Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 29 aprile 2015, n. 8620 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ROSELLI Federico – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. BERNABAI Renato...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 24 marzo 2015, n. 5848. In tema di risarcimento danni di una S.p.A. e quindi di responsabilità (per mala gestio) di ex amministratori e (per omesso controllo) di sindaci di una società di capitali, il momento consumativo della condotta costituisce il criterio generale per l’individuazione del giudice dinanzi a cui incardinare l’azione: così, non rileva la trasformazione della S.p.A. in società a totale partecipazione pubblica, avvenuta successivamente alla realizzazione della medesima condotta giuridicamente rilevante. Pertanto, accertata la posteriorità della deliberazione societaria in modifica ‘pubblicistica’ dello statuto della S.p.A., va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in favore di quella civilistica
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE SENTENZA 24 marzo 2015, n. 5848 Ritenuto in fatto Con atti notificati nell’agosto e settembre 2010 la società Aziende Industriali Municipali Vicenza s.p.a. (in prosieguo indicata come Aim) ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza i sigg.ri Bo.Sa., B.F., Be.Re., C. B., F.A., Fo.Si., M. A., P.V.,...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 aprile 2015, n. 8713. Al fine di pronunciare la separazione, il giudice è tenuto a verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l’esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell’altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda, costituendo esercizio di un suo diritto, non può costituire ragione d’addebito
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 aprile 2015, n. 8713 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 13 maggio 2015, n. 9816. L’art. 424, 1 comma c.c., stabilisce che le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. E poiché al curatore del minore emancipato non si applica l’art. 379 c.c. né altra norma prevede indennità di sorta in suo favore, ugualmente il curatore dell’inabilitato non ha diritto ad alcuna indennità, nemmeno (come osservato in dottrina) in considerazione dell’entità del patrimonio o della difficoltà dell’amministrazione, secondo quanto è previsto invece per il tutore dall’art. 379 c.c.. Ciò corrisponde alla diversità dei due istituti di protezione dell’incapace e delle funzioni svolte al riguardo, ove si consideri che il curatore, a differenza del tutore, non rappresenta né si sostituisce all’incapace, ma si limita a sostenerlo integrandone la volontà, in modo da dare vita all’esterno ad una manifestazione unitaria
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 13 maggio 2015, n. 9816 Svolgimento del processo Il 30.3.2011 l’avv. C.C.A. , curatore dell’inabilitata O.M.B. , chiedeva al giudice tutelare del Tribunale di Busto Arsizio, sez. distaccata di Gallarate, la liquidazione di un’indennità ai sensi dell’art. 379 c.c. per l’importo complessivo di Euro 67.839,63, di cui 16.468,85...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 aprile 2015, n. 8839. Una volta accertato il difetto del presupposto della domanda proposta ai sensi dell’art. 156 cod. civ., ossia il dedotto peggioramento delle condizioni economiche dell’attore, il giudice deve rigettare la domanda di revisione delle condizioni economiche dell’accordo di separazione consensuale dei coniugi
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 aprile 2015, n. 8839 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 aprile 2015, n. 8031. L’errore consiste in una falsa rappresentazione della realtà fenomenica, prodotta da una conoscenza distorta ovvero dall’ignoranza di situazioni, qualità e rapporti, relativi al contratto ed ai suoi presupposti. Tale vizio della volontà assume rilevanza qualora sia essenziale, cioè, incida sul processo formativo del consenso e dia origine ad una rappresentazione distorta della realtà, distorsione che induce la parte a manifestare la propria volontà in modo errato
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 aprile 2015, n. 8031 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. SCALISI Antonino...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 20 aprile 2015, n. 8049. In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l’art. 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, prescrivendo il deposito in copia autentica della sentenza che ha definito il giudizio presupposto, non stabilisce che la prova dell’irrevocabilità della sentenza stessa sia data unicamente attraverso la certificazione di cancelleria apposta in calce ad essa, potendo l’irrevocabilità risultare dall’esame complessivo degli atti e dalla prova logica (nella specie, da un’attestazione di cancelleria sul difetto di impugnazioni non apposta in calce alla sentenza)
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 20 aprile 2015, n. 8049 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 aprile 2015, n. 8480. Ogni qual volta un significato chiaro ed univoco possa trarsi dal titolo esecutivo giudiziale in via immediata da suo tenore testuale benché riferito all’appropriata combinazione tra dispositivo e motivazione non vi è spazio, per il giudice chiamato ad eseguirlo o in caso di opposizione del debitore ad interpretarlo, per alcuna altra verifica degli elementi istruttori o dei fatti già presi in considerazione dal giudice del merito, essa essendo a quegli istituzionalmente esclusa, in quanto riservata alla cognizione e precisamente al giudice del processo in cui il titolo giudiziale si è formato o è divenuto o avrebbe potuto divenire definitivo
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 aprile 2015, n. 8480 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 aprile 2015, n. 8481. Non è nulla la sentenza scritta a mano dal Giudice anche se la grafia non è facilmente leggibile. In mancanza di una espressa comminatoria, non è configurabile alcuna nullità della sentenza nel caso in cui il testo originale, anziché formato dal cancelliere, in caratteri chiari e facilmente leggibili, mediante copiatura dalla minuta redatta dal giudice, risulti pubblicato direttamente nell’originale minuta scritta di pugno dal giudice, ancorché con grafia non facilmente leggibile.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 aprile 2015, n. 8481 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 maggio 2015, n. 9312. Ai sensi dell’art. 1680 c.c. le disposizioni del capo Vili del titolo III del libro IV si applicano anche ai trasporti ferroviari in quanto non derogate da leggi speciali. Costituisce legislazione speciale al riguardo il R.D.L. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, recante le Condizioni generali e Tariffe per il trasporto di persone su Ferrovie dello Stato e sul punto questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in deroga all’art. 1681 c.c. – e in forza dell’art. 1680 dello stesso codice – l’art. 11, paragrafo quarto, del R.D.L. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n 911, subordina la responsabilità dell’amministrazione ferroviaria per danno alla persona del viaggiatore al verificarsi di una “anormalità nel servizio”, e cioè ad un irregolare funzionamento o ad un’anomalia strutturale del mezzo tecnico con cui venga effettuata la prestazione del vettore, cui sia eziologicamente ricollegabile il danno stesso secondo l’accertamento insindacabile del giudice del merito. Proprio il predetto R.D.L., tuttora in vigore (v. legge 18 febbraio 2009, n. 9, art. 3, comma 1 bis, lett. e), di conversione del d.l. n. 200 del 2008 nonché D.Lgs. n. 179 del 2009 allegato I), all’art. 11 rubricato “Responsabilità e sue limitazioni”, in relazione alla “responsabilità per ritardi o interruzioni” prevede che “il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10, qualunque sia la causa dell’inconveniente che da luogo all’indennizzo”. Pertanto il danno patrimoniale da ritardo ferroviario o da cancellazione del treno trova tutela o nell’art. 9 del citato R.D.L. (diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio) o nell’art. 10 del medesimo testo normativo (rimborsi), precisandosi che, comunque, l’utente ha accettato le predette condizioni generali di contratto nel momento in cui ha deciso di avvalersi del servizio
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 maggio 2015, n. 9312 Svolgimento del processo Nel 2008 O.M. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Barra, Trenitalia S.p.a. chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della convenuta e la condanna della stessa al risarcimento dei danni. Deduceva l’attore di aver acquistato, in data 11 gennaio 2008,...