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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2014, n. 999. Proposta azione di risarcimento danno conseguenti ad una caduta dovuta al manto stradale sconnesso e dissestato in danno del Comune di Sorrento, in Appello veniva confermata la sentenza di rigetto poichè l’attrice aveva chiesto in primo grado la condanna ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., sicché non poteva essere proposta per la prima volta in appello la diversa domanda fondata sull’art. 2051 cod. civ., richiedendo i due tipi di responsabilità l’accertamento di elementi di fatto diversi. La Cassazione conferma il provvedimento della Corte di merito affermando principi già consolidati, ovvero: una volta proposta in primo grado una domanda ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. – fondata, ad esempio, sulle figure dell’insidia e del trabocchetto, ancorché impropriamente richiamate – non è consentito alla parte in grado di appello fondare la medesima domanda sulla violazione dell’obbligo di custodia, perché ciò verrebbe inevitabilmente a stravolgere il processo, mettendo il danneggiante nella situazione di doversi attivare quando una serie di preclusioni processuali si sono già maturate. Infine anche nel merito viene confermato la responsabilità del pedone: in una strada dissestata è del tutto ragionevole l’esistenza di un tombino malfermo e mobile, sicché la caduta in una situazione del genere può ricondursi anche alla esclusiva responsabilità del pedone, ovvero non si deve ritenere di necessità “cagionata dalla cosa in custodia

Suprema Corte di Cassazione sezione III  sentenza  20 gennaio 2014, n. 999 Svolgimento del processo 1. V.E. conveniva in giudizio il Comune di Sorrento, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta dovuta al manto stradale sconnesso e dissestato. Costituitosi il Comune, il Tribunale...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 gennaio 2014, n. 929. La pro­nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario ac­certare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. Non può tuttavia sottacersi che il venir meno all’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente attraverso una relazione extraconiugale nel cui am­bito sia stata generata prole, rappresenta una vio­lazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei co­niugi e, quindi, circostanza sufficiente a giusti­ficare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi co­niugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 gennaio 2014, n. 929 Svolgimento del processo 1 – Con sentenza del 24 giugno 2009 il Tribunale di Rieti pronunciava la separazione personale dei coniugi P.T. e S.R., dalla cui unione erano nati due figli, I. ed A. , ormai maggiorenni ed autosufficienti. Con la stessa decisione...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 gennaio 2014, n. 1092. Confermata in Cassazione la nullità del matrimonio pronunciata in ragione di una riserva mentale relativa alla indissolubilità del matrimonio ed alla esclusione della procreazione, non conosciuta dal coniuge

Suprema Corte di Cassazione sezione I  sentenza 20 gennaio 2014, n. 1092 Ritenuto in fatto 1. – Il Tribunale Ecclesiastico regionale campano, con sentenza depositata il 17 dicembre 2008, dichiarò la nullità del matrimonio concordatario contratto il 26 luglio 1996 da S.M. e S.F. La sentenza fu confermata dal Tribunale di appello presso il Vicariato...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 gennaio 2014, n. 762. Per la Cassazione la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che sussistesse il diritto alla provvigione in favore del mediatore non iscritto sulla base della abolizione del ruolo di cui all’art. 2 L. n. 39 del 1989 ad opera del “cosiddetto Decreto Bersani Bis” – divenuto nelle more del procedimento legge dello stato. Il D.L. 31.1.2007 (decreto Bersani bis), convertito in L. 2.4.2007 n. 40 non costituisce alcun criterio di riferimento per legittimare il diritto alla provvigione in favore del mediatore non iscritto, resta, invece, applicabile esclusivamente quella di cui alla L. n. 39 del 1989. Inoltre la previsione del rifiuto di ogni tutela al mediatore non iscritto nel ruolo – secondo quanto stabilito dalla Legge Statale 3 febbraio 1989, n. 39 – non contrasta con la direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, giacché tale direttiva – che osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in apposito albo – non si rivolge al mediatore, il quale agisce in posizione di terzietà rispetto ai contraenti posti in contatto, a tale stregua differenziandosi dall’agente di commercio, che attua invece una collaborazione abituale e professionale con altro imprenditore

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  16 gennaio 2014, n. 762 Svolgimento del processo P.N. convenne, davanti al tribunale di Bolzano, la Baunconsulting Immobiliare sas di Gafriller Gunter & Co., G.G. ed N.H. chiedendone la condanna al pagamento della somma a lui dovuta per la intermediazione effettuata, nella propria qualità di intermediatore immobiliare, nella...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 gennaio 2014, n. 822. La presunzione di condominialità di siffatti beni ex art. 1117 c.c. deriva sia dall’attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune; ne consegue che, per vincere tale presunzione, il soggetto che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l’onere di fornire la prova rigorosa di tale diritto in modo da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene. Per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall’art. 1117 cod. civ. non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la reivindicatio la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne afferma la proprietà esclusiva darne la prova

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 gennaio 2014, n. 822 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 1.7.99 V.L. conveniva avanti al Tribunale di Salerno il germano V.P. deducendo che, a seguito di divisione ereditaria del loro genitore e cessioni di quote tra coeredi, erano state attribuite ad essa attrice ed...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 20 gennaio 2014 n. 1009. Poiché l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione introduce una fase incidentale del procedimento nel corso del quale viene proposta, l’onere di deposito del decreto di concessione del gratuito patrocinio deve ritenersi assolto qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito

Il testo integrale Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 120 gennaio 2014 n. 1009[1]   Nel caso di specie l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, certamente valida anche per il regolamento di giurisdizione, risultava dalla citazione introduttiva, che richiamava il relativo provvedimento del Consiglio dell’ordine degli avvocati ed il patrocinio, inoltre, era stato assunto...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 gennaio 2014, n. 629. È giustificato il recesso dell’acquirente dal preliminare di compravendita se il venditore non rilascia il certificato di abitabilità dell’immobile, in quanto si tratta di un requisito essenziale del bene idoneo ad incidere sulla sua funzione economico-sociale

Suprema Corte di Cassazione sezione II Sentenza 14 gennaio 2014, n. 629 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. PARZIALE...