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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 22 maggio 2014, n. 11363. In tema di responsabilità medica da omessa diagnosi di neoplasia mammaria maligna. Concorso di colpe tra la struttura, che si avvale di un medico imperito, ed il medico stesso che omette di approfondire le analisi e di dare una diagnosi corretta.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza del  22 maggio 2014, n. 11363   Svolgimento del processo   1. Con citazione del 25 ottobre 1995 S.E. convenne dinanzi al tribunale di Roma la società Centro e chiedeva che fosse accertata la responsabilità professionale per la ritardata diagnosi del tumore mammario, con la condanna al risarcimento...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 maggio 2014, n. 11814. Condannato il Comune a pagare, in primo grado, la somma di € 250.000, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno subito da un cittadino per essere stato iscritto nel registro degli indagati ed aver ricevuto la notifica di un avviso di garanzia a causa del comportamento colposo dell'ente locale, che aveva trasmesso alla Procura della Repubblica i suoi dati anagrafici, anziché quelli del suo omonimo effettivamente coinvolto nell'indagine penale. Riformata la sentenza in appello, tenuto conto del breve lasso di tempo (di soli 16 giorni) intercorso fra l'iscrizione del leso nel registro degli indagati e la rettifica operata dalla Procura e della natura dei reati che gli erano stati contestati (lesioni personali e danneggiamento per aver dato uno schiaffo ad un conoscente, procurandogli la rottura degli occhiali), veniva liquidato il danno, in via equitativa, nella misura di € 16.000 oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda. Respinto il ricorso in cassazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 27 maggio 2014, n. 11814 Fatto e diritto E’ stata depositata la seguente relazione: 1) La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 21.4.2011, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal Comune di San Ferdinando di Puglia contro la sentenza di primo grado, che aveva condannato l’appellante a pagare...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 maggio 2014, n. 10277. La parcella dell'avvocato corredata del parere dell'ordine è vincolante per il giudice in sede monitoria ma non anche nel giudizio di opposizione

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 maggio 2014, n. 10277 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 maggio 2014, n. 11797. L'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali e nella determinazione dell'assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza   27 maggio 2014, n. 11797 Fatto e diritto Rilevato che in data 21 novembre 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta senza sostanziali modifiche: 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 9 luglio 2010, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10606. Non si può aprire una porta per mettere in comunicazione due appartamenti di proprietà situati in condomini diversi, anche se separati soltanto da un muro condiviso. L'alterazione del muro perimetrale, infatti, realizza un uso indebito della cosa comune oltre a poter precostituire una servitù di passaggio

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 maggio 2014, n. 10606 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. FALASCHI Milena...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 maggio 2014, n. 11675. Nelle locazioni non abitative, in base all'art. 32 della legge n. 392 del 1978, così come novellato dall'art. 1, comma 9, sexies del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118, il locatore, solo in caso di conforme pattuizione con il conduttore e abilitato a (richiedere annualmente l'aggiornamento del canone per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta. Non risulta e non è stato neppure allegato che tale pattuizione fosse stata inserita nel contratto di locazione ad uso diverso concluso tra le parti. La richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore stesso può pretendere il canone aggiornato solo dal momento di tale richiesta, senza che sia configurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati, e ciò sia in caso di locazione di immobili ad uso non abitativo, giusta disposto dell'art. 32 della legge cosiddetto sull'equo canone, sia in caso di locazioni ad uso abitativo, ex art. 24 stessa legge

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 maggio 2014, n. 11675 Svolgimento del processo Tra P.M. , dante causa dei ricorrenti P.G. , P. , E. e R.E. e il Comune di Lecce esisteva un contratto di locazione relativo ad un edificio sito in (omissis) , adibito a plesso scolastico, contratto dichiarato risolto alla...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 maggio 2014, n. 11517. l'accertamento del diritto e dell'entità all'assegno vada effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. Ricostruita, dunque, in concreto la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, il giudice è chiamato ad accertare il tenore di vita dei medesimi durante il matrimonio, a tal fine dovendo reputare rilevante il complessivo andamento della vita familiare, anche con riguardo a viaggi, collaboratori familiari, acquisto di vestiario costoso, ed altro; quindi, al fine di quantificare l'assegno di mantenimento, occorre verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare quel tenore di vita indipendentemente dalla percezione di detto assegno. L'insussistenza di “mezzi adeguati” in capo al coniuge richiedente rileva dunque non in senso assoluto, ma relativo alla posizione dell'altro, con riguardo al detto tenore di vita.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  23 maggio 2014, n. 11517 Svolgimento del processo Con sentenza del 14 maggio 2012, la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo grado – che aveva, dopo la pronuncia di separazione dei coniugi, respinto le rispettive domande di addebito e le altre pretese delle...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 maggio 2014, n. 11489. Nel procedimento di revisione delle condizioni del divorzio intervenuto tra le parti, quando è definitivamente accertato il conseguimento dell'indipendenza economica da parte dei figli viene meno con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del procedimento stesso, l'obbligo paterno di contribuzione al loro mantenimento nonché e conseguentemente il titolo che aveva legittimato la ex moglie a percepire dall'ex marito il contributo per i figli. D'altra parte, la ritenzione non può nemmeno ritenersi giustificata in ragione dei principi in tema di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari, posto che tali principi non operano indiscriminatamente ed in virtù di teorica assimilabilità alle prestazioni alimentari dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, ma implicano che in concreto gli importi riscossi per questo titolo abbiano assunto o comunque abbiano potuto assumere analoga funzione alimentare

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 maggio 2014, n. 11489 Svolgimento del processo Con decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Palermo il 19.10.2004, A.A., tenuto a corrispondere all’ex moglie V.G. l’assegno mensile di e 632,51, quale contributo per il mantenimento delle tre figlie delle parti, intimava alla G. di restituirgli la complessiva somma...