS) che la ritirava quando lo andava a trovare (pag. 12-13).

5. Alla stregua dei suddetti fatti, la decisione della Corte Territoriale non si presta ad alcuna censura.

La difesa della ricorrente fa leva sostanzialmente su un unico argomento: il (OMISSIS), anche dopo la malattia, continuo’ a fare cio’ che aveva fatto per tutta la vita e cioe’ continuo’ ad elargire denaro alla (OMISSIS), sicche’, non essendo ravvisabile alcuna induzione, di nulla sarebbe responsabile l’imputata.

In realta’, proprio in punto di fatto, come ha rilevato la Corte Territoriale “cosi’ non e’, tenuto conto del fatto che, per un verso il (OMISSIS), a differenza di quanto accadeva negli anni passati, non era piu’ libero di determinarsi nelle sue donazioni verso la (OMISSIS), a causa della sua deficienza psichica e, per altro verso, veniva indotto dall’imputata a proseguire in tali donazioni di denaro con una costante attivita’ di suggestione, di pressione morale, volta a determinare la sua minorata volonta’. Ma v’e’ di piu’, solo che si consideri che in un quinquennio (1998/2002) il (OMISSIS) ha versato alla (OMISSIS) l’anzidetta somma di euro 260.000, con una media di circa euro 50.000 per ciascuno degli anni sopra indicati; viceversa, come si e’ visto nell’anno 2005 – quando il (OMISSIS) gia’ versava in una situazione di deficienza psichica per diffusa destrutturazione sul piano citoarchitettonico della cosiddetta “materia grigia”, con compromissione della deambulazione sul piano ortopedico (deficit motori primari su base traumatica) e visivo (ipovedente grave) – la (OMISSIS) ha ricevuto dallo stesso una somma che, certamente, non e’ di molto inferiore ai complessivi prelievi effettuati tra il primo e secondo semestre di tale anno, pari a circa euro 185.000,00″ (pag. 14-15 sentenza).

Il suddetto accertamento di fatto, consente, quindi, di disattendere la tesi difensiva della mancanza di prova in ordine all’elemento dell’induzione, dovendo, sul punto, ribadirsi il consolidato principio di diritto secondo il quale l’induzione puo’ essere desunta in via presuntiva potendo consistere anche in un qualsiasi comportamento o attivita’ da parte dell’agente (come ad es. una semplice richiesta) alla quale la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e la porti, quindi, a compiere, su indicazione dell’agente, atti che, privi di alcuna causale, in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano a se’ pregiudizievoli e a lui favorevoli, atteso che l’attivita’ di induzione dev’essere diversamente valutata e graduata a seconda dello stato psichico in cui versi la vittima (Cass. 2 , 18583/2009 Rv. 244546; Cass. 4816/2010 Rv. 246279.

E’ irrilevante che il (OMISSIS), quando era compus sui, elargiva alla (OMISSIS) regali che le consentivano di tenere un alto tenore di vita.

Infatti, una volta che un soggetto sia dichiarato affetto da uno stato di deficienza psichica, la legge fa scattare intorno a lui una sorta di “cordone sanitario” proprio al fine di impedire che altri (chiunque esso sia) se ne possa approfittare.

Diventa, quindi, del tutto irrilevante ragionare sulla base del comportamento tenuto dal circuito quando era compus sui, proprio perche’, stante la sua condizione patologica, diventa impossibile stabilire se – ove fosse stato compus sui – avrebbe tenuto o continuato a tenere, quel determinato comportamento: di conseguenza, quegli stessi atti che prima dello stato di incapacita’ erano normali ed incensurabili (nella specie: atti di donazione di notevole valore), diventano anomali e punibili penalmente, se compiuti in uno stato d’incapacita’.

Ovviamente, il suddetto meccanismo legislativo non e’ assoluto in quanto la legge ha richiesto la prova dell’abuso, da parte dell’agente, dello stato di infermita’ o deficienza psichica e dell’induzione al compimento di atti dannosi.

Prova che, nel caso di specie, l’accusa ha ampiamente fornito e a fronte della quale la ricorrente si e’ limitata ad allegare un irrilevante comportamento pregresso del circuito peraltro smentito, in punto di fatto (pag. 14-15 supra cit.)/ da entrambi i giudici di merito.

Deve, sul punto, quindi, essere enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di circonvenzione di persone incapaci – una volta che la pubblica accusa, abbia provato l’abuso, da parte dell’agente, dello stato di infermita’ o deficienza psichica e l’induzione al compimento di atti dannosi – diventa del tutto irrilevante il comportamento tenuto dal circuito quando era compus sui, proprio perche’, stante la sua condizione patologica, diventa impossibile stabilire se – ove fosse stato compus sui – avrebbe tenuto o continuato a tenere, quel determinato comportamento: di conseguenza, quegli stessi atti che prima dello stato di incapacita’ erano normali ed incensurabili (nella specie: atti di donazione di notevole valore), diventano anomali e punibili penalmente, se compiuti in uno stato d’incapacita’”.

6. Alla declaratoria d’inammissibilita’ consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *