Determinazione dell’indennità di esproprio il mero deposito del ricorso introduttivo non è idoneo a interrompere la prescrizione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 gennaio 2024| n. 698.

Determinazione dell’indennità di esproprio il mero deposito del ricorso introduttivo non è idoneo a interrompere la prescrizione

In tema di procedimento per la determinazione dell’indennità di esproprio ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, il mero deposito nella cancelleria della Corte d’appello del ricorso introduttivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto solo a seguito della notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell’istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all’estinzione del diritto.

Ordinanza|9 gennaio 2024| n. 698. Determinazione dell’indennità di esproprio il mero deposito del ricorso introduttivo non è idoneo a interrompere la prescrizione

Data udienza 7 novembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Pubblica utilità dell’opera – Urgenza e l’indifferibilità dei lavori – Fondo di proprietà – Occupazione d’urgenza delle aree necessarie alla costruzione dell’elettrodotto – Determinazione dell’indennità definitiva – Congrua indennità di asservimento – Termine decennale di prescrizione ordinaria – Art. 2943 c.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora – Relatore

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso n. 18373/2018

promosso da

Fr.En., elettivamente domiciliato in Roma, (…), presso lo studio dell’avv. Fr.Ro., che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Gi.La. in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria della A. s.p.a., in persona de legale rappresentante pro tempore (già A. s.p.a.), elettivamente domiciliata in Roma, (…), presso lo studio dell’avv. Ni.Pa., che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonché contro

Città Metropolitana di Roma Capitale in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, (…), presso l’avv. Gi.De., che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 07/12/2017, resa nel procedimento R.G. n. 05491/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2023 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

Determinazione dell’indennità di esproprio il mero deposito del ricorso introduttivo non è idoneo a interrompere la prescrizione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con determinazione dirigenziale n. 56/2003 la Provincia di Roma ha autorizzato la A. s.p.a. (ora A. s.p.a.) alla costruzione dell’elettrodotto “Linea Elettrica a 150kV a due terne separate R. E. – Ric. A.” nei Comuni di R., T., G., Z. e G. n. L., dichiarando la pubblica utilità dell’opera e l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori.

Con decreto dirigenziale n. 380/2003 la Provincia di Roma ha determinato l’occupazione d’urgenza delle aree necessarie alla costruzione dell’elettrodotto, tra le quali vi era compreso un fondo di proprietà di Fr.En.

Tale fondo è stato occupato il 15/10/2023, come da verbale redatto in pari data, che contiene anche lo stato di consistenza del terreno.

Con determinazione dirigenziale n. 243/2007 della Provincia di Roma è stata determinata in Euro 7.711,10 l’indennità da corrispondere a titolo provvisorio, la quale è stata subito contestata dal ricorrente con raccomandata del 07/11/2007, indirizzata alla Provincia.

Il decreto di asservimento n. 1190/2008, emanato dalla Provincia il 26/02/2008, e notificato l’11/09/2007, non è stato seguito dalla determinazione dell’indennità definitiva.

Con ricorso ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, depositato in data 01/10/2014 e notificato nel mese di novembre 2014, Fr.En. ha chiesto alla Corte d’appello di Roma la determinazione giudiziale dell’indennità per l’asservimento del fondo di sua proprietà, nonché dell’indennità relativa all’occupazione temporanea, lamentando l’esiguità di quella determinata in via provvisoria. Si è costituita la Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale), deducendo che unico soggetto tenuto al pagamento era A. s.p.a., la quale, a sua volta, ha eccepito la prescrizione del credito all’indennità di occupazione temporanea e ha dedotto che la congrua indennità di asservimento ammontava ad Euro 20.725,00.

Espletata la CTU, seguita da un supplemento di perizia, la Corte d’appello, con ordinanza del 07/12/2017, ha determinato l’indennità di asservimento e l’indennità di occupazione temporanea in complessivi Euro 35.441,33 oltre interessi, e ne ha ordinato il deposito ad A. presso il Servizio Gestione Depositi del MEF, ritenendo che: a) in accordo con la CTU espletata, il valore del fondo doveva essere determinato in Euro 11 al mq, avendo lo stesso natura agricola ed essendo suscettibile di limitata edificazione solo in relazione a manufatti destinati all’esercizio dell’attività agricola; b) in accordo con la CTU espletata, il transito dell’elettrodotto non aveva determinato un apprezzabile diminuzione di valore del fondo residuo; c) in accordo con la CTU espletata, le lamentate difformità tra il progetto e l’opera realizzata erano contrastate dalle risultanze del collaudo e, in ogni caso, erano irrilevanti ai fini del giudizio; d) l’indennità di occupazione relativa al primo dei due anni di occupazione temporanea, scaduto in data 15.10.2004, era prescritta, dal momento che il ricorso introduttivo era stato notificato nel novembre 2014, quando il termine decennale di prescrizione ordinaria era ormai decorso; e) l’indennità relativa al secondo anno di occupazione doveva invece essere riconosciuta e determinata nella misura pari a 1/12 dell’indennità di esproprio che sarebbe dovuta per la porzione di fondo occupata; f) il periodo successivo alla scadenza dell’occupazione temporanea disposta non poteva essere preso in considerazione ai fini del riconoscimento dell’indennità, trattandosi, in difetto di proroga, di occupazione illegittima, da cui poteva semmai nascere un’obbligazione risarcitoria avente causa petendi diversa da quella invocata dal ricorrente.

Avverso l’ordinanza della Corte d’appello, Fr.En. ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 07/06/2018, affidato a tre motivi di ricorso.

Le intimate si sono difese con controricorso.

Il ricorrente e la controricorrente A. s.p.a. hanno depositato memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c.

Determinazione dell’indennità di esproprio il mero deposito del ricorso introduttivo non è idoneo a interrompere la prescrizione

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 195 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non avendo la Corte d’appello consentito al ricorrente di trasmettere al consulente dell’ufficio le proprie osservazioni sul supplemento di perizia, che, conseguentemente, non sono state depositate unitamente alla relazione, così determinando la nullità della CTU.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello errato nell’aver ritenuto rilevante, ai fini della decorrenza della prescrizione della domanda relativa all’indennità di occupazione, la notifica del ricorso ex art. 54 d.P.R. n. 54 del 2001, e non il deposito dello stesso, senza neppure considerare che il decreto dirigenziale n. 243/2007 della Provincia di Roma e la raccomandata inviata dal ricorrente alla Provincia in data 07/11/2007 costituivano atti interruttivi della prescrizione.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e la violazione e falsa applicazione dell’art. 123 r.d. n. 1775 del 1933, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello recepito acriticamente le risultanze della consulenza tecnica, omettendo di esaminare e valutare i rilievi mossi dal CTP, che aveva evidenziato una errata individuazione della consistenza, del numero dei tralicci e del reale percorso della servitù di elettrodotto.

2. Nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., parte ricorrente ha eccepito la tardività della notifica del controricorso da parte dell’A. s.p.a., per avere tentato la notifica di tale atto l’ultimo giorno utile (il 16/07/2018) presso il vecchio indirizzo dell’avv. Fr.Ro. (…), difensore domiciliatario del ricorrente, indicato nel ricorso per cassazione e nella procura speciale ad esso allegata. Secondo il ricorrente, l’A. s.p.a., avrebbe dovuto comunque verificare l’attualità dell’indirizzo o avvalersi della notifica via P.E.C., mentre, invece, così facendo, aveva ottenuto la restituzione del controricorso non notificato, avviando tardivamente (il 27/07/2018) una nuova notifica presso il nuovo indirizzo dell’avv. Fr.Ro. (…).

3. L’eccezione è infondata.

Determinazione dell’indennità di esproprio il mero deposito del ricorso introduttivo non è idoneo a interrompere la prescrizione

3.1. La A. s.p.a. risulta essersi difesa con controricorso, spedito in data 16/07/2018 al domicilio eletto del ricorrente, presso lo studio dell’avv. Fr.Ro., come indicato nel ricorso per cassazione e nella procura speciale alle liti e, dunque, sito in Roma, (…). A tale indirizzo il destinatario è risultato irreperibile. La notifica è stata, quindi, nuovamente avviata il 27/07/2018 al nuovo indirizzo del difensore, rivenuto in Roma, (…), e ha avuto esito positivo.

3.2. Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016), hanno affermato che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Il principio è stato enunciato con riferimento alla notifica nuovamente esperita dopo pochi giorni dalla conoscenza dell’esito negativo del primo tentativo, tempestivamente avviato, presso il domicilio eletto nel luogo sede dell’ufficio giudiziario adito, il cui cambiamento non era stato comunicato alla parte notificante (v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009; negli stessi termini, Cass., Sez. L, Sentenza n. 21154 del 13/10/2010).

Anche di recente questa Corte ha affermato che, quando la notifica dell’atto di impugnazione venga eseguita al domicilio precedentemente eletto dal difensore della parte destinataria, senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell’affidamento dell’impugnante, il termine di proposizione dell’impugnazione, pur formalmente tardiva, purché risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, una volta acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato, poi, a buon fine (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24660 del 19/10/2017).

Tale principio è stato più volte applicato al caso in cui il procedimento di notificazione del ricorso per cassazione sia ripreso entro un breve termine, a seguito del suo esito negativo per il trasferimento del domiciliatario dall’indirizzo precedentemente indicato (Cass., Sez. L, Sentenza n. 16943 del 27/06/2018; v. anche Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 24641 del 19/11/2014).

3.3. Nella specie, come sopra evidenziato, nel ricorso per cassazione e nella procura alle liti in calce allo stesso, il ricorrente risulta avere indicato il domicilio eletto presso il difensore, l’avv. Fr.Ro., avente studio in Roma, via Lutezia 8.

Determinazione dell’indennità di esproprio il mero deposito del ricorso introduttivo non è idoneo a interrompere la prescrizione

Non risulta effettuata alcuna comunicazione del cambiamento di indirizzo.

Si deve pertanto dare applicazione al principio enunciato anche nel caso di specie, essendo la notificazione non andata a buon fine a causa del cambiamento dell’indirizzo del difensore domiciliatario, non comunicata alle controparti, cui è seguito il rinnovo della stessa, solo undici giorni dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 325 c.p.c.

3.4. In conclusione, l’eccezione di inammissibilità per tardività del controricorso notificato dalla A. s.p.a., deve essere respinta in applicazione del seguente principio:

“In tema di giudizio in cassazione, è tempestivo il controricorso ove la notifica dello stesso presso il difensore domiciliatario del ricorrente abbia esito negativo a seguito del cambiamento di indirizzo di quest’ultimo rispetto all’indirizzo indicato nel ricorso introduttivo, senza alcuna comunicazione alle parti, e il controricorrente riattivi il processo notificatorio presso il nuovo indirizzo rispettando il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.”.

4. Nel controricorso la Città Metropolitana di Roma Capitale ha dedotto l’intervenuto giudicato sul proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al rapporto giuridico controverso, per essere promotore e beneficiario dell’espropriazione la A. s.p.a. (ora A. s.p.a.), mandante di A. s.p.a.

La Città metropolitana ha, in particolare, dedotto di avere eccepito davanti alla Corte d’appello che l’unico soggetto tenuto al versamento delle indennità era la A. s.p.a. e che, nel decidere la controversia, la menzionata Corte ha accolto tale rilievo, laddove ha stabilito “che non può essere emessa condanna al pagamento di indennità, dovendo invece ordinarsene il deposito da parte di A., quale beneficiario dell’esproprio, presso il Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia e Finanze …”, procedendo anche alla compensazione delle spese “… tenuto conto da un canto dal rigetto della domanda di condanna proposta nei confronti della Provincia …” (p. 3 dell’ordinanza impugnata).

4.1. Il rilievo riguarda l’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento delle indennità conseguenti alla costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, quali parti del rapporto espropriativo, e non concerne propriamente la legittimazione passiva intesa come legitimatio ad causam, ma la titolarità effettiva del rapporto sostanziale in capo ai soggetti evocati in giudizio, che è questione attinente al merito e dev’essere accertata anche d’ufficio dal giudice sulla base delle risultanze degli atti di causa (v. da ultimo Cass., Sez. U, Ordinanza n. 25294 del 24/08/2022).

4.2. Si deve, tuttavia, tenere presente che le parti non hanno contestato l’applicazione nella specie del d.P.R. n. 327 del 2001 e l’art. 54 d.P.R. cit. stabilisce che “1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.

A sua volta, l’art. 29, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011, stabilisce che “Il ricorso è notificato all’autorità espropriante, al promotore dell’espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell’espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all’autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell’espropriazione. Il ricorso è notificato anche al concessionario dell’opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell’indennità.”

Determinazione dell’indennità di esproprio il mero deposito del ricorso introduttivo non è idoneo a interrompere la prescrizione

Si consideri che, ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 327 del 2001, “… b) per “autorità espropriante”, si intende, l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma.”

Nel caso di specie, la stessa Città metropolitana nel controricorso ha ricordato di avere evidenziato al giudice di merito che con determinazione n. 243/2007 sono stati attribuiti alla A. poteri e doveri relativi al procedimento ablativo, compreso quello di provvedere al pagamento delle indennità, e che la Provincia ha operato “… come autorità preposta al procedimento e titolare dei relativi poteri, a norma dell’art. 11 e segg. della legge 22 ottobre 1971 m. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, assolvendo alle funzioni autoritative e di superiore controllo pubblico che, ad esempio, nel procedimento disciplinato dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359 erano devolute esclusivamente al prefetto . . .” (p. 7 del controricorso della Città metropolitana).

Non ha dedotto, dunque, che l’A. avesse il potere di compiere atti del procedimento in forza di una norma di legge, sicché, in applicazione dell’art. 3 d.P.R. n. 327 del 2001, correttamente è stata chiamata a far parte del presente giudizio anche la Città Metropolitana di Roma Capitale, quale litisconsorte necessario, rivestendo il ruolo di autorità espropriante, succeduta alla Provincia di Roma, che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera, autorizzando l’occupazione dei terreni e ha adottato il decreto di asservimento stabilendo l’indennità provvisoria (cfr. in argomento, sui procedimenti pluripartecipati, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 25294 del 24/08/2022).

5. Il primo motivo di ricorso per cassazione è inammissibile.

5.1. Parte ricorrente ha dedotto che non è stato espletato il contraddittorio tecnico, previsto dall’art. 195 c.p.c., quando il CTU ha provveduto a redigere il supplemento alla relazione peritale, perché il consulente dell’ufficio non ha proceduto alla trasmissione della bozza del suo elaborato ai consulenti tecnici di parte, così impedendo a questi ultimi di trasmettere al consulente le proprie osservazioni, che conseguentemente non sono state neppure depositate insieme alla relazione.

Le controricorrenti hanno, invece, dedotto che a p. 3 della relazione integrativa del CTU si leggeva che la bozza in questione era stata inviata via P.E.C. ai legali delle parti, anche se aveva formulato osservazioni solo la Città metropolitana di Roma Capitale.

5.2. Prima ancora di valutare la fondatezza del motivo, occorre rilevare che l’omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un’ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16196 del 08/06/2023; Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 23493 del 09/10/2017).

Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dedotto di avere eccepito alcunché dopo il deposito del supplemento di CTU, sicché il motivo di censura non è specifico su tale aspetto decisivo, dovendo pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

6. Il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

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6.1. È inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la censura che si fonda sulla dedotta interruzione della prescrizione in ragione dell’intervenuto riconoscimento del diritto, asseritamente operato con la determinazione dirigenziale n. 243/2007, tenuto conto che parte ricorrente non ha richiamato il contenuto di tale documento, così omettendo di specificare se la liquidazione in via provvisoria avesse riguardato anche l’indennità di occupazione o solo quella di asservimento come previsto dagli artt. 20 e ss. d.P.R. n. 327 del 2001.

6.2. Per lo stesso motivo è inammissibile la censura, ove lamenta la mancata interruzione della prescrizione in conseguenza della raccomandata inviata alla Provincia il 07/11/2007, trattandosi di critica estremamente generica, non riportando parte ricorrente il contenuto della missiva in modo tale da ricondurre tale missiva proprio alla volontà di ottenere la liquidazione della indennità di occupazione.

6.3. È invece infondata la censura per il resto.

Parte ricorrente ha censurato la statuizione impugnata nella parte in cui ha liquidato l’indennità di occupazione senza considerare il primo anno di occupazione (dal 15/10/2003) ma solo il secondo (dal 15/10/2004), per intervenuta prescrizione decennale del credito indennitario, tenendo conto del fatto che il ricorso ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, depositato ad ottobre 2014, era stato notificato nel mese di novembre 2014.

Secondo parte ricorrente, il giudice avrebbe dovuto considerare la data del deposito del ricorso e non quello della notifica.

Si deve tuttavia considerare che l’art. 2493 c.c., al comma 1, stabilisce chiaramente che “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”, così distinguendo tale ipotesi da quella previsa nel successivo comma 2, ove è stabilito che “È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio”.

È evidente che la volontà di esercitare il diritto non solo deve essere esternata mediante l’esercizio dell’azione, ma tale esternazione deve essere indirizzata, e ricevuta, dalla parte che è tenuta a darvi attuazione, essendo espressamente richiesta la notificazione dell’atto, la quale non è necessaria solo se il giudizio è pendente, perché il rapporto processuale sia già instaurato e la formulazione della domanda regolata dalle disposizioni che disciplinano il processo (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14602 del 09/07/2020 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26929 del 19/12/2014, con riferimento all’atto di intervento nell’esecuzione forzata).

Non ritiene il Collegio di condividere quegli orientamenti che pure hanno ritenuto di dover considerare ai fini interruttivi, nei procedimenti in cui il giudizio non inizia con l’atto di citazione, il momento di deposito del ricorso nella cancelleria del giudice e non quello dalla notificazione dello stesso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24891 del 15/09/2021, con riferimento ad un giudizio sommario di cognizione; v. anche nelle materie lavoristiche e previdenziali, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 10767 del 04/05/2018, Cass., Sez. L, Sentenza n. 10016 del 20/04/2017 e Cass., Sez. L, Sentenza n. 10212 del 04/05/2007).

La norma è chiara, e inequivoca, nella parte in cui ritiene necessaria la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, come evidenziato da altro orientamento, condiviso da questo Collegio (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22827 del 12/09/2019, proprio in tema di accertamento sommario di cognizione; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27944 del 23/09/2022, con riguardo alla procedura monitoria; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22876 del 13/08/2021, in controversie previdenziali; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8637 del 07/05/2020 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3357 del 19/02/2016, con riguardo al ricorso per accertamento tecnico preventivo).

Né vi è alcun pregiudizio per la parte che, come nel caso di specie, aziona un diritto di credito, rischiando la prescrizione dello stesso per ritardi ad essa non imputabili, legati al tempo di emissione del decreto di fissazione di udienza, poiché essa, nelle more, può sempre notificare un atto di costituzione che ha anch’esso effetto interruttivo.

6.4. La censura deve pertanto essere respinta in applicazione del seguente principio:

“In materia di procedimenti per la determinazione dell’indennità di esproprio ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, il mero deposito nella cancelleria della Corte d’appello del ricorso introduttivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto solo a seguito della notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell’istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all’estinzione del diritto”.

7. Il terzo motivo è inammissibile.

Determinazione dell’indennità di esproprio il mero deposito del ricorso introduttivo non è idoneo a interrompere la prescrizione

Parte ricorrente ha censurato la decisione impugnata, affermando che il giudice di merito ha recepito le conclusioni del CTU senza tenere conto delle numerose osservazioni operate dal suo consulente tecnico di parte, che aveva evidenziato una errata individuazione della consistenza, del numero dei tralicci e del reale percorso della servitù di elettrodotto.

7.1. Senza dubbio deve escludersi la ricorrenza del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., tenuto conto che nell’ordinanza impugnata si legge “… che le lamentate difformità tra il progetto e l’opera realizzata sono contrastate dalle risultanze del collaudo; che comunque si tratta a ben vedere di questione irrilevante nella presente sede, in cui il ricorrente si limita a richiedere la determinazione dell’indennità di esproprio che presuppone la piena ritualità del procedimento di ablazione e realizzazione dell’opera pubblica …” (p. 2 dell’ordinanza impugnata).

Le contestazioni del ricorrente risultano essere state, dunque, esaminate e disattese, sia sotto il profilo dell’infondatezza e sia sotto il profilo della non decisività, senza che tale ultima statuizione sia stata impugnata.

Con la censura, in effetti, parte ricorrente ripropone ampiamente tutte le osservazioni e i rilievi come sopra effettuati, chiedendo al giudice di legittimità un inammissibile rinnovato giudizio in fatto, senza tenere conto che tali osservazioni sono state ritenute non rilevanti ai fini della statuizione della domanda proposta, volta alla determinazione delle indennità dovute a seguito dell’adozione del decreto di esproprio.

7.2. Anche la dedotta violazione dell”art. 123 r.d. n. 1775 del 1933, si sostanzia in una critica delle valutazioni in fatto, ritenuta violativa della disposizione normativa richiamata, ma in base ad una contestazione delle risultanze della CTU, senza una specifica illustrazione della previsione asseritamente violata e delle ragioni della ritenuta violazione in punto di diritto.

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

5. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.

6. In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Determinazione dell’indennità di esproprio il mero deposito del ricorso introduttivo non è idoneo a interrompere la prescrizione

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenuta dalla A. s.p.a., che liquida in Euro 5.000,00 per compenso ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenuta dalla Città metropolitana di Roma Capitale, che liquida in Euro 5.000,00 per compenso ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;

dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 09 gennaio 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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