Suprema CORTE DI CASSAZIONE Sezione III SENTENZA 8 luglio 2014, n.15491 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 9/11 settembre 1997, L.C.I. e C.G. convennero, innanzi al Tribunale di Caltanissetta, T.R. e la società Allsecures Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, in proprio e quali eredi...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione unite, ordinanza 9 luglio 2014, n. 15593. La giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del fermo amministrativo di beni mobili registrati (e del relativo preavviso), emesso ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con riguardo a crediti di natura tributaria, spetta al giudice tributario e i si estende anche all'ipotesi in cui la domanda sia stata proposta in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 25 quinquies, dei d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), il quale, modificando l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha incluso il fermo tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario. Ma va applicata la giuridizione del giudice ordinario quando la domanda proposta non investe il rapporto tributario (requisito necessario per configurare la giurisdizione tributaria, al fine di evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali), ma ha ad oggetto il comportamento asseritamente illecito – causa del danno lamentato – tenuto dal concessionario nella fase successiva all’emissione del provvedimento di fermo, del quale non è chiesto l’annullamento per ragioni attinenti al credito tributario: sicché il giudizio attiene ad una posizione di diritto soggettivo del tutto indipendente ed avulsa dal rapporto tributario e rientrante, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario
Suprema Corte di Cassazione sezione unite ordinanza 9 luglio 2014, n. 15593 Ritenuto in fatto 1. L.C., dopo che il Tribunale di Brindisi, in riforma della sentenza del Giudice di pace di San Vito dei Normanni, originariamente adito, aveva declinato la giurisdizione indicando come munito di questa il giudice tributario, ha riassunto la causa dinanzi...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 luglio 2014, n. 15676. Nell’ipotesi di contenzioso instaurato per accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., ove il terzo pignorato sia una persona giuridica che si avvalga di un servizio di tesoreria unica, è territorialmente competente il giudice ove il terzo pignorato abbia una filiale dotata di autonomia organizzativo-gestionale essendo l’unica ad essere abilitata a compiere le operazioni volte a vincolare il relativo ammontare e retta da un preposto autorizzato a stare in giudizio
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 luglio 2014, n. 15676 Svolgimento del processo Con citazione notificata il 18 e il 19 maggio 2011 Credifarma s.p.a., quale creditore pignorante, ha convenuto innanzi al Tribunale di Reggio Calabria la locale Azienda Sanitaria Provinciale, debitore esecutato, e la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., terzo pignorato, perché...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 giugno 2014, n. 14119. Rispettato il dettato normativo dell'articolo 602 cod. civ., quando la sottoscrizione delle disposizioni di ultima volonta' e' stata apposta a margine o in altra parte della scheda, anziche' in calce alla medesima, a causa della mancanza di spazio su cui apporla. Nella specie la Corte territoriale ha appunto giustificato la mancanza di sottoscrizione in calce alle disposizioni di ultima volonta' con il fatto che nella seconda pagina della ritenuta scheda testamentaria, costituita da un mezzo foglio uso bollo, non vi era lo spazio sufficiente per apporvi la firma, sicche' ha specularmente considerato valida la sottoscrizione presente all'inizio del primo foglio, quale ideale prosecuzione dello scritto (ovverosia, come inizio di una virtuale terza pagina).
Suprema Corte di Cassazione Sezione II sentenza 20 giugno 2014, n. 14119 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 luglio 2014, n.15229. Se, nei confronti del danneggiato, l'assicuratore è tenuto responsabile del ritardo nella messa a disposizione del massimale non appena acclarata la responsabilità dell'assicurato, così da risultare a debito, anche oltre il massimale, solo a titolo di interessi ed, eventualmente, di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., nei confronti del danneggiante assicurato, la misura della sua responsabilità non è vincolata ai meri oneri finanziari della mora, concretandosi nell'importo (ultramassimale) corrispondente alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l'assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni, e quanto invece egli sarà costretto a pagare in conseguenza del ritardato adempimento. Anche quando il danneggiante-assicurato fondi la propria domanda di mala gestio non già su fatti pregiudizievoli specifici (riconducibili, ad esempio, alla trascuratezza delle difese processuali ovvero al fallimento di convenienti opportunità transattive), ma sul mero ritardo nel pagamento del massimale, la misura della responsabilità dell'assicuratore nei suoi confronti non trova limite nel massimale; il quale integra in realtà un “tetto” risarcitorio valevole solo nei confronti del terzo danneggiato. In altri termini, nei riguardi dell'assicurato, la responsabilità dell'assicuratore per la mora – pur muovendo necessariamente anch'essa dalla capienza o incapienza iniziale del massimale rispetto al danno cagionato, nonché dal ritardo con il quale esso sia stato liquidato a favore del danneggiato – può sussistere (oltre i suddetti pesi finanziari da ritardo) per l'intero danno risarcibile posto a carico del danneggiante; del quale quest'ultimo dovrà essere tenuto indenne.
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III SENTENZA 3 luglio 2014, n.15229 Ritenuto in fatto Nel (omissis) V.O. ed i genitori S.G. e V.C. (anche nella loro qualità di esercenti la potestà sul minore V.E. ) convenivano in giudizio, avanti al tribunale di Ascoli Piceno, T.R. e la compagnia assicuratrice Lavoro & Sicurtà spa, chiedendone la...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 luglio 2014, n. 15070. Il D.M. n. 44/2011 che nel dettare le regole tecniche del processo telematico ha definito con maggior precisione le modalità attuative delle precedenti disposizioni chiarendo che una volta ottenuta da parte dell’ufficiale giudiziario interessato la prescritta abilitazione, ogni avvocato, dopo la necessaria comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia attraverso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, diventa il solo responsabile della gestione della propria PEC e non può invocare malfunzionamenti della stessa per contestare irregolarità di notifica.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO sentenza 2 luglio 2014, n. 15070 Svolgimento del processo 1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il giorno 1 marzo 2013) dichiara improcedibile l’appello proposto, con ricorso depositato il 4 dicembre 2012, da I.A.S. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1604/2012 del 6...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 giugno 2014, n. 14794. Gli eredi non possono annullare il matrimonio contratto dal de cuius in stato di assoluta incapacita' di intendere e di volere se l’azione non è stata gia' esercitata dallo stesso prima della morte
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 giugno 2014, n. 14794 Svolgimento del processo La Corte di appello di Roma, con sentenza 30 novembre 2011, ha rigettato il gravame proposto da T.A. e T.C. avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la loro domanda di annullamento del matrimonio contratto, in data...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 luglio 2014, n. 15396. In tema di divisione ereditaria di cose comuni, per il caso in cui in presenza di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile vi sia una pluralità di richieste di assegnazione, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio di cui all’art. 720 c.c. (in base ai quali l'immobile medesimo deve essere compreso per intero, con l'addebito dell'eccedenza nella porzione del condividente avente la quota maggiore, ovvero nella porzione di più condividenti ove questi ne chiedano congiuntamente l'attribuzione), purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata, che si risolve in un tipico accertamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità ove adeguatamente motivato.
suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione II SENTENZA 4 luglio 2014, n. 15396 Ritenuto in fatto Con citazione notificata in data 27.10.1978 C.M.G., CO.Pr. , C.D.C. ed C.E. , evocavano in giudizio il loro fratello C.P. , chiedendo l’assegnazione congiunta dei beni ereditari loro pervenuti, salvo conguaglio in favore di quest’ultimo, di un piccolo complesso immobiliare...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 1 luglio 2014, n. 14888. L'art. 1835, co. 2, cod. civ., che, nello stabilire che le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca, fanno piena prova nei rapporti fra la stessa e il depositario, delinea una presunzione iuris tantum di validità delle sole annotazioni che figurano apposte sul libretto. È possibile peraltro vincere tale presunzione con la dimostrazione che un'operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata, sia stata comunque eseguita. In base a quanto disposto dall'art. 2697 cod. civ., è colui che afferma l'esistenza di un diritto a dover provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 1 luglio 2014, n. 14888 Ritenuto in fatto – che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civile: “Con atto di citazione del 1 dicembre del 1994 P.C.A. citava in giudizio, davanti al Tribunale di Virente, la Banca di Credito...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 luglio 2014, n. 15095. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che intervenne un negozio simulato (vendita dissimulante una donazione), ma ha ritenuto che ai fini della validità della donazione, negozio effettivamente voluto dalle parti, non fosse necessaria la forma prevista dall'art. 782 cod. civ., essendo sufficiente quella prevista per l'atto di vendita. La Corte territoriale ha però errato sul punto, posto che era stata accertata la simulazione relativa nella quale, negozio voluto dalle parti era la donazione. Di qui, la necessità, ai fini della validità del contratto, del rispetto della relativa forma restando in mancanza tale atto invalido
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 luglio 2014, n. 15095 Svolgimento del processo Così la sentenza impugnata riassume lo svolgimento del processo. «Con atto di citazione notificato in data 1.6.2000 la sig.ra I.A. conveniva in giuditiio davanti al Tribunale di Milano il V.S.D. e la madre V.M.A., nella qualità di eredi di R.V.A.,...