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La struttura in alluminio anodizzato destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra le caratteristiche di “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio” (artt. 3 e 10 d.P.R. n. 380/2001). Va, invero, considerato che l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa. Considerata in tale contesto, la struttura in alluminio anodizzato si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non vale a configurare una “nuova costruzione”, atteso che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Tanto è escluso in primo luogo dalla circostanza che la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, in ragione del carattere retrattile della tenda; onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie. Ciò resta escluso, inoltre, in considerazione della tipologia dell’elemento di copertura e di chiusura, il quale è una tenda in materiale plastico, privo pertanto di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione. Allo stesso modo, deve ritenersi che non sia integrata la fattispecie della ristrutturazione edilizia. Invero, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del dpr n. 380/2001, tale tipologia di intervento edilizio richiede che trattasi di “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere”, i quali “comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti”: la disposizione, così come declinata dal legislatore, richiede che le opere realizzate abbiano consistenza e rilevanza edilizia, siano cioè tali da poter “trasformare l’organismo edilizio”, condividendo pertanto natura e consistenza degli elementi costitutivi di esso. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 27 aprile 2016, n. 1619.

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 27 aprile 2016, n. 1619 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5046 del 2015, proposto da: Ma. Ag., rappresentato e difeso dall’avv. Ma. Di. Ra., con domicilio eletto...

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È configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida sui diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l’immagine. Per cui, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, soprattutto il danno non patrimoniale costituito – come danno conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire. Invero la diffamazione postula una liquidazione del danno non patrimoniale necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura stessa del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 aprile 2016, n. 8397.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 27 aprile 2016, n. 8397 Svolgimento del processo La corte d’appello di Roma, con sentenza in data 4-72014, confermava la decisione con la quale il tribunale di Roma aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e all’immagine proposta da C.G. contro RTI – Reti televisive...

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Il pubblico ministero esercita l’azione penale con il decreto di citazione diretta a giudizio e cristallizza la pretesa punitiva con l’imputazione in essa descritta. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, invece, ha funzione del tutto diversa essendo atto procedurale finalizzato a compulsare, nell’ambito delle indagini preliminari e prima dell’esercizio stesso dell’azione penale, un contraddittorio endo-procedimentale finalizzato proprio a mettere l’imputato nella condizione, se lo ritiene, di proporre argomenti, temi difensivi ed elementi di prova a discarico. Si tratta, dunque, di un atto il cui scopo resta quello di consentire al pubblico ministero di assumere le più ampie determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, onde evitare – anche con la collaborazione del diretto interessato – inutili processi . È dunque fisiologico che il fatto descritto nel decreto di citazione a giudizio sia diverso da quello sommariamente enunciato nell’avviso di conclusione delle indagini; quel che conta è che non lo sia in modo radicale si che su di esso non v’è stato alcun reale ed effettivo contraddittorio. Occorre infatti considerare che la possibilità per il pubblico ministero di modificare l’imputazione successivamente all’esercizio dell’azione penale, sia nel corso dell’udienza preliminare che nel dibattimento (artt. 423, 516 e 517, cod. proc. pen.), anche per fatti che risultavano noti già dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale stessa, limita i casi nullità del decreto di citazione a giudizio (o della richiesta di rinvio a giudizio) ai soli casi in cui il fatto descritto nell’imputazione, rispetto a quello enunciato nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, non sia connesso o sia del tutto “nuovo” ai sensi dell’art. 518, cod. proc. pen., che denoti cioè un accadimento assolutamente difforme da quello contestato, naturalisticamente e giuridicamente autonomo. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 aprile 2016, n. 17181.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  27 aprile 2016, n. 17181 Ritenuto in fatto 1. Il sig. B.S. ricorre per l’annullamento della sentenza del 27/10/2014 della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma di quella del 27/03/2014 resa dal Tribunale di quello stesso capoluogo all’esito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena...

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Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti, sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 18 aprile 2016, n. 15930.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 18 aprile 2016, n. 15930 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 3/4/2014 la Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Trani del 12/7/2013, riconosceva agli imputati P., M. e S. (già condannati in primo grado per reati di rapina aggravata consumata e...