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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 luglio 2014, n.15861. L'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 mira a garantire il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia naturale attraverso la predisposizione d'interventi diretti a rimuovere l'insorgere di situazioni di difficoltà e di disagio che possano compromettere la crescita in essa del minore. Ha “carattere prioritario” il diritto del minore di crescere nell'ambito della famiglia di origine, previsto dall'art. 1 della legge n. 184 del 1983, onde di esso è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore stesso. Nel sistema della legge, la situazione di abbandono, quale presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità, comportando il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psico-fisico, così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento necessario per evitare un più grave pregiudizio.

suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione I sentenza 10 luglio 2014, n.15861 Fatto La Corte d’appello di Torino, sezione per i minorenni, con sentenza del 29 luglio 2013 ha respinto l’impugnazione proposta dai genitori C.D. e Ca.Da. e dalla nonna paterna M.A. avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino, pronunciata in data 3...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 luglio 2014, n. 15842. Le disposizioni della legge n. 39 del 1989 – applicabili ratione temporis – riservano ai soli iscritti al ruolo degli agenti di mediazione lo svolgimento di ogni attività di mediazione, anche se esercitata in modo occasionale o discontinuo, e prevedono l’inesigibilità della provvigione in caso di mancata iscrizione

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 10 luglio 2014, n. 15842 Ritenuto in fatto 1. – Con sentenza depositata in data 3 ottobre 2002, il Tribunale di Roma, definendo il giudizio instaurato dall’Avv. M.S. nei confronti di R.R. per il pagamento del pattuito compenso omnicomprensivo per l’attività professionale svolta in esecuzione di un incarico...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 4 luglio 2014, n. 3408. La realizzazione di muri di cinta di altezza inferiore a tre metri (articolo 878 del Codice civile) sarebbe in ogni caso assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della l. n. 241 del 1990. La norma di cui all’art. 878 del Codice civile attiene ai rapporti interprivati nelle costruzioni (non di cognizione del giudice amministrativo), mentre qui si tratta di identificare il tipo di titolo edilizio in rapporto all’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio; e ritiene che prevalenti ragioni sistematiche inducano a coniugare il richiamato orientamento con quello secondo cui la configurabilità di un intervento edilizio quale ‘nuova costruzione’ (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) debba essere valutata secondo un’ottica sostanziale, avendo prioritario riguardo all’effettiva idoneità del singolo intervento a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio. In particolare, indipendentemente dal dato meramente quantitativo relativo all’altezza del manufatto (nel caso di specie l’appellante riferisce un’altezza al colmo pari a 1,70 mt.), appare necessario il permesso di costruire nelle ipotesi in cui il singolo intervento determini un’incidenza sull’assetto complessivo del territorio di entità ed impatto tali da produrre un’apprezzabile trasformazione urbanistica o edilizia.

Consiglio di Stato sezione VI sentenza del 4 luglio 2014, n. 3408 N. 03408/2014 N. 09373/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso numero di registro generale 9373 del 2013, proposto da Pagliara Mario, rappresentato e difeso dall’avvocato...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 luglio 2014, n. 15009. I genitori di un minore che sia morto in conseguenza di un fatto illecito sono potenzialmente titolari di un diritto al risarcimento del danno che deriva dalla lesione di un'aspettativa alla produzione di un reddito futuro; ciò in quanto può ritenersi, ragionando in astratto, che il minore, una volta divenuto maggiorenne, avrebbe in qualche misura contribuito ai redditi della famiglia. Trattandosi, però, di un diritto non automatico, i genitori, per dare prova della frustrazione di quell'aspettativa, hanno l'onere di allegare e dimostrare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. A tal fine la previsione va operata sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamente ipotetica, ma alla luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo alla condizione economica dei genitori sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi escludere che sia sufficiente la sola circostanza che il figlio deceduto avrebbe goduto di un reddito proprio; la relativa prova può essere data anche tramite presunzioni.

Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III SENTENZA 11 luglio 2014, n. 15009 Ritenuto in fatto S.I. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, l’Azienda USL n. X del Veneto per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio figlio M.M. , di poco meno di tre anni di età, conseguente a...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 luglio 2014, n. 15500. In caso di sopravvenuta autosufficienza economica della figlia, l’assegno di mantenimento a carico del padre viene escluso a partire dalla data di decisione, non dalla domanda

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  8 luglio 2014, n. 15500 In un procedimento di divorzio tra B.R.B. e C.L.B., il Tribunale di Roma, con sentenza in data 18/10/2007, determinata in €. 5.000,00 l’assegno a carico del marito per moglie e figli. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza in data 8/6/2011, in riforma,...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 luglio 2014, n. 15609. È illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi allorché non vi siano oggettive e ragionevoli opinioni di ritenere che il credito non verrà soddisfatto entro tempi congrui, sulla base di un sospetto qualificato dalla presenza di elementi sintomatici dell’inadempimento, con conseguente configurazione del diritto al risarcimento del danno.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 luglio 2014, n. 15609 Svolgimento del processo Con sentenza del 24 maggio 2007, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza definitiva del 25 novembre 2004 del Tribunale della stessa città, ha condannato la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al risarcimento del danno...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 giugno 2014, n. 14822. Le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell'art.889 cod. civ., trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari; pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali. E nella specie, la sentenza facendo riferimento all'uso, da parte dei condomini, del muro condominiale nell'interesse collettivo (in quanto utilizzato per la realizzazione di un servizio comune) e all'assenza di alcun pregiudizio per gli attori, ha compiuto la valutazione circa il necessario contemperamento degli opposti interessi, ritenendo giustificata la collocazione delle tubazioni a distanza inferiore a quella legale

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 giugno 2014, n. 14822 Svolgimento del processo 1.- M.G. e F.M.R. esponevano che: erano proprietari e possessori dell’unità immobiliare sita nel condominio (omissis) al piano terreno, del terrazzo di loro proprietà ed erano altresì possessori del giardino antistante, su cui vantavano un diritto di godimento separato dagli...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 giugno 2014, n. 13983. Deve escludersi che la nozione di mobbing possa avere una qualche rilevanza in ambito familiare, nel quale vige il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi e, a differenza di quanto avveniva in passato, l'unità familiare non è più fondata sull'autorità maritale, ma affidata all'accordo dei coniugi che è il fulcro della costituzione e conservazione del rapporto matrimoniale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE sentenza 19 giugno 2014, n. 13983 Svolgimento del processo Il Tribunale di Torino, giudicando nella causa di separazione personale tra i coniugi G.M. e G.F., rigettò le reciproche domande di addebito, dispose l’affidamento condiviso del figlio minore con collocazione abitativa presso la madre, disciplinando le modalità dei rapporti...