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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 marzo 2016, n. 5622. In tema di responsabilità degli enti locali per i danni causati dai beni dei patrimonio demaniale: a) «la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa; in riferi­mento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l’oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051»; b) «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custo­dia, di cui all’ad. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del dan­no, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsa­bilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause e­strinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eli­minabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualifica­re come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode»

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 marzo 2016, n. 5622 Svolgimento dei processo N.S. ha agito in giudizio nel confronti del Comune di Torino chiedendo il risarcimento dei danni riportati il 12 gennaio 2009, per essere scivolata e caduta a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto stradale in via Lungo...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 marzo 2016, n. 4897. Per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, la giurisprudenza ha individuato tre condizioni: a) la verità della notizia pubblicata; b) l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); c) la correttezza formale nell’esposizione (c.d. continenza). La critica, proprio in quanto consiste nella manifestazione di un’opinione, non può che essere soggettiva e corrispondente al punto di vista di chi la esprime. Conseguentemente i giudizi critici non possono essere suscettibili di valutazioni che pretendano di ricondurli a verità oggettiva. Inoltre, il diritto di esprimere dissensi può comportare che la contrapposizione di idee si manifesti anche in modo aspro, in relazione a fatti compiuti o a giudizi espressi da altri. Peraltro, anche nella valutazione dell’esercizio del diritto di critica giornalistica, pur dovendosi riconoscere limiti più ampi rispetto a quelli fissati per il diritto di cronaca, deve ricercarsi un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con l’interesse a che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente garantita. La distinzione sopra fatta tra diritto di critica e diritto di cronaca è schematica, poiché nella pratica si verifica che la esposizione di fatti determinati (cronaca) sia resa insieme alle opinioni (critica) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica. In questi casi, in relazione a ciascun contenuto espressivo vanno applicati i corrispondenti e diversi limiti scriminanti che sono propri della cronaca e della critica. A meno che l’interprete non ritenga, con congrua motivazione, che l’articolo, valutato nel suo complesso, sia prevalentemente e significativamente esercizio del diritto di cronaca o di critica, accordando conseguentemente rilievo all’una o all’altra scriminant

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 marzo 2016, n. 4897 Svolgimento del processo 1. Nel 2002, il gen. De.An. convenne in giudizio i giornalisti C.M. e V.W. , il Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.a. ed il direttore responsabile del quotidiano Repubblica, M.E. , per ottenere il risarcimento del danno da violazione del diritto all’onore...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 marzo 2016, n. 4482. La costituzione di un vincolo di destinazione – nel caso di specie, attraverso l’istituzione di un trust – costituisce di per sé ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario – autonomo presupposto impositivo in forza dell’art. 2, comma 47, della legge n. 286/2006, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui all’imposta sulle successioni e donazioni

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 marzo 2016, n. 4482 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – rel. Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 marzo 2016, n. 5325. In tema di liquidazione dei compensi al consulente tecnico d’ufficio: vero è infatti che la pluralità delle valutazioni affidate al consulente non esclude l’unicità dell’incarico e la conseguente unitarietà del compenso, rilevando soltanto ai fini della determinazione giudiziale del compenso medesimo, fissato dalla legge tra una misura minima ed una massima; ciò non esclude, però, che possa farsi luogo a unificazione degli onorari relativi alla stima di immobili, suddivisi per gruppi aventi analoghe caratteristiche, relativamente ai quali la valutazione presenta elementi di ripetitività: in altri termini, qualora la consulenza tecnica in materia di estimo abbia ad oggetto una pluralità di immobili, il compenso del consulente viene legittimamente determinato raggruppando le unità immobiliari aventi analoghe caratteristiche e applicando, sul valore dei singoli gruppi, la percentuale reputata congrua entro i limiti, minimo a massimo, stabiliti dal d.m. 30 maggio 2002.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 17 marzo 2016, n. 5325 Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002 depositato l’8 aprile 2010, Assistedil-Ancona ha chiesto l’annullamento del decreto di pagamento emesso il 25 marzo 2010, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, in favore del consulente tecnico d’ufficio ing. O.M. ,...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 febbraio 2016, n. 3331. La bigenitorialità, quale diritto del minore, connessa con l’affidamento condiviso, deve essere tutelata mediante il collocamento prevalente del figlio presso il genitore che è in grado di garantire il rispetto della figura dell’altro genitore

Suprema Corte di Cassazione Sezione I Sentenza 19 febbraio 2016, n. 3331   Svolgimento del processo La Corte d’Appello di Napoli, sezione minorenni, confermando la pronuncia di primo grado, nel procedimento relativo al conflitto sull’affidamento del minore A. , nato l'(omissis) ha stabilito: il regime dell’affidamento condiviso; il collocamento presso la madre con modulazione del...