Opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne reciproche non può essere eccepita la compensazione
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Opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne reciproche non può essere eccepita la compensazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 novembre 2023| n. 31130.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne reciproche non può essere eccepita la compensazione (propria o impropria), essendo state le reciproche pretese ritenute non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione, con la conseguenza che, al fine di ottenere il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, con definitiva condanna di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell'altra, è necessario proporre l'impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo.

Diffida ad adempiere e la necessità dell’indicazione di un termine
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Diffida ad adempiere e la necessità dell’indicazione di un termine

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 novembre 2023| n. 30804.

In tema di diffida ad adempiere, l’unico onere che, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro il quale l’altra parte dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio della norma citata è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del negozio, mercè un formale avvertimento alla parte diffidata che l’intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell’adempimento.

La deduzione di una transazione novativa costituisce eccezione in senso stretto
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La deduzione di una transazione novativa costituisce eccezione in senso stretto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 novembre 2023| n. 30905.

La deduzione di una transazione novativa - salva l'ipotesi di sua conclusione in corso di causa, ex art. 1965 c.c. - costituisce eccezione in senso stretto, con la conseguente operatività del divieto di proposizione in appello ex art. 345 c.p.c., qualora la si qualifichi come tesa a paralizzare la pretesa della controparte e ad ottenere, quindi, una pronuncia di merito favorevole alla parte che la propone.

Quando l’affare deve ritenersi concluso per riconoscere al mediatore la provvigione
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Quando l’affare deve ritenersi concluso per riconoscere al mediatore la provvigione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|6 novembre 2023| n. 30801.

Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 cod. civ., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va invece, escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un c.d. “preliminare di preliminare”, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. in caso di inadempimento.

Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione
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Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 novembre 2023| n. 30810.

Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione.

Le spese per la consulenza tecnica preventiva 
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Le spese per la consulenza tecnica preventiva 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 novembre 2023| n. 30854.

Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate.

La presenza di un testamento che contenga soltanto attribuzioni a titolo di legato idonee ad esaurire l’asse relitto
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La presenza di un testamento che contenga soltanto attribuzioni a titolo di legato idonee ad esaurire l’asse relitto

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|6 novembre 2023| n. 30802.

In tema di successione ereditaria, la presenza di un testamento che contenga soltanto attribuzioni a titolo di legato idonee ad esaurire l’asse relitto non esclude la successione legittima, la quale sussiste anche quando è priva di un positivo contenuto patrimoniale, siccome destinata ad operare sia al fine di individuare la responsabilità per i debiti ereditari e per gli obblighi gravanti sull’erede, sia al fine di decidere sulla sorte dei beni appartenenti al de cuius, ma ignorati dalle disposizioni testamentarie, ovvero sopravvenuti alla data di redazione della scheda, i quali sono destinati a devolversi secondo le regole della successione ab intestato, una volta esclusa la possibilità di individuare una diversa istituzione di erede nelle previsioni di ultima volontà

Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l’interruzione del processo
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Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l’interruzione del processo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 novembre 2023| n. 30785.

Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare; questo non esclude, tuttavia, che il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore della liquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge.

In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento
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In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|6 novembre 2023| n. 30802.

In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, il giudice del merito deve verificare se la situazione di crisi prevista dall’art. 2467, comma 2, cod. civ. (eccessivo squilibrio nell’indebitamento o situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento) sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, anche a quello della decisione, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento rilevabile dal giudice d’ufficio, in quanto oggetto di un’eccezione in senso lato, sempre che la situazione di crisi risulti provata “ex actis”, secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio

Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa iussu iudicis
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Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa iussu iudicis

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 novembre 2023| n. 30771.

Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa iussu iudicis ex articolo 107 del Cpc, salvo che non ricorrano ragioni per la compensazione di esse, vanno poste a carico della parte soccombente e quindi dell'attore, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti del terzo.