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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 novembre 2014, n. 24001. Non vi è alcuna possibilità di veder riconosciuta nell'ordinamento italiano la maternità surrogata – la cd. pratica dell'utero in affitto – condotta all'estero. Da tale divieto discende necessariamente la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, ed il suo collocamento presso un'altra coppia

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 novembre 2014, n. 24001   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 novembre 2014, n. 24838. Il principio per cui il comodatario ha il diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo per cui si protraggano le esigenze familiari si riferisce ai casi in cui sia certo ed inequivocabile che il rapporto abbia avuto origine in vista di una tale destinazione: ma nessuna prova del genere è stata menzionata dalla sentenza di appello. Con il contratto di comodato, il proprietario concede gratuitamente a terzi il diritto di uso del bene proprio e che, soprattutto quando si tratti di un immobile, la sussistenza di un'effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli e a destinazioni d'uso particolarmente gravosi – qual è quello di cui qui si tratta – non può essere presunta, ma deve essere positivamente accertata. Nel dubbio, va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il sospetto ed il disfavore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni. Deve essere invece interpretata ed applicata con larghezza la norma che autorizza il comodante a chiedere la restituzione del bene concesso gratuitamente in uso: soprattutto, quando si tratti di bene immobile e quando vengano prospettate esigenze abitative personali: per di più facenti capo ad una persona anziana, sola e bisognosa di cure; per di più a fronte di un'utilizzazione gratuita già protrattasi per anni.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 21 novembre 2014, n. 24838 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 7 settembre 2009 V.A.M. ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare risolto il contratto di comodato avente ad oggetto un appartamento in Roma, di sua proprietà, che nel 1996 aveva lasciato in uso al figlio,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 novembre 2014, n. 24934. In tema di ricusazione e nell'ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., non sussiste l'obbligo di astenersi del presidente che ha fissato l'adunanza in camera di consiglio ex art. 375 cod. proc. civ. e del relatore se, con riferimento alla relazione, redatta ai sensi del citato art. 380-bis dal consigliere nominato ex art. 377 cod. proc. civ., le parti private o il P.M. sostengano l'erroneità delle considerazioni in essa svolte, in quanto detta relazione non riveste carattere decisorio e neppure può considerarsi un'anticipazione del giudizio da parte del consigliere relatore (per di più del collegio, che procede all'esame del ricorso soltanto in un momento successivo), svolgendo il relatore un'attività non diversa da quella del giudice istruttore in applicazione dell'art. 182 cod. proc. civ. Eslusa l'ammissibilità dell'ulteriore istanza di ricusazione, rivolta ora nei confronti dei magistrati trasmessa a mezzo fax. Infatti, nel giudizio di Cassazione l'art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ., ammette che possano aver luogo a mezzo fax soltanto le comunicazioni da parte della cancelleria e le notificazioni tra i difensori, di cui agli artt. 372 e 390 cod. proc. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  24 novembre 2014, n. 24934 Svolgimento del processo Con memoria — datata 17.9.14 in vista dell’adunanza in camera di consiglio del 23.9.14 – ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. in merito alla relazione redatta sul ricorso da lei proposto nei confronti del Fallimento F.lli Bernardi snc e...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 novembre 2014, n. 24847. in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID), le affermazioni confessoríe sottoscritte dal conducente nel modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario dei veicolo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 novembre 2014, n. 24847 Svolgimento del processo Il Tribunale di Nicosia ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento danni proposta da P.A. nei confronti di P.M., R.M. e Milano Assicurazioni, rispettivamente proprietario, conducente e assicuratore dell’autovettura che asseritamente gli aveva procurato...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 6 novembre 2014, n. 23676. l'istituto dell'impresa familiare risulta incompatibile con la disciplina societaria

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 6 novembre 2014, n. 23676 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere Dott. BERNABAI...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 19 novembre 2014, n. 24678. Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti. Né risulta che l'odierno ricorrente abbia comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata idoneo a sostituire la domiciliazione ex lege di cui al citato art. 82.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 19 novembre 2014, n. 24678 Svolgimento del processo E stata depositata la seguente relazione. “1. La Telecom Italia s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, M.G. , in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa omonima, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti al...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 novembre 2014, n. 24707. Non è illegittimo adibire l'abitazione privata condominiale ad attività commerciale di “affitta camere”, purché non si dimostri l'effettivo pregiudizio in danno ai vicini di casa. Le disposizioni contenute nel regolamento condominiale che si risolvano nella compressione delle facoltà e dei poteri inerenti al diritto di proprietà dei singoli partecipanti, devono essere espressamente e chiaramente manifestate dal testo o, comunque, devono risultare da una volontà desumibile in modo non equivoco da esso. L'interpretazione del giudice di merito del regolamento condominiale è insindacabile dalla Cassazione salvo vizi logici. E il giudice di appello, nel caso di specie, con ragionamento «coerente» e «logico» ha ritenuto che il regolamento non vietasse l'attività ricettiva «tenuto conto che la destinazione a civile abitazione costituisce il presupposto per la utilizzazione di una unità abitativa ai fini dell'attività di bed and breakfast». Una affermazione coerente anche con il regolamento regionale del Lazio n. 16 del 2008, in cui si chiarisce che l'utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 novembre 2014, n. 24707 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 23 settembre 2003. il condominio di via (omissis) – via (OMISSIS) , sito in XXXX, evocava dinanzi al Tribunale di Roma B.M.A. e M.M.L. dolendosi che le convenute, esercitando negli appartamenti di loro proprietà...