Cassazione 15

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 1 luglio 2015, n. 13508

Ritenuto in fatto

Il Fallimento F.lli Pardini agiva nei confronti del Banco di Sardegna ex art. 67, comma 2 l.f., per sentire revocare: a) una serie di rimesse eseguite su conto corrente scoperto per complessive lire 210.645.045; b) l’escussione della garanzia pignoratizia di lire 3.057.750.000 concessa a fronte di anticipi su importazioni; c) cinque rimesse per complessive lire 17.334.940.000, confluite alla Banca ad estinzione di pregressi finanziamenti senza vincolo di destinazione.

Il Tribunale accoglieva le domanda in relazione alle voci a) e b), condannando la Banca alla restituzione di lire 3.268.395.145 oltre interessi, rigettava la domanda sub e), compensava per la metà le spese processuali, condannando la Banca per la restante parte.

Appellavano in via principale la Banca ed in via incidentale il Fallimento.

La Corte d’appello, con sentenza del 29/4-18/6/2008, ha respinto la domanda della Curatela relativa alla revoca dell’atto solutorio corrispondente alla realizzazione del pegno, confermando nel resto la sentenza impugnata ed ha compensato per 1/3 le spese, nel resto poste a carico della Banca.

Per quanto ancora interessa, si rileva che La Corte del merito, posto il principio della revocabilità delle singole rimesse su conto scoperto, ha ritenuto la sussistenza della prova della scientia decoctionis, sulla base degli elementi offerti dalla Curatela(bilancio dell’anno 1992) e considerata la qualità del creditore. Quanto all’operazione “Finimport”, consistita, per quanto pacificamente emerso dalla C.T.U., nell’apertura di una linea di credito il 30/3/93 da parte del Banco di Sardegna a favore della Pardini di fr. Sv. 3175182,41, da utilizzare per anticipi su importazioni, garantita con pegno su certificati di deposito emessi dalla stessa banca, la Corte fiorentina ha evidenziato che la Curatela aveva contestato non il patto di rotatività, ma l’opponibilità della scrittura di sostituzione del 30/4/93, priva di data certa e quindi che, in mancanza di ogni elemento attestante la continuità tra le due scritture, l’ultima costituzione in pegno era avvenuta nell’anno anteriore al fallimento da cui la revocabilità 67, comma 1, n. 3 o n. 4 l.f..

La Corte del merito, premesso che la maturazione del rimborso comporta la conversione dell’originario credito sui titoli in pegno irregolare sul danaro corrisposto dall’emittente, per cui il creditore pignoratizio tenuto a restituire il tanduntem al cliente finanziato si giova della compensazione art. 56 l.f. tra i crediti contrapposti e resta immune dalla revocatoria, ha ritenuto che nel caso, ferma la validità del patto rotativo e posta l’opponibilità alla massa dei due susseguenti atti di costituzione del pegno (sui titoli originari e sui titoli sostitutivi), il riconoscimento della continuità andava desunto in via interpretativa.

E nel caso, la ritenuta scrittura di sostituzione dei titoli originari costituiva invero solo una nota unilaterale informativa, semplice spiegazione accompagnatoria delle vicende del rapporto di garanzia e l’atto del 28 maggio 1993 era inquadrabile in funzione meramente esecutiva dell’originario accordo di rotatività.

Ricorre avverso detta pronuncia il Fallimento, con ricorso affidato a tre motivi.

Si difende la Banca con controricorso, ed avanza ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, il Fallimento si duole del vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2786 e 2787 c.c., art. 67, comma 1, nn. 3 e 4 l.f.; sostiene la necessità della data certa per la scrittura di sostituzione, e rileva che nella specie non v’è alcuna scrittura che attesti la continuità tra le due garanzie.

Il motivo si chiude con il quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile.

1.2.- Col secondo, si duole del vizio di motivazione ‘lacunosa e contraddittoria’ su fatto controverso e decisivo, in relazione al collegamento tra le tre scritture: l’atto costitutivo del pegno del 30/3/1993; la lettera, sfornita di data certa, della società alla Banca, con cui i titoli venivano sostituiti con altrettanti certificati dello stesso importo, scadenti il 30/7/93; la scrittura del 28/5/1993, avente data certa, con cui la F.lli Pardini sottoponeva a vincolo di garanzia i certificati indicati, per il finanziamento di lire 3.540.000.000.

Il Fallimento evidenzia come non possa ritenersi identificata la scrittura di sostituzione nella nota del 28/5/1993, in cui si fa riferimento all’operazione svincolata dalla prima, nè possa darsi credito alla scrittura (proveniente dalla società e non dalla Banca, come erroneamente ritenuto dalla Corte di merito) con l’apparente data del 30/4/1993, priva di data certa. In chiusura del motivo, la parte articola il momento di sintesi.

1.3.- Con il terzo mezzo,il ricorrente principale si duole del vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2786 e 2787 c.c. e, come sintetizzato nel quesito (la non contestualità del pegno, evidenziata nella parte espositiva, non risulta trasposta nel quesito), pone la questione della specifica riferibilità al pegno originario nella scrittura di sostituzione.

2.1.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il Banco di Sardegna si duole del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al ritenuto requisito soggettivo. Il motivo è privo del momento di sintesi.

3.1.- Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Come affermato, tra le ultime, nella pronuncia 2456/2008, richiamando le precedenti sentenze 4520/2004, 16914/2003, 10685/1999, il patto di rotatività del pegno si attua mediante una fattispecie a formazione progressiva che trae origine dall’accordo scritto e di data certa delle parti, cui segue la sostituzione dell’oggetto del pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni e con effetti ancora risalenti alla consegna dei beni originariamente dati in pegno, a condizione che nella convenzione costitutiva tale possibilità di sostituzione sia prevista espressamente, e purchè il bene offerto in sostituzione non abbia un valore superiore a quello sostituito; ne consegue, ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare, che la continuità dei rinnovi fissa la genesi del diritto reale di garanzia al momento della stipulazione originaria e non a quello successivo della sostituzione. La sostituzione pertanto costituisce soltanto il meccanismo attuativo della prevista rotatività, senza determinare alcun effetto novativo del rapporto e la certezza della data, pertanto, va riferita solo alla convenzione originaria prevedente la sostituzione e non già alla scrittura o alle scritture con le quali la stessa in concreto si attui.

3.2.- Il secondo motivo del ricorso principale è infondato.

Va a riguardo rilevato che il carattere rotativo del pegno deve riscontrarsi alla stregua dell’originario atto costitutivo (e nel caso tale carattere è indiscusso), e non avuto riguardo ai movimenti successivi, per i quali si deve soltanto verificare che i titoli non siano di importo superiore a quello dei titoli sostituiti, e per il resto, per quanto sopra già evidenziato, per l’atto di sostituzione non occorre la data certa.

3.3.- Il terzo mezzo è infondato.

Va rilevato infatti che, proprio dal contenuto della lettera della società alla Banca del 30/4/1993 (ed è irrilevante che la Corte del merito attribuisca erroneamente la stessa alla Banca), riportato dal Fallimento alle pagine 26 e 27 del ricorso, risulta di piana evidenza il riferimento testuale al contratto originario del 30/3/1993.

4.1.- Il motivo del ricorso incidentale resta assorbito, e tale rilievo precede logicamente il rilievo dell’inammissibilità per la mancanza del necessario momento di sintesi, ex art. 366 bis c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.

5.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del Fallimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna il Fallimento alle spese, liquidate in Euro 12.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

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