Consiglio di Stato sezione V sentenza 28 aprile 2016, n. 1633 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 777 del 2009, proposto da: Ag. s.c. a r.l., in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa...
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Diversamente da quanto avviene per le amministrazioni pubbliche in genere, gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie sono adottati con atti che il legislatore ha inteso qualificare «di diritto privato», con una disciplina che ha inteso prendere innanzitutto in considerazione il loro carattere «imprenditoriale strumentale» (pur se si tratta di attività nelle quali non rileva lo scopo di lucro e nel quale sono coinvolti valori costituzionali, inerenti allo svolgimento di un servizio pubblico, che la Costituzione considera indefettibile). La controversia avente ad oggetto gli atti conclusivi di una selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale, impugnati sul presupposto dell’insussistenza del necessario presupposto della vacanza del posto, rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario. Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 28 aprile 2016, n. 1631.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 28 aprile 2016, n. 1631 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 165 del 2016, proposto dal signor Pi. Do. Ra., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Ye., con domicilio...
La struttura in alluminio anodizzato destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra le caratteristiche di “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio” (artt. 3 e 10 d.P.R. n. 380/2001). Va, invero, considerato che l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa. Considerata in tale contesto, la struttura in alluminio anodizzato si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non vale a configurare una “nuova costruzione”, atteso che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Tanto è escluso in primo luogo dalla circostanza che la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, in ragione del carattere retrattile della tenda; onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie. Ciò resta escluso, inoltre, in considerazione della tipologia dell’elemento di copertura e di chiusura, il quale è una tenda in materiale plastico, privo pertanto di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione. Allo stesso modo, deve ritenersi che non sia integrata la fattispecie della ristrutturazione edilizia. Invero, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del dpr n. 380/2001, tale tipologia di intervento edilizio richiede che trattasi di “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere”, i quali “comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti”: la disposizione, così come declinata dal legislatore, richiede che le opere realizzate abbiano consistenza e rilevanza edilizia, siano cioè tali da poter “trasformare l’organismo edilizio”, condividendo pertanto natura e consistenza degli elementi costitutivi di esso. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 27 aprile 2016, n. 1619.
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 27 aprile 2016, n. 1619 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5046 del 2015, proposto da: Ma. Ag., rappresentato e difeso dall’avv. Ma. Di. Ra., con domicilio eletto...
È configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida sui diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l’immagine. Per cui, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, soprattutto il danno non patrimoniale costituito – come danno conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire. Invero la diffamazione postula una liquidazione del danno non patrimoniale necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura stessa del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 aprile 2016, n. 8397.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 27 aprile 2016, n. 8397 Svolgimento del processo La corte d’appello di Roma, con sentenza in data 4-72014, confermava la decisione con la quale il tribunale di Roma aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e all’immagine proposta da C.G. contro RTI – Reti televisive...
Il pubblico ministero esercita l’azione penale con il decreto di citazione diretta a giudizio e cristallizza la pretesa punitiva con l’imputazione in essa descritta. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, invece, ha funzione del tutto diversa essendo atto procedurale finalizzato a compulsare, nell’ambito delle indagini preliminari e prima dell’esercizio stesso dell’azione penale, un contraddittorio endo-procedimentale finalizzato proprio a mettere l’imputato nella condizione, se lo ritiene, di proporre argomenti, temi difensivi ed elementi di prova a discarico. Si tratta, dunque, di un atto il cui scopo resta quello di consentire al pubblico ministero di assumere le più ampie determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, onde evitare – anche con la collaborazione del diretto interessato – inutili processi . È dunque fisiologico che il fatto descritto nel decreto di citazione a giudizio sia diverso da quello sommariamente enunciato nell’avviso di conclusione delle indagini; quel che conta è che non lo sia in modo radicale si che su di esso non v’è stato alcun reale ed effettivo contraddittorio. Occorre infatti considerare che la possibilità per il pubblico ministero di modificare l’imputazione successivamente all’esercizio dell’azione penale, sia nel corso dell’udienza preliminare che nel dibattimento (artt. 423, 516 e 517, cod. proc. pen.), anche per fatti che risultavano noti già dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale stessa, limita i casi nullità del decreto di citazione a giudizio (o della richiesta di rinvio a giudizio) ai soli casi in cui il fatto descritto nell’imputazione, rispetto a quello enunciato nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, non sia connesso o sia del tutto “nuovo” ai sensi dell’art. 518, cod. proc. pen., che denoti cioè un accadimento assolutamente difforme da quello contestato, naturalisticamente e giuridicamente autonomo. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 aprile 2016, n. 17181.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 aprile 2016, n. 17181 Ritenuto in fatto 1. Il sig. B.S. ricorre per l’annullamento della sentenza del 27/10/2014 della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma di quella del 27/03/2014 resa dal Tribunale di quello stesso capoluogo all’esito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena...
Al fine della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento del delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa. Non è rilevante dunque che la parte offesa sia riuscita o meno a riconoscere le sembianze del rapinatore, ma che vi fosse un oggettiva alterazione dell’aspetto. L’uso di un casco da motociclista o anche solamente di occhiali da sole per commettere una rapina appaiono sufficienti a integrare un aspetto esteriore della persona. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 aprile 2016, n. 17397.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 aprile 2016, n. 17397 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 3 aprile 2015, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dell’imputato C.R. e per una rapina consumata, due tentativi di rapina, una resistenza a pubblico ufficiale e un falso materiale su certificazione...
Perché sia integrata la scriminante del diritto di critica è necessario che sia rispettato il requisito della continenza, ovvero che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’informazione, e non si traducano in espressioni che in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 21 aprile 2016, n.16679.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V SENTENZA 21 aprile 2016, n.16679 Ritenuto in fatto Con sentenza emessa in data 28 marzo 2013 la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Avellino dei 25 novembre 2009 con cui M. F., M. M. e M.F. sono stati condannati alla pena di € 600,00 di...
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti, sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 18 aprile 2016, n. 15930.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 18 aprile 2016, n. 15930 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 3/4/2014 la Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Trani del 12/7/2013, riconosceva agli imputati P., M. e S. (già condannati in primo grado per reati di rapina aggravata consumata e...
Il contratto posto in essere sulla base di una condotta integrante la fattispecie penalmente rilevante della circonvenzione di incapace è nullo per violazione di una norma imperativa di ordine pubblico. Nel delitto di circonvenzione, la legge penale tutela, infatti, un interesse di orine pubblico ossia la libertà di autodeterminazione dell’incapace in ordine agli interessi patrimoniali, l’interesse alla libertà negoziale dei soggetti deboli e svantaggiati. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 aprile 2016, n. 7785.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 20 aprile 2016, n.7785 Ritenuto in fatto Il tribunale di Genova, con sentenza in data 28.3.2008, dichiarò la nullità della compravendita immobiliare con cui O.C.G. , quale procuratore generale di G.T. , aveva alienato la nuda proprietà di quattro immobili alla società Immobiliare Palon s.p.a., la cui compagine...
Sono legittimi i requisiti psico-fisici ed attitudinali (specie per l’udito) per l’accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, requisiti che sono più riduttivi e severi rispetto a quanto era previsto per i Vigili del Fuoco volonTARi. La sentenza ha ritenuto che è ragionevole un grado maggiore di selettività del personale che sarà in servizio permanente nel Corpo dei Vigili, e che l’inciso “normativa vigente” di cui all’articolo 5, comma 1 del d.m. 18 settembre 2008, n. 163, deve essere interpretato nel senso di normativa vigente alla data dell’ accertamento di questi requisiti. Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 aprile 2016, n. 1476.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 aprile 2016, n. 1476 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10293 del 2014, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv.to Fr. Lu. Br. ed elettivamente domiciliato presso...