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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 dicembre 2014, n. 25725. La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata, infatti, non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  5 dicembre 2014, n. 25725 Svolgimento del processo B.U. convenne, davanti al tribunale di Lecco, B.R. chiedendone la condanna al rilascio degli immobili da questo occupati, di comproprietà delle parti al 50%. Il convenuto, costituitosi, contestò la fondatezza della domanda chiedendo, in via riconvenzionale, che fosse pronunciata sentenza...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 dicembre 2014, n. 25634. In tema di condominio negli edifici la legittimazione passiva dell'amministratore, prevista dall'art. 1131, secondo comma, cod. civ., ha portata generale, in quanto estesa ad ogni interesse condominiale e sussiste, pertanto, anche con riguardo alla domanda, proposta da un condomino o da un terzo, di accertamento della proprietà esclusiva di un bene, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  4 dicembre 2014, n. 25634 Svolgimento del processo Il condominio Verde Sirente di Rocca di Mezzo chiedeva e otteneva in data 3/3/1995 dal Presidente del Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti di C.M. per il pagamento spese condominiali come risultanti da preventivo e riparto approvati dall’assemblea....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 novembre 2014, n. 24860. Il compenso del legale per i pareri legali pro-veritate, se frutto di contrattazione con il cliente, non può successivamente essere messo in discussione sulla scorta del mancato rispetto dei minimi tariffari

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 21 novembre 2014, n. 24860   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 14 novembre 2014, n. 24322. A partire dal momento della cancellazione della s.n.c. dal registro delle imprese, si verifica l'estinzione della societa' cancellata e cio' priva la societa' stessa della capacita' giuridica e processuale (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dalla L.F., articolo160). Pertanto, i soci diventano successori della societa' e ogni pretesa in danno della societa' deve essere indirizzata nei confronti dei soci

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 14 novembre 2014, n. 24322 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCININNI Carlo – Presidente Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere Dott. TRICOMI Laura...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 novembre 2014, n. 25211. In tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno. Invero, compete al danneggiato l'onere di dimostrare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), provando altresì, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto dopo l'infortunio una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. E ciò, in quanto solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. In definitiva, occorrono la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un'attività lavorativa produttiva di reddito, nonché la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 novembre 2014, n. 25211 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 29 giugno 1987 A.G. conveniva in giudizio D.F. , la Cidas Spa, impresa cessionaria, ed il Commissario liquidatore de “La Previdenza & Sicurtà Spa, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti a...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 novembre 2014, n. 24347. In tema di trasporto di persone, viene affermato che la presunzione di responsabilita' che l'articolo 1681 c.c., e l'articolo 409 codice navale, pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore verificatosi dall'inizio dell'imbarco al compimento dello sbarco, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attivita' del vettore in esecuzione del trasporto. Il vettore resta liberato dalla responsabilita' presunta a suo carico, qualora provi che l'evento dannoso, verificatosi a causa del trasporto, (quando cioe' il sinistro e' posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attivita' di trasporto), sia dovuto a fatto non prevedibile suo o dei suoi preposti o dipendenti, ovvero non potuto evitare nonostante l'uso della dovuta diligenza, mentre il viaggiatore ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo. Occorre quindi che, nonostante l'avvenuto rilascio del certificato di navigabilita', il giudice di merito accerti nel caso concreto, le modalita' dell'incidente occorso al passeggero e controlli se detto incidente sia o meno rapportabile a colpa del vettore o dei dipendenti o preposti di lui; dunque nel caso di viaggio effettuato a mezzo di commesso, le indagini sull'adozione, da parte dello stesso, delle cautele necessarie al compimento del trasporto debbono essere estese alla condotta tenuta da quest'ultimo, salvo che l'evento sia ascrivibile esclusivamente a negligenza del passeggero medesimo

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 14 novembre 2014, n. 24347 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere Dott. CRISTIANO Magda –...