Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 giugno 2014, n. 14794 Svolgimento del processo La Corte di appello di Roma, con sentenza 30 novembre 2011, ha rigettato il gravame proposto da T.A. e T.C. avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la loro domanda di annullamento del matrimonio contratto, in data...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 luglio 2014, n. 15396. In tema di divisione ereditaria di cose comuni, per il caso in cui in presenza di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile vi sia una pluralità di richieste di assegnazione, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio di cui all’art. 720 c.c. (in base ai quali l'immobile medesimo deve essere compreso per intero, con l'addebito dell'eccedenza nella porzione del condividente avente la quota maggiore, ovvero nella porzione di più condividenti ove questi ne chiedano congiuntamente l'attribuzione), purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata, che si risolve in un tipico accertamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità ove adeguatamente motivato.
suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione II SENTENZA 4 luglio 2014, n. 15396 Ritenuto in fatto Con citazione notificata in data 27.10.1978 C.M.G., CO.Pr. , C.D.C. ed C.E. , evocavano in giudizio il loro fratello C.P. , chiedendo l’assegnazione congiunta dei beni ereditari loro pervenuti, salvo conguaglio in favore di quest’ultimo, di un piccolo complesso immobiliare...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 1 luglio 2014, n. 14888. L'art. 1835, co. 2, cod. civ., che, nello stabilire che le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca, fanno piena prova nei rapporti fra la stessa e il depositario, delinea una presunzione iuris tantum di validità delle sole annotazioni che figurano apposte sul libretto. È possibile peraltro vincere tale presunzione con la dimostrazione che un'operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata, sia stata comunque eseguita. In base a quanto disposto dall'art. 2697 cod. civ., è colui che afferma l'esistenza di un diritto a dover provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 1 luglio 2014, n. 14888 Ritenuto in fatto – che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civile: “Con atto di citazione del 1 dicembre del 1994 P.C.A. citava in giudizio, davanti al Tribunale di Virente, la Banca di Credito...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 luglio 2014, n. 15095. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che intervenne un negozio simulato (vendita dissimulante una donazione), ma ha ritenuto che ai fini della validità della donazione, negozio effettivamente voluto dalle parti, non fosse necessaria la forma prevista dall'art. 782 cod. civ., essendo sufficiente quella prevista per l'atto di vendita. La Corte territoriale ha però errato sul punto, posto che era stata accertata la simulazione relativa nella quale, negozio voluto dalle parti era la donazione. Di qui, la necessità, ai fini della validità del contratto, del rispetto della relativa forma restando in mancanza tale atto invalido
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 luglio 2014, n. 15095 Svolgimento del processo Così la sentenza impugnata riassume lo svolgimento del processo. «Con atto di citazione notificato in data 1.6.2000 la sig.ra I.A. conveniva in giuditiio davanti al Tribunale di Milano il V.S.D. e la madre V.M.A., nella qualità di eredi di R.V.A.,...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 luglio 2014, n. 15222. L'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniug
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 luglio 2014, n. 15222 In un procedimento di divorzio tra i coniugi G.V. e P.A., la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza in data 22/6/2011, in riforma della sentenza del locale Tribunale, determinava in €. 1.500,00 l’assegno in favore della moglie. Ricorre per cassazione il marito. Resiste...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 2 luglio 2014, n. 15145. In ipotesi di pagamento di assegni a firma apocrifa l'ente è responsabile a fronte non della mera alterazione del titolo, ma solo allorché essa sia rilevabile ictu oculi in base alle conoscenze del soggetto professionale di diligenza media, che non possiede, al momento della presentazione del titolo, particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 luglio 2014, n. 15145 Svolgimento del processo Con sentenza dell’8 gennaio 2007, il Tribunale di Trieste in grado di appello, confermando la decisione del giudice di pace, ha condannato Poste Italiane s.p.a. al pagamento della somma di Euro 1.523,55, oltre interessi legali dalla domanda, in favore di...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 aprile 2014, n. 9556. In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 aprile 2014, n. 9556 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza n. 15186 del 3 luglio 2014. Competente a conoscere della domanda di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è il tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto, salvi gli ulteriori criteri di determinazione della competenza previsti in via subordinata dalla medesima disposizione di legge
Il testo integrale in pdf Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza n. 15186 del 3 luglio 2014
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 luglio 2014, n. 28907. Nelle ipotesi in cui parte offesa del delitto di cui all'art. 643 c.p., sia una persona affetta da una grave forma di deficienza psichica (anche a causa dell'età avanzata) che la privi gravemente della capacità di discernimento e di autodeterminazione, e il soggetto attivo non abbia nei suoi confronti alcun particolare legame di natura parentale, affettivo o amicale, l'induzione può essere desunta in via presuntiva potendo consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività da parte dell'agente (come ad es. una semplice richiesta) alla quale la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e la porti, quindi, a compiere, su indicazione dell'agente, atti che, privi di alcuna causale, in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano a sé pregiudizievoli e a lui favorevoli
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 luglio 2014, n. 28907 Fatto 1. Con sentenza del 04/10/2012, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza con la quale, in data 22/10/2010, il giudice monocratico del tribunale della medesima città aveva ritenuto S.K. colpevole del reato di cui all’art. 643 cod. pen. “poiché, per...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 19 giugno 2014, n. 13945. In caso di invalidità permanente conseguente ad un sinistro stradale, per la liquidazione nella forma della «capitalizzazione anticipata» del danno partrimoniale futuro, dalla somma calcolata va detratto il cosiddetto «montante di anticipazione» consistente nel vantaggio del danneggiato-creditore a vedersi riconosciuta «oggi» una somma di cui avrebbe potuto disporre solo più avanti.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 19 giugno 2014, n. 13945 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...