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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21910. La norma del terzo comma dell'art. 164 c.p.c., quando, nonostante la costituzione del convenuto in presenza di nullità della citazione relative alla vocatio in ius quali l'inosservanza del temine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento dell'art. 163 n. 7 c.p.c. esclude che si verifichi la sanatoria del vizio della citazione per effetto della costituzione del convenuto, qualora egli, costituendosi eccepisca tale nullità, imponendo al giudice di fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione, suppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla formulazione dell'eccezione di nullità. Ciò, è tanto vero che il dovere del giudice di provvedere a tale fissazione è ricollegato non ad un'istanza del convenuto, ma direttamente all'atteggiamento dello stesso di proposizione dell'eccezione. Ne deriva che, se il convenuto costituendosi svolga le sue difese, il presupposto per l'applicazione della norma non sussiste. Il legislatore, invero, non avendo richiesto un'istanza del convenuto in aggiunta all'eccezione, ha inteso ricollegare il dovere di fissazione di nuova udienza, ad una costituzione finalizzata alla sola formulazione dell'eccezione e non anche ad una costituzione che alla formulazione dell'eccezione accompagni lo svolgimento delle difese. Se così fosse, la fissazione dell'udienza dovrebbe avere luogo pur in presenza di una difesa completamente articolata, come fu nel caso di specie siccome si evince dal contenuto della citazione, e sarebbe priva di scopo. D'altro canto, una volta considerato che il convenuto che si sia vista notificare una citazione inosservante del termine a comparire o senza l'avvertimento ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c. può scegliere di costituirsi e sanare la nullità della citazione oppure di non costituirsi e lasciare che il giudice la rilevi oppure ancora costituirsi e limitarsi ad eccepirla, lo spettro di tali possibilità, rimettendo al convenuto la decisione su come reagire di fronte alla nullità, esclude che egli abbia una quarta possibilità, cioè di costituirsi, eccepire la nullità e svolgere contemporaneamente le sue difese. Essendo la fissazione di una nuova udienza finalizzata ad assicurare che l'esercizio del diritto di difesa fruisca del termine a comparire o dell'avvertimento siccome ritenuto astrattamente necessari dal legislatore al rispetto del diritto di difesa, consentire al convenuto di costituirsi e svolgere l'eccezione e nel contempo le sue difese significa rimettere a lui lo spostamento dell'udienza, in chiara contraddizione con il fatto che, nonostante la nullità, ha svolto le sue difese, pur potendolo non fare

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21910 Fatto e diritto Ritenuto quanto segue: p.1. La s.p.a. Chime ha proposto istanza di regolamento di competenza contro D.A.R. avverso l’ordinanza del 3 luglio 2013, con la quale il Tribunale di Avellino, investito dell’opposizione proposta dal D.A. avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 ottobre 2014, 21951. Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento in camera di consiglio dinanzi alla corte d'appello di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, per l'equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, deve qualificarsi come procedimento contenzioso e conseguentemente, quanto alla determinazione degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato per l'attività prestata in detto procedimento, deve applicarsi la tabella A allegata al D.M. n_ 140 del 2012 (che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale), e, quanto alla liquidazione dei detti onorari e diritti, deve osservarsi il principio, di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), della inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti nella predetta tariffa professionale forense

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 16 ottobre 2014, 21951 Svolgimento del processo V.M. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi,’ nei confronti del Ministero della giustizia avverso il decreto depositato in data 10 dicembre 2012, con il quale la Corte di appello di Catanzaro, condannata l’Amministrazione al pagamento in favore...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 ottobre 2014, n. 20985. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Ipotesi in cui un condomino aveva posizionato sulla facciata condominiale dei condizionatori.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 6 ottobre 2014, n. 20985 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente – Dott. MANNA Felice – Consigliere – Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere – Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21842. In tema di prova documentale l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, implica necessariamente che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi

Suprema Corte di Cassazione sezone I sentenza 15 ottobre 2014, n. 21842 Svolgimento del processo Con citazione, notificata in data 18/01/1995, SIRICEM srl conveniva in giudizio il comune di Siracusa, chiedendone la condanna al pagamento degli interessi di mora e rivalutazione monetaria, relativi a prestazioni effettuate a favore del Comune stesso, per le quali aveva...

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Corte Costituzionale, sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014. Dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata dal Giudice di pace di Torino, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione; dal Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 32, 76, e con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2 e 6 della CEDU, 6 del Trattato dell’Unione europea, e 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; dal Tribunale ordinario di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati, per contrasto con i medesimi artt. 2, 3, 24, 32, 76 Cost. e con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, con le rispettive ordinanze in epigrafe indicate

Sentenza  235/2014 Giudizio Presidente TESAURO – Redattore MORELLI Udienza Pubblica del 23/09/2014    Decisione  del 06/10/2014 Deposito del 16/10/2014   Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 139 del decreto legislativo 07/09/2005, n. 209. Massime: Atti decisi: ordd. 95 e 272/2012; 60 e 286/2013   SENTENZA N. 235 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 ottobre 2014, n. 21687. In tema di accettazione della eredità non operano gli atti interruttivi della prescrizione, attesa la natura potestativa del diritto, che si realizza con il compimento dell'atto in cui si concreta l'accettazione; d'altro lato, il termine -definito dalla legge di prescrizione – è soggetto alle cause ordinarie di sospensione e agli impedimenti legali, non ricorrendo altri fatti impeditivi del suo decorso. Certamente ha natura amministrativa l'autorizzazione, a suo tempo prevista art. 17 cod. civ. per l'accettazione di eredità ed il conseguimento di legati da parte delle persone giuridiche. Infatti, tale provvedimento diretto a rimuovere un limite posto al libero esercizio di un diritto, il quale opera "ab estrinseco", non condiziona l'esistenza o la validità dell'indicata accettazione, ma attribuisce alla stessa efficacia "ex tunc", con l'applicabilità, durante il procedimento promosso per ottenere detta autorizzazione, dell'art. 5 disp. att. cod. civ., il quale attribuisce alla persona giuridica la facoltà di compiere gli atti conservativi dei propri diritti.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 ottobre 2014, n. 21687 Svolgimento del processo 1.- L’Unione Italiana dei Ciechi conveniva in giudizio la Regione Lombardia per sentirla condannare, previo accertamento della propria qualità di erede della defunta signora F.M. (deceduta a (omissis) ), alla restituzione dei beni immobili lasciati in eredità, giusta testamento, olografo...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 14 ottobre 2014, n. 21669. Il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla controparte, nei procedimenti camerali, non è perentorio. Conseguentemente l'omissione, inesistenza (o tardività) della notifica dei predetti atti (ricorso e decreto) non importa decadenza, può essere concesso dal giudice alla parte ricorrente un nuovo termine ex art. 291 cod. proc. civ. per provvedere alla notifica

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 14 ottobre 2014, n. 21669 “Rilevato che la Corte d’Appello di L’Aquila, nel procedimento relativo alla modifica delle condizioni di divorzio intercorso tra A.L. e G.S., dichiarando improcedibile il reclamo, disponeva: – che il L. non aveva eseguito la notificazione del ricorso entro il termine originariamente assegnatogli dal...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 ottobre 2014, n. 20842. L'acquirente di un'auto non può chiedere la risoluzione del contratto stipulato con il concessionario per malfunzionamenti del mezzo se l'ha guidata per un anno percorrendo 20mila km.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 ottobre 2014, n. 20842 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott....