Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 aprile 2016, n. 6787. Il diritto di satira, a differenza da quello di cronaca, è sottratto al parametro della verità dei fatto, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, purché il fatto sia espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, tanto da potersene apprezzare subito l’inverosimiglianza e il carattere iperbolico: altrimenti, nemmeno la satira sfugge al limite della correttezza e della continenza delle espressioni o delle immagini utilizzate, rappresentando comunque una forma di critica caratterizzata dal carattere corrosivo dei particolari mezzi espressivi. Beninteso, nessuna scriminante può ammettersi allorché la satira diventa forma pura di dileggio, disprezzo, distruzione della dignità della persona, ovvero quando comporta l’impiego di espressioni gratuite, volgari, umilianti o dileggianti, non necessarie all’esercizio del diritto, comportanti accostamenti volgari o ripugnanti o tali da comportare la deformazione dell’immagine pubblica del soggetto bersaglio e da suscitare il disprezzo della persona o il ludibrio della sua immagine pubblica

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 aprile 2016, n. 6787 Svolgimento del processo § 1. – In relazione alla scoperta del coinvolgimento dell’onorevole e giornalista R.F. col SISMI, sulla rubrica on-line dei giornale Repubblica e nella rubrica curata da V.Z., alla lettera 26.7.06 di un lettore, che gli chiedeva se la vicenda poteva...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 1 aprile 2016, n. 6407. Ai fini di cui all’art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 1 aprile 2016, n. 6407 Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione. 1. E.R. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Viterbo, Sezione distaccata di Civita Castellana, la F. moda s.r.l., chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla sua caduta, avvenuta dentro il negozio della convenuta...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 marzo 2016, n. 4175. Confermata la sentenza della Corte d’appello con la quale si disponeva l’assegno divorzile nei confronti di una donna, sul presupposto che la stessa svolgeva attività lavorativa saltuaria e “in nero” e pur avendo intrapreso una nuova convivenza, questa non aveva il carattere della stabilità

Suprema Corte di Cassazione Sezione VI Ordinanza 2 marzo 2016, n. 4175   Rilevato che: 1. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 4 febbraio 2011, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra G.D. e R.C. e ha respinto la domanda della C. intesa al riconoscimento del diritto a un assegno divorzile...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 aprile 2016, n. 6623. Nell’ipotesi in cui il terzo sia stata chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall’attore, la domanda attrice si estende automaticamente ad esso, senza necessità di un’espressa istanza, dal momento che il giudizio verte sull’individuazione del responsabile sulla base di un rapporto – obbligazione ex illicito – oggettivamente unico

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 6 aprile 2016, n. 6623 [omissis] – Preliminarmente si rileva che dagli atti in possesso di questo consigliere relatore non risulta l’avviso di ricevimento della notificazione effettuata al condominio Vicolo San Pancrazio a mezzo del servizio postale. – Con l’unico motivo di ricorso è dedotto il vizio di...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 23 marzo 2016, n. 1204. L’istanza di accertamento di conformità non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione in precedenza emessa, ma ne impedisce unicamente l’esecuzione materiale, con la conseguenza che la medesima ordinanza può essere portata ad esecuzione in caso di rigetto dell’istanza, dopo la maturazione del relativo termine di adempimento che riprende a decorrere dalla conoscenza del diniego

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 23 marzo 2016, n. 1204 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3870 del 2015, proposto da: Fr. Ga., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Sc. e Lu. Ma.,...