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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 marzo 2014, n. 5030. In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all'albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso; tuttavia, se non si avvalga di tale facoltà, corre il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno, come disposto dall'art. 1783 c.c., a meno che non provi la colpa dell'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c. In assenza di tale riscontro probatorio, la determinazione del "quantum" entro il limite massimo stabilito nell'ultimo comma dell'art. 1783 c.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale é libero di determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente apprezzamento. La responsabilità dell'albergatore per le cose dei clienti sorge per il solo fatto della introduzione, da parte del cliente, delle cose nell'albergo, indipendentemente da qualsiasi consegna, poiché essa inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all'obbligo accessorio dell'albergatore di garantire alla clientela, contro eventuali perdite, danni e furti, la sicurezza delle cose portate in albergo. Per cui spetta a lui offrire la prova liberatoria

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 marzo 2014, n. 5030 Svolgimento del processo 1. – Con sentenza in data 14 maggio 2003 il Tribunale di Lucca respinse la domanda proposta da S.B., che aveva chiesto la condanna di SEAR Hotel Augustus di M.N. & C. S.a.s. e di Minerva Assicurazioni S.p.A. (poi Zurigo...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 28 febbraio 2014, n. 4788. La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'Ente (sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione etc…), a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro Ente. In quest'ultimo caso, l'Ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI  ORDINANZA 28 febbraio 2014, n. 4788 Svolgimento del processo 1. E stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti: “1. – La Regione Emilia-Romagna ricorre, affidandosi a due...

In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c.
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In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c.

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 febbraio 2014, n. 4548. In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all’art. 2952, quarto...

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Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 26 febbraio 2014, n. 4538. La delibazione della sentenza ecclesiastica per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi del bonum matrimonii, è in contrasto con l'ordine pubblico italiano, ove detta esclusione sia rimasta inespressa nella sfera psichica del suo autore, e non sia stata pertanto conosciuta dall'altro coniuge

Suprema Corte di Cassazione sezione III ordinanza 26 febbraio 2014, n. 4538 Fatto e diritto In un procedimento di delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, tra L.S. e F.R. , la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza in data 10/2/2011, rigettava la domanda. Ricorre per cassazione il L. . Non ha svolto attività difensiva...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 febbraio 2014, n. 4698. Ai fini del decorso del termine breve previsto dall'art. 326 cod. proc. civ., la notifica della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore è equivalente a quella effettuata, ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti del procuratore costituito della parte, atteso che trattasi di forme di notificazione che soddisfano entrambe l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo difensore tecnico, come tale professionalmente qualificato a valutare l'opportunità dell'impugnazione. La circostanza che, presso la sede dell'Ente, colà ubicata, avesse altresì eletto domicilio il difensore, avvocato D.M., dell'Ufficio Legale dell'Amministrazione, non rileva, per quanto innanzi detto, ai fini della decorrenza del termine breve, non essendovi alcuna certezza che l'atto sia pervenuto nella disponibilità del soggetto professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 febbraio 2014, n. 4698 Svolgimento del processo Con citazione notificata il giorno 11 aprile 2003 F.D.M. convenne innanzi al Giudice di Pace di Cervinara l’Amministrazione Provinciale di Avellino per ivi sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 2.545,00, a titolo di risarcimento danno....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 febbraio 2014, n. 4750. Nel contratto a favore di terzo, obbligato al pagamento dell'attività svolta è il committente e non il beneficiario

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 27 febbraio 2014, n. 4750 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Roma, depositata il 1° aprile 2008, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma con cui è stata accolta l’opposizione, proposta da S.S., avverso il decreto ingiuntivo che le...