Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 8 febbraio 2016, n. 503

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3327 del 2015, proposto da:

Bi. Wi. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Manfred Natzler e Francesco Fonderico;

contro

Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Raimondo Pusateri e Mario Occhipinti;

Comune di (omissis), Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio nel presente grado;

nei confronti di

Consorzio per la bonifica della Palude di (omissis);

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. – SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 91/2015 – resa tra le parti e concernente: modifica piano urbanistico comunale, inserimento di zona produttiva con destinazione particolare (impianto biogas per la produzione di energia elettrica) -, di accoglimento dei ricorsi di primo grado;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Fonderico e Occhipinti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

PREMESSO che, a fronte della manifesta fondatezza dell’appello in relazione alle questioni processuali devolute al presente grado, si ravvisano i presupposti per la pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;

RITENUTA, in particolare, la fondatezza dei motivi di appello dedotti avverso le statuizioni reiettive delle eccezioni di inammissibilità dei ricorsi di primo grado – proposti dal Comune di (omissis) dinanzi al T.r.g.a., Sezione autonoma di Bolzano (e tra di loro riuniti), avverso la deliberazione del consiglio comunale del Comune di (omissis) n. 85/R/2010 del 17 dicembre 2010 (ricorso n. 81 del 2011), avente ad oggetto l’inserimento nel piano urbanistico comunale, su domanda presentata dalla Bi. Wi. s.r.l. in funzione della costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas (e, in futuro, anche di energia termica in combinazione con l’adiacente, già esistente impianto di teleriscaldamento), della «zona produttiva con destinazione particolare (impianto per la produzione di energia) » sull’intera p.f. 216/9 e su parte delle pp.ff. 216/10 e 1687/20 C.C. (omissis), nonché avverso la successiva deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 1613 del 24 ottobre 2011, di approvazione della deliberazione comunale (ricorso n. 21 del 2012) -, sollevate dalla Bi. Wi. s.r.l., intervenuta ad opponendum in primo grado, sia sotto il profilo della mancata notificazione dei ricorsi introduttivi ad essa controinteressata, sia sotto il profilo della carenza di interesse a ricorrere in capo al Comune di (omissis);

RITENUTO, in primo luogo, fondato il profilo di inammissibilità per violazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., che impone la notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuato nell’atto impugnato, non essendo i ricorsi di primo grado stati notificati alla Bi. Wi. s.p.a., da ritenersi controinteressata in senso formale e sostanziale, in quanto:

– la medesima è espressamente contemplata nell’impugnata deliberazione consiliare n. 85/R/2010 del 17 dicembre 2010 quale soggetto proponente la domanda per la trasformazione delle sopra menzionate particelle fondiarie in «zona produttiva con destinazione particolare (impianto per la produzione di energia)», sulla base dell’ivi richiamata proposta di variazione urbanistica elaborata su incarico della stessa istante;

– per costante e qui condivisa giurisprudenza in materia urbanistica, il principio per cui, di norma, non esistono controinteressati rispetto all’impugnazione degli strumenti di programmazione, incontra un’eccezione laddove oggetto del gravame sia una variante al piano urbanistico comunale che abbia un oggetto del tutto specifico e circoscritto, nonché nei casi in cui risulti evidente l’esistenza di posizioni specifiche in capo a soggetti interessati al mantenimento dell’atto che determinano la loro qualità di controinteressati (v. in tal senso, per tutte, Cons. Stato, Sez. IV 17 maggio 2012, n. 2839; Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2009, n. 4473);

– nel caso di specie, la Bi. Wi. s.r.l. – ripetesi, espressamente menzionata nella citata deliberazione consiliare, nella sua qualità di proponente la variante urbanistica specifica, la cui adozione/approvazione in conformità alla proposta è, di per sé idonea a fondare una posizione di interesse qualificato alla conservazione dell’atto, ancora prima della formale stipula della convenzione nel testo approvato con la coeva deliberazione consiliare n. 84/R/2010 del 17 dicembre 2010, nella quale, peraltro, si dà espressamente atto «che il testo della convenzione proposto dall’amministrazione comunale è già stato sottoscritto dal presidente del consiglio d’amministrazione della società gestrice Bi. Wi. s.r.l. » (infatti, il testo firmato datato 16 dicembre 2010, risulta pervenuto al Comune di (omissis) lo stesso giorno 17 dicembre 2010, evidentemente prima della seduta del consiglio comunale; v. doc. 5 del fascicolo dell’odierna appellante), sicché la stipula deve ritenersi comunque perfezionata sotto un profilo sostanziale (con conseguente irrilevanza della questione, sollevata dall’odierna appellante a p. 17 del ricorso in appello, se la l. prov. n. 3 del 2007 avesse abrogato, o meno, la necessità della stipula di una convenzione) – assume all’evidenza la veste di soggetto che vanta un interesse concreto, attuale e diretto, speculare a quello vantato dal titolare dell’interesse assertamente leso (il ricorrente Comune di (omissis)), alla conservazione degli atti impugnati;

– priva di rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., è la circostanza che la notificazione del ricorso n. 81 del 2011 sia stata eseguita nei confronti del Consorzio per la bonifica della Palude di (omissis), in qualità di proprietario di due dei fondi interessati dalla modifica urbanistica, dovendosi la posizione del proprietario degli immobili in questione qualificare non già come controinterressato, bensì come cointeressato alla rimozione degli atti impugnati, in quanto incidenti in senso pregiudizievole sulla situazione dominicale;

– né è valso a sanare il vizio del contraddittorio, costituito dall’omessa notificazione dei ricorsi introduttivi alla controinteressata Bi. Wi. s.r.l., l’intervento volontario ad opponendum da quest’ultima spiegato nel giudizio di primo grado, avendo l’interveniente espressamente eccepito il vizio in esame nei rispettivi atti difensivi;

RITENUTO, altresì, fondato il profilo di inammissibilità per carenza di un interesse concreto, attuale e diretto a ricorrere in capo al Comune di (omissis), atteso il difetto di lesività degli atti impugnati, in quanto:

– la clausola della convenzione, la quale obbliga la Bi. Wi. s.r.l. a chiedere al confinante Comune di (omissis) la realizzazione di un nuovo accesso alla zona che verrebbe ad insistere sul relativo territorio comunale ed implicherebbe la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Is., costituente il confine catastale ed amministrativo tra i due comuni – il quale ponte, secondo le risultanze della verificazione espletata in primo grado, verrebbe a collocarsi nella misura del 50% sul territorio comunale di (omissis) -, non lede minimamente la potestà comunale in materia urbanistica del Comune di (omissis) sul proprio territorio, restando integro e incondizionato ogni relativo potere decisionale su eventuali correlative istanze della Bi. Wi. s.r.l.;

– attualmente, la zona di ubicazione dell’impianto è, pacificamente, raggiungibile attraverso un accesso interamente insistente sul territorio comunale del Comune di (omissis);

– la prospettazione dei pregiudizi di natura ambientale sul territorio comunale di (omissis), che, nei ricorsi introduttivi di primo grado, vengono primariamente ricollegati alla viabilità ed al paventato traffico dei mezzi di trasporto [v., sul punto, il seguente passaggio testuale del primo ricorso introduttivo: «La collocazione dell’accesso principale alla nuova zona produttiva dal territorio di quest’ultimo – ossia, del Comune di (omissis); n. d.e. -,tramite la realizzazione di un ponte sul fiume Is., comporterebbe che, sia durante la fase di realizzazione dell’impianto, sia nella fase successiva, tutto l’enorme traffico veicolare dei mezzi pesanti si riverserà interamente sul territorio del Comune di (omissis) (stimabile in circa 30/40 camion al giorno e circa 10/11.000 all’anno, festività escluse) »], è destituita di fondamento, attesa la sopra evidenziata persistenza del potere del Comune di (omissis) di non autorizzare il nuovo accesso, mentre gli altri ivi dedotti tipi di pregiudizio si muovono su un piano astratto ed assertivo, come tali inidonei ad integrare i presupposti per la configurabilità dell’interessa a ricorrere (concreto, diretto ed attuale) in ragione del criterio della vicinitas;

RITENUTO conclusivamente che, per le esposte ragioni – di cui ciascuna autonomamente sufficiente a suffragare la qui adottata statuizione di inammissibilità -, in riforma dell’impugnata sentenza, i ricorsi di primo grado devono essere dichiarati inammissibili, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori;

CONSIDERATO che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico del Comune di (omissis);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 3327 del 2015), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara l’inammissibilità dei due ricorsi di primo grado (incardinati dinanzi al T.r.g.a., Sezione autonoma di Bolzano sub r.g. n. 81 del 2011 e n. 21 del 2012); condanna il Comune di (omissis) a rifondere alla società appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015, con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi – Presidente

Claudio Contessa – Consigliere

Gabriella De Michele – Consigliere

Bernhard Lageder – Consigliere, Estensore

Maddalena Filippi – Consigliere

Depositata in Segreteria il 08 febbraio 2016.

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