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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 luglio 2014, n. 16801. La violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, determina una nullità che è sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo solo ove la parte si sia costituita in giudizio

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 luglio 2014, n. 16801 Fatto e diritto Ritenuto che, pronunciando nel contraddittorio tra Z.G. ed il Condominio (…), il Tribunale di Padova, con sentenza in data 22 giugno 2010, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo all’impugnazione della delibera di nomina dell’ing. M.S. amministratore del...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 luglio 2014, n. 16745. L'art. 345, terzo comma, cod.proc.civ. va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi -la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione. la valutazione di non indispensabilità della nuova produzione documentale, che ne provoca la mancata ammissione, deve essere espressamente motivata dal giudice del gravame, quanto alla ritenuta mancanza di attitudine dei nuovi documenti a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 luglio 2014, n. 16745 Svolgimento del processo 1.- La Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata in data 24.8.2006 e notificata in data 10.1.2007, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva respinto la domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento della s.r.l....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 giugno 2014, n. 13687. In tema di sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'obbligatorieta' dell'azione di regresso prevista dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 195, comma 9 nei confronti del responsabile comporta, anche in ragione dell'efficacia che nel relativo giudizio e' destinata a spiegare la sentenza emessa nei confronti della societa' o dell'ente cui appartiene, che, anche qualora l'ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione deve essere riconosciuta un'autonoma legittimazione "ad opponendum", che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla societa' o dall'ente, configurandosi in quest'ultimo un caso di litisconsorzio facoltativo, e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati mediante l'applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti.

  Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 giugno 2014, n. 13687 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 luglio 2014, n. 15883. Il credito avente ad oggetto una obbligazione di valore, quale è l'obbligo di risarcire il danno aquiliano, deve essere liquidato in moneta esprimente il potere di acquisto dell'epoca della liquidazione, non dell'epoca dell’illecito.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  11 luglio 2014, n. 15883 Svolgimento del processo Con sentenza del 26/5/2010 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Assicurazioni Generali s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Rimini 26/10/2004, dichiarava la solidale responsabilità dell’anestesista dr. A.S. e della casa...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 luglio 2014, n. 16502. Il credito avente ad oggetto una obbligazione di valore, quale è l'obbligo di risarcire il danno aquiliano, deve essere liquidato in moneta esprimente il potere di acquisto dell'epoca della liquidazione, non dell'epoca dell’illecito.

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 luglio 2014, n. 16502   Svolgimento del processo   1. Nel 2002 i sigg.ri L.V. e Gu.Al. convennero dinanzi al Tribunale di Milano le società Giusermari s.r.l. e GDM Costruzioni s.p.a., esponendo che: – avevano acquistato dalla società Giusermari un appartamento compreso nel fabbricato sito a...