Cassazione10

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 21 marzo 2016, n. 5511

Ritenuto in fatto

O.F. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la consulente finanziaria A.S. e l’agente della Fidifin s.p.a. A.M. ed, assumendo che i convenuti lo avevano colposamente indotto ad investire i propri risparmi presso la predetta società, che era poi fallita, ne chiese la condanna in via solidale al risarcimento dei danni subiti.
II giudice adito accolse parzialmente la domanda avanzata contro la S., mentre respinse quella avanzata contro il M..
L’appello proposto da A.S. contro la decisione è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Bologna a causa della nullità della notifica dell’atto di citazione in appello, eseguita collettivamente ed impersonalmente nei confronti degli eredi di O.F., deceduto dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della pubblicazione della sentenza, presso il domicilio eletto dal defunto nel giudizio di primo grado.
La corte del merito ha affermato: che l’appellante non poteva avvalersi della peculiare modalità di notificazione dell’impugnazione prevista dall’art. 330, 2° comma, c.p.c. ma avrebbe dovuto notificare il gravame singolarmente a ciascun erede; che la nullità della notificazione era suscettibile di sanatoria ma solo con effetto ex nunc, che pertanto la costituzione nel grado degli eredi F., avvenuta quando era già decorso il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. per proporre l’appello, non aveva impedito il passaggio in giudicato della sentenza dei primo giudice.
La sentenza, pubblicata il 22.6.010, è stata impugnata da A.S. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi e illustrato da memoria, cui gli eredi F. hanno resistito con controricorso

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 330, 2° comma c.p.c.;

sostiene che la facoltà di notificazione agli eredi in via collettiva nei luoghi di cui al 1° comma della norma sussiste anche nel caso in cui l’evento morte colpisca la parte originaria prima della notificazione della sentenza o quando la notificazione non sia avvenuta.

li motivo deve essere respinto.

Le SS.UU. di questa Corte, nell’affrontare la questione, hanno infatti affermato che l’impugnazione può essere notificata impersonalmente e collettivamente agli eredi della parte defunta anche quando la morte sia intervenuta prima della notificazione della sentenza, ma in tal caso non va indirizzata al domicilio eletto dal de cuius presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio da questi eletto per il giudizio, ma deve essere eseguita presso l’ultimo domicilio dei defunto, ovvero nel luogo dove è aperta la successione (Cass. 146991010).

Le SS.UU. hanno precisato, a sostegno di tale indirizzo, che nell’ipotesi in cui la parte sia deceduta prima della notificazione della sentenza non trova applicazione il 2° comma dell’art. 330 c.p.c., che detta una disciplina particolare, consentendo la notifica dell’impugnazione agli eredi in via collettiva, nei luoghi di cui al 1 ° comma, in quanto la notificazione della sentenza è stata eseguita dalla parte poi defunta. II codice di rito non contiene, invece, una disciplina specifica per la notificazione agli eredi nel caso, quale quello di specie, in cui la morte della parte intervenga prima della notificazione della sentenza (perché l’evento si è verificato o nel corso del processo, senza essere dichiarato dal procuratore ai fini dell’interruzione, o dopo la chiusura della discussione od, ancora, nella pendenza dei termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.). In tali ipotesi soccorrono le previsioni degli artt. 286 e 328, 2° comma, c.p.c., per un’evidente esigenza di parità di trattamento fra chi vuole provocare il decorso del termine breve di impugnazione attraverso la notificazione della sentenza e chi deve esercitare l’impugnazione: se infatti è giustificata la grave conseguenza del decorso del termine breve, e quindi del possibile passaggio in giudicato della sentenza, per effetto di una notifica impersonale e collettiva, purché effettuata presso l’ultimo domicilio del defunto, altrettanto giustificato è che, proprio per evitare questa conseguenza, il diritto di impugnazione possa essere esercitato verso gli eredi collettivamente e impersonalmente mediante la notifica dell’atto presso il medesimo domicilio (cfr., in termini, Cass. n. 15123/07). Ne consegue la nullità della notifica dell’atto di appello eseguita dalla S. impersonalmente e collettivamente nei confronti degli eredi di Oriano F. non già presso l’ultimo domicilio del defunto, ma al domicilio da questi eletto, nello studio del suo procuratore, nel giudizio di primo grado.

E’ appena il caso di precisare che, poiché la notifica è stata indirizzata agli eredi del F., la ricorrente non può invocare a suo favore il recente revirement delle SS.UU. che, con la sentenza 152951014, hanno ritenuto che quando la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore non vengano dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, è ammissibile, giusta la regola dell’ultrattività dei mandato alla lite, la notificazione dell’impugnazione eseguita nei confronti di tale parte presso il predetto procuratore, ai sensi dell’art. 330, 1 ° comma, c.p.c.

Resta ferma l’ulteriore statuizione della corte dei merito, non investita dalla censura della ricorrente, secondo cui la tardiva costituzione in appello degli eredi F., comportante la sanatoria della nullità della notificazione ma con effetto ex nunc, non aveva impedito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

2) Col secondo motivo la S., denunciando vizio di motivazione, lamenta che la corte feisinea abbia totalmente ignorato la presenza in giudizio del M., cui ella aveva notificato l’atto d’appello e che era rimasto contumace nel grado, e che non abbia esaminato i motivi di gravame con i quali era stata dedotta l’esclusiva responsabilità del medesimo nella produzione dei danno. li motivo va dichiarato inammissibile, non solo perché prospetta il preteso error in procedendo compiuto dal giudice d’appello sotto il non pertinente profilo di cui all’art. 360 n. 5, ma soprattutto perché non risulta che l’odierna ricorrente avesse avanzato domande (di garanzia propria od impropria, o di regresso) nei confronti dei M.: l’inammissibilità dei gravame proposto dalla S. nei confronti della parte vittoriosa precludeva, pertanto, alla corte dei merito l’esame dei motivi con i quali ella aveva invocato l’esclusiva responsabilità dell’appellato rimasto contumace al solo fine di veder riformata la pronuncia di condanna emessa nei suoi esclusivi confronti.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della S. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

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