Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 17 dicembre 2014, n. 26635 Fatto e diritto In un procedimento di divorzio tra T.D. e A.A., la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza in data 16/04/2012, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto in data 29/9/2011, che aveva disposto assegno per la moglie per l’importo di ê....
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 dicembre 2014, n. 26370. Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio; ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 dicembre 2014, n. 26370 Svolgimento del processo Il M. propose opposizione al precetto notificatogli a cura della F. nella qualità di procuratrice del figlio (Ma.Lu. ), per il pagamento di somma di danaro dovuta a titolo di assegno di mantenimento, secondo le condizioni stabilite nella separazione consensuale...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 dicembre 2014, n. 26433. Il codice vigente e la giurisprudenza non escludono il piccolo imprenditore dal campo di applicazione della disposizione citata: L'art. 2955 c.c. dispone, al n. 5, che si prescrive in un anno il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non fa commercio. L'operatività di questa prescrizione presuntiva è limitata a quei rapporti di compravendita tra commercianti al minuto e consumatori, aventi ad oggetto cose destinate ad uso personale dell'acquirente; non rientra pertanto nell'ambito di applicazione della norma la vendita di cose destinate ad attività produttiva, presumendosi, che in tale tipo di rapporti, non essendo possibile ritrarre dalle merci il mezzo per pagare il prezzo in epoca più o meno vicina, il pagamento del corrispettivo avvenga immediatamente ed in unica soluzione, senza il rilascio di quietanza. Si esclude l'applicabilità qualora il compratore le destini, invece, in via immediata, al commercio con attività di scambio. Pertanto, l'art.2955, n.5, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il venditore rivesta, come nel caso di specie, la qualifica di piccolo imprenditore.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 dicembre 2014, n. 26433 Fatto e diritto 1) Con atto di citazione notificato in data 29.12.2009, la ditta “Trapani Transfert” proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 411/2009, emesso dal Giudice di pace di Trapani in data 15.10.2009 e notificato il 23.11.2009. All’opponente veniva ingiunto, a istanza...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 dicembre 2014, n. 25421. Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, litisconsorte necessario è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, a nulla rilevando che il contratto di assicurazione sia stato stipulato per conto altrui da persona diversa tanto dal conducente, quanto dal proprietario
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 dicembre 2014, n. 25421 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 15 dicembre 2014, n. 26328. La sentenza collegiale del giudice civile priva di una delle due sottoscrizioni del presidente del collegio, ovvero dal giudice relatore è affetta la nullità sanabile, ai sensi dell'ad: 161, primo comma, cod. proc. civile, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, data la possibilità di ricondurla all'organo giudicante che l'ha pronunciata. Nella specie, il vizio di nullità è stato ritualmente denunciato con il ricorso in esame. Ne consegue che la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice collegiale in diversa composizione, per un nuovo giudizio, e anche per il regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 15 dicembre 2014, n. 26328 Ritenuto in fatto – che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380bis cod. proc. civile: “Con atto di citazione del 22 febbraio 2001 la Italiana Confezioni s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 1081 /2000, emesso dal presidente...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26169. Nel giudizio per risarcimento dei danni cagionati a terzi da un carabiniere nell'esercizio dell'attività istituzionale di difesa della proprietà individuale, l'amministrazione pubblica passivamente legittimata, alla stregua del sistema normativo di cui agli artt. 1, 2 e 24 del r.d. 14 giugno 1934, n. 1169 (modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297), è il Ministero della Difesa, e non già il Ministero dell'Interno, riferendosi il rapporto che si stabilisce tra l'Arma dei carabinieri e quest'ultimo al solo aspetto logistico ed operativo generale dei servizi e ai progetti riguardanti la efficienza numerica dell'Arma, senza incidere sulla imputazione degli atti operativi compiuti dai carabinieri, e non rilevando a detti effetti la distinzione delle funzioni dell'Arma in militari e civili
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 dicembre 2014, n. 26169 Svolgimento del processo Il maresciallo dei CC P.G. , nell’inseguire B.S. che aveva visto rubare un orologio ad un automobilista, lo colpì con proiettile di pistola alla regione dorsale media, lasciandolo così afflitto da paraplegia midollare nella regione dorsale. Il B. citò in...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 dicembre 2014, n. 25811. La non perfetta formulazione dell'art. 40, secondo comma, 1. 28 febbraio 1985 n. 47, consente tuttavia di affermare che dalla stesa è desumibile il principio generale della nullità (di carattere sostanziale) degli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica, cui si aggiunge una nullità di carattere formale per gli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica o per i quali è in corso la regolarizzazione, ove tali circostanze non risultino dagli atti stessi
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 dicembre 2014, n. 25811 Svolgimento del processo Con atto notificato il 12/15 novembre 1999 S.L. conveniva A.P. davanti al Tribunale di Roma, chiedendo che venisse accertata la nullità dell’acquisto effettuato dalla convenuta con atto in data 3 dicembre 1989 di un immobile in Roma, Via Pisandro 19/21,...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 novembre 2014, n. 24853. Con la promessa del fatto del terzo di cui all'articolo 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinche' il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, cioe' di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Con la conseguenza che, qualora l'obbligazione di facere non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avra' a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalita' tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno; qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di facere e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverra' attuale l'altra obbligazione di dare, in virtu' della quale il promittente sara' tenuto a corrispondere l'indennizzo.
Corte di Cassazione sezione II sentenza 21 novembre 2014, n. 24853 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PICARONI...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25840. Il primo criterio da seguire nell'interpretazione del contratto è la ricerca della comune volontà delle parti, che deve avvenire non solo sulla base del testo negoziale, ma in base alla condotta delle parti ed al complesso dei patti contrattuali. Nell'interpretazione del contratto la regola “in claris non fit interpretatio" non è applicabile in presenza di clausole che, pur chiare se riguardate in sé, non siano coerenti con l'intenzione delle parti, per come desumibile dalle altre parti del contratto. Nel caso di collegamento negoziale tra più contratti, ciascuno di essi va interpretato tenendo conto della condotta tenuta dai contraenti nella stipula e nell'esecuzione dei contratti collegati, se reciprocamente nota. Se una delle parti del contratto manifesti la volontà di attribuire un certo significato ad una clausola ambigua, e l'altra presti acquiescenza a tali manifestazioni di volontà, l'interpretazione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1366 c.c., impone di ritenere quella interpretazione coerente con la comune volontà delle parti.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 dicembre 2014, n. 25840 Svolgimento del processo 1. Nel 1997 i sigg.ri M.E.M. , M.A.M. e Mo.Ma. convennero dinanzi al Tribunale di Fermo il sig. V.G. e la Levante Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Carige Assicurazioni s.p.a., e come tale sarà d’ora innanzi...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26213. Poiché dalla applicabilità alle sentenze ecclesiastiche degli artt. 796 e 797 c.p.c., in tema di dichiarazione di efficacia di sentenze straniere, discende la necessità dell'accertamento che l'esclusione da parte di uno dei coniugi dei bona matrimoni (con seguente divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione) sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota soltanto a causa della sua negligenza; in difetto di tali condizioni la delibazione trova ostacolo nell'ordine pubblico italiano, nel cui ambito vige il principio di tutela della buona fede e del legittimo affidamento incolpevole
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 dicembre 2014, n. 26213 Svolgimenti del processo Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 5 novembre 1993, omologava la separazione consensuale di L.S. e M.F., coniugi uniti da matrimonio concordatario, con la attribuzione alla seconda di un assegno mensile di lire 650.000=. Successivamente la Corte di appello...