Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 13 maggio 2014, n. 10338 Svolgimento del processo 1. – D.U. convenne innanzi al giudice di pace di Bolzano e poi, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte di quest’ultimo, in riassunzione innanzi al Tribunale di Bolzano, il Condominio (…), per impugnare ai sensi dell’art. 1137 cod.civ.,...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10607. L’amministratore di condominio conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio, anche se la delibera di nomina, o di conferma, sia stata oggetto di impugnativa davanti all’autorità giudiziaria per vizi comportanti la nullità o l’annullabilità della delibera stessa, oppure sia decaduto dalla carica per scadenza del mandato, fino a quando non venga sostituito con provvedimento del giudice o con nuova deliberazione dell’assemblea dei condomini. Ne consegue che l'amministratore deve ugualmente esercitare i poteri connessi alle sue attribuzioni, atteso il carattere perenne e necessario dell'ufficio che egli ricopre, e che non ammette soluzioni di continuità; e di riflesso che l'assemblea è regolarmente riunita nella pienezza dei suoi poteri indipendentemente dagli eventuali vizi della precedente delibera di nomina dell'amministratore che l'ha convocata.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 maggio 2014, n. 10607 Svolgimento del processo L.P.M. e M.E. , R.D. e C.F. impugnavano innanzi al Tribunale di Bologna la delibera dell’assemblea del condominio di via (omissis) , adottata in data 15.7.1996, con la quale era stato, fra l’altro, approvato il bilancio consuntivo del 1995, quello...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10599. Prove raccolte in differenti procedimenti, siano essi civili e penali. La possibilità per il giudice civile, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale, non comporta alcuna preclusione per detto giudice di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e di fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico svincolato dalla interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 maggio 2014, n. 10599 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 26 luglio 1995, M.E. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, U.M.D. , esponendo che era figlia naturale riconosciuta di P.A. , deceduto in (omissis) ; che il riconoscimento era avvenuto con testamento...
Aliud pro alio – la tutela speciale contrattuale
Aliud pro alio Per una migliore lettura e comprensione del presente saggio si consiglia di scaricare il documento in pdf Si consiglia di scaricare, inoltre, il saggio sulla compravendita La compravendita Prima di analizzare in particolare la fattispecie dell’aliud pro alio è opportuno rappresentare brevemente (poiché tale lavoro è stato già ampiamente riportato nel saggio...
Vendita di cosa futura. Le differenze con il contratto d’appalto
Vendita di cosa futura. Le differenze con il contratto d’appalto Per una migliore lettura e comprensione del presente saggio si consiglia di scaricare il documento in pdf Si consiglia di scaricare, inoltre, il saggio sulla compravendita La compravendita Nozione e natura giuridica Per autorevole autore [1] la cosa si configura come futura ogniqualvolta...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 maggio 2014, n.10542. In tema di locazioni ad uso diverso da quello abitativo, qualora sia stata inviata disdetta immotivata alla scadenza del secondo sessennio di durata del contratto, la richiesta da parte del locatore di adeguamento del canone sebbene in prossimità della scadenza è – indipendentemente dalla circostanza che l'effetto della provocazione della cessazione del rapporto non può risolversi unilateralmente dal locatore, essendo esso risolvibile solo per effetto di accordo negoziale espresso o tacito di entrambe le parti – un atto di per sé pienamente compatibile con il perdurare dell'effetto di cessazione del rapporto, in quanto risulta diretto soltanto ad assicurare che, qualora il conduttore non rilasci alla scadenza, nella misura del canone dovuto ai sensi dell'art. 1591 c.c. sia compreso l'adeguamento
suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III SENTENZA 14 maggio 2014, n.10542 Ritenuto in fatto R.E. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. GGI – Generali Properties Asset Management (quale procuratrice della s.p.a. Assicurazioni Generali) avverso la sentenza del 3 aprile 2008, con la quale la Corte d’Appello di Perugia ha rigettato l’appello da esso...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 maggio 2014, n. 10337. Per stabilire se uno scritto giornalistico abbia o meno contenuto diffamatorio non è sufficiente avere riguardo alla verità delle notizie da esso diffuse, né limitarsi alla sola analisi testuale dello scritto, ma è invece necessario considerare tutti gli ulteriori elementi come ad esempio i titoli, l'occhiello, le fotografie, gli accostamenti, le figure retoriche – che formano il contesto della comunicazione e che possono arricchirla di significati ulteriori, anch'essi lesivi dell'altrui onore o reputazione
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 maggio 2014, n. 10337 Svolgimento del giudizio Nell’aprile ’97 M.A. – magistrato in (…) conveniva in giudizio, avanti al tribunale di Milano, la A. M. Editore spa, C.M. (giornalista) e B.R. (direttore responsabile) al fine di ottenerne la condanna in via solidale al risarcimento dei danni causatigli...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 maggio 2014, n. 10190. In assenza di un accordo su compensi in deroga ai minimi di tariffa per l'espletata prestazione professionale, il giudice deve liquidare il compenso spettante al professionista sulla base della tariffa professionale ed avendo riguardo al valore della causa, determinato secondo le norme del codice di procedura civile, essendo possibile liquidare il compenso in misura inferiore al minimo tariffario solo in presenza di un parare obbligatorio del Consiglio dell'Ordine e se si ritenga una manifesta sproporzione fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 9 maggio 2014, n. 10190 Ritenuto in fatto In esito a ricorso dell’avv. D.D. il Pretore di Genova ingiungeva a G.R. il pagamento della somma di L. 19.817.984 per prestazioni professionali rese innanzi alla locale Commissione Tributaria Regionale. A seguito di proposta opposizione con richiesta di revoca del...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 maggio 2014, n. 10252. Il controllo spettante al direttore responsabile non può esaurirsi in una mera «presa d'atto», ma deve necessariamente riguardare il contenuto degli articoli da pubblicare e l'assunzione di iniziative volte a elidere eventuali profili penalmente rilevanti o, si può aggiungere, rilevanti sotto il profilo della responsabilità civile
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 maggio 2014, n. 10252 Svolgimento del processo Nel 1999, l’avv. A.S. evocava in giudizio il giornalista D.F. e il dott. C.F., direttore responsabile della rivista “Avvenimenti”, chiedendone la condanna al risarcimento del danno alla propria reputazione infertogli con la pubblicazione sulla rivista, all’interno dell’articolo titolato “Narcoturchia”,...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 maggio 2014, n. 10270. In tema di condominio negli edifici, le parti dell'edificio che sono destinate ad assolvere una funzione nell'interesse di tutti condomini, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 cod. civ., non rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, secondo comma e terzo comma cod. civ.. Ed invero la previsione dell'art. 1123, secondo comma, presuppone, in relazione alla natura e alla destinazione, un uso differenziato della cosa comune, per cui la relativa spesa deve essere sopportata dalle proprietà esclusive che ne godono in proporzione del valore relativo, mentre il terzo comma fa riferimento all'ipotesi in cui i beni siano al servizio soltanto di alcune unità immobiliari
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 maggio 2014, n. 10270 Svolgimento del processo 1.- G.A. , proprietario di un terreno in (omissis) , convenne in giudizio avanti al Tribunale di Chiavari il Condominio (omissis) ed uno dei condomini, T.A. , chiedendone la condanna in solido o in via alternativa all’esecuzione delle opere necessarie...