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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 23 luglio 2014, n. 16759. Quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità ammette che la colpa accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro ai sensi dello art. 2054 secondo comma del codice civile

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 luglio 2014, n. 16759     Svolgimento del processo     1. Con citazione dinanzi al giudice di pace di ROMA DEL 9 GIUGNO 2003, D.S. , quale proprietario del ciclomotore condotto da D.R. , conveniva la conducente dell’auto Nissan Micra, S.M.S. e la assicuratrice FONDIARIA Sai,...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 7 luglio 2014, n. 15452. Il locatore che chiede in giudizio lo sfratto per morosità non può poi avvalersi della clausola compromissoria contenuta nel contratto che deferisce agli arbitri le controversie insorte

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 7 luglio 2014, n. 15452 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere Dott. LAMORGESE...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 luglio 2014, n. 16971. In tema di spazi adibiti a parcheggi la speciale normativa urbanistica (art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e modificato dall'art. 9 della legge 23 aprile 1989, n. 122, ed art. 26, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) prescrive un vincolo pubblicistico che viene poi individuato con il provvedimento amministrativo che stabilisce la destinazione di una determinata area a parcheggio in misura proporzionale alla cubatura totale del fabbricato (1 mq per ogni 20 mc di costruzione) con un nesso pertinenziale tra gli spazi asserviti e l'intero edificio. Il diritto reale di uso spetta nei limiti in cui, secondo il rapporto stabilito dalla legge n. 765 del 1967, l'area sia gravata del vincolo di destinazione posto al servizio del fabbricato (e sia stata in effetti realizzata), non operando per gli spazi eventualmente in eccesso rispetto al suddetto rapporto proporzionale; gli atti compiuti dai privati sono affetti da nullità qualora siano compiuti in violazione di tale diritto.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  24 luglio 2014, n. 16971 Svolgimento del processo 1.- L.M. conveniva davanti al Tribunale di Palermo M.G. , esponendo che: era assegnataria, quale socia della cooperativa “La Carrubbella” s.r.l., unitamente al proprio fratello F. , di un lotto di terreno, sito nel fondo C. in territorio di (…),...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 luglio 2014, n. 16801. La violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, determina una nullità che è sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo solo ove la parte si sia costituita in giudizio

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 luglio 2014, n. 16801 Fatto e diritto Ritenuto che, pronunciando nel contraddittorio tra Z.G. ed il Condominio (…), il Tribunale di Padova, con sentenza in data 22 giugno 2010, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo all’impugnazione della delibera di nomina dell’ing. M.S. amministratore del...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 luglio 2014, n. 16745. L'art. 345, terzo comma, cod.proc.civ. va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi -la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione. la valutazione di non indispensabilità della nuova produzione documentale, che ne provoca la mancata ammissione, deve essere espressamente motivata dal giudice del gravame, quanto alla ritenuta mancanza di attitudine dei nuovi documenti a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 luglio 2014, n. 16745 Svolgimento del processo 1.- La Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata in data 24.8.2006 e notificata in data 10.1.2007, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva respinto la domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento della s.r.l....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 giugno 2014, n. 13687. In tema di sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'obbligatorieta' dell'azione di regresso prevista dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 195, comma 9 nei confronti del responsabile comporta, anche in ragione dell'efficacia che nel relativo giudizio e' destinata a spiegare la sentenza emessa nei confronti della societa' o dell'ente cui appartiene, che, anche qualora l'ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione deve essere riconosciuta un'autonoma legittimazione "ad opponendum", che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla societa' o dall'ente, configurandosi in quest'ultimo un caso di litisconsorzio facoltativo, e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati mediante l'applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti.

  Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 giugno 2014, n. 13687 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....