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Corte di Casaszione, sezione III, sentenza 16 aprile 2015, n. 7683. La cancellazione del difensore dall’albo professionale per motivi disciplinari, prevista dall’art. 40, r.d.l. n. 1578/33, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all’art. 301 c.p.c., in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione – dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell’art. 286, 2 comma, c.p.c. – determina automaticamente l’interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Tale nullità è soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi di impugnazione e deve, quindi, essere dedotta con l’impugnazione – che assume la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio – soltanto dalla parte il cui procuratore fu colpito dall’evento interruttivo, in quanto, essendo le norme sull’interruzione del processo volte a tutelare la parte nei confronti della quale si sia verificato detto evento e che dallo stesso può essere pregiudicata, questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 aprile 2015, n. 7683 Svolgimento del processo 1. Nel 2005 Co.Au. convenne dinanzi al Tribunale di Pordenone: (a) T.F. ; (b) M.G. ; (c) la società Banco Popolare di Verona e Novara soc. coop. a r.l. (che in seguito, per effetto di successive fusioni e incorporazioni, muterà...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015, n. 6395. In tema di mutuo di scopo è nullo il contratto se, alla data della stipula, lo scopo era già realizzato. Il mutuo di scopo è lecito fintanto che la realizzazione dello scopo da esso prevista è possibile al momento della conclusione del contratto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 marzo 2015, n. 6395 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO Lina...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 2 aprile 2015, n. 14000. L’amministratore del condominio non risponde delle lesioni riportate dal condomino scivolato lungo la rampa d’accesso al garage per via della formazione di una «pozza d’acqua» in corrispondenza di una griglia di deflusso, se dimostrata di aver effettuato la manutenzione ordinaria

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 2 aprile 2015, n. 14000 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro A. – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. VITELLI CASELLA Luca – rel. Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015, n. 6394. Deve ritenersi nulla la sentenza emessa ex art. 281-sexies cod. proc. civ. nel caso in cui il giudice, letto il dispositivo in udienza, ometta la contestuale motivazione della stessa. Il giudice, quindi, può motivare solo contestualmente; se lo fa successivamente, la sua motivazione è irricevibile e pertanto irrilevante, in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 marzo 2015, n. 6394 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO Lina...