Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 4 dicembre 2014, n. 25661

Svolgimento del processo

Il Presidente della II sez. civile del Tribunale di Bologna, con ordinanza depositata il 17/4/2009, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex art.170 d.p.r. 115/2002 da R.F. (intervenuto nel giudizio ex art. 2409 c.c. nella qualità di erede di R.N., socio ed amministratore unico di Unione Gas Auto s.p.a., revocato dalla carica), nei confronti dell’amministratore giudiziario dott. P.M., di B.U., B.M., P.R., C.V., E.C. e Unione Gas Auto s.p.a., avverso il decreto del Tribunale del 21/6/07, di liquidazione del compenso all’amministratore giudiziario per l’attività svolta nella somma di euro 165.000,00 oltre accessori, somma posta a carico della società.
Il Tribunale ha ritenuto che il compenso all’amministratore grava sulla società, non costituisce una spesa del processo, ma un esborso derivante dall’ attuazione e dall’ esecuzione di un provvedimento giudiziale, né a diversa interpretazione conduce l’art. 3 lett. n) del d.p.r. 115/02; che, vertendosi nell’ambito della volontaria giurisdizione, non v’è soccombenza in senso proprio e le spese restano a carico di chi ha attivato il procedimento.
Avverso detta pronuncia ricorre il R., con ricorso affidato a tre motivi (l’indicato primo motivo non contiene censure alla pronuncia impugnata e quindi non può essere qualificato come motivo).
Si difende con controricorso il solo P.
Ambedue le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1. – Il ricorrente, premessa la ricorribilità ex art. 111 Cost. del provvedimento del Tribunale e posto che, quale socio ed erede dell’amministratore revocato potrebbe essere oggetto di azione risarcitoria della società, si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 3 lett. n), 168, 2° comma, e 170 d.p.r. 115/02.
Secondo la parte, l’amministratore giudiziario nominato ai sensi dell’art. 2409 c.c. deve considerarsi ausiliario del giudice, da cui l’impugnativa del provvedimento di liquidazione del compenso “ad una pluralità di soggetti, ivi compreso il Pubblico Ministero.”
1.2. – Col secondo mezzo, il ricorrente denuncia la nullità del provvedimento impugnato ex art. 168, 1° comma del d.p.r. 115/2002, per non essersi pronunciato il Presidente del Tribunale sulla nullità del provvedimento impugnato, in quanto reso dal Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale.
1.3. – Col terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 3, lett. n), 168 e 50 del d.p.r. 115/2002, dell’art. 1 del d.m. 30/572002 e dell’art.4 della l. 319/1980, ribadendo che il compenso dell’amministratore è stato liquidato senza indicazione dei parametri, ed in carenza di prova.
2.1. – Va in primis respinta l’eccezione di nullità del ricorso per carenza di jus postulandi in capo al difensore, atteso che la sospensione cautelare è esecutiva dalla comunicazione all’interessato (così la pronuncia 1985/1969), e che per il notificante va considerata la data di spedizione per la notifica del ricorso, e quindi il 22/4/2009.
Ciò posto, il primo motivo del ricorso va respinto.
Come ribadito nelle pronunce 7631/2011 e 18080/2013, in continuità al proprio precedente insegnamento (vedi le sentenze 14456/1999; 13134/2003; 18451/2004) contraddetto solo da isolata pronunzia (Cass. n. 3345/1999), l’amministratore giudiziario nominato nel procedimento disciplinato dall’art. 2409 c.c., per la natura stessa dell’attività che gli è demandata dal giudice, che si concreta nella gestione della società, strumentale al ripristino del suo corretto funzionamento, non rientra nella categoria degli ausiliari del giudice prevista dal d.p.r. n. 115 del 2002, con la conseguenza che il rimedio dato contro il provvedimento che dispone la liquidazione del compenso per l’opera da esso prestata non può consistere nell’opposizione prevista dal citato d.p.r. n. 115 del 2002, art. 170, ma deve individuarsi, attesa la natura monitoria del decreto pronunciata ai sensi dell’art. 92 disp. att. c.p.c., u.c., nel rimedio di carattere generale previsto dall’art. 645 c.p.c.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto l’inammissibilità dell’impugnativa proposta dal R. Gli altri motivi restano assorbiti.
3.1. – Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 7000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

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