Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 gennaio 2024| n. 308.
In tema di associazione in partecipazione, poiché l’associato non partecipa direttamente all’affare o all’impresa o non ha, conseguentemente, un diritto immediato agli utili, egli non può pretendere che gli sia attribuita, quale utile, nel corso del rapporto o al suo termine, una parte dei beni eventualmente prodotti con l’attività associata, bensì soltanto che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettantegli di utili ed all’apporto. Ne consegue che la clausola inserita nel contratto la quale riconosca, al termine del rapporto, il diritto dell’associato alla restituzione anche di eventuali incrementi patrimoniali che si dovessero verificare nel corso dell’attività dell’impresa, deve ritenersi nulla, in quanto completamente distonica rispetto alla disciplina dell’associazione in partecipazione





