Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 7 marzo 2016, n. 9209

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente

Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere

Dott. GENTILE Andrea – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 9722/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 09/04/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI E. che ha concluso per l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 9 aprile 2013, confermava la sentenza emessa in data 9 febbraio 2010 dal Tribunale di quella citta’ nei confronti di (OMISSIS) imputato del reato di cui alla Legge n. 633 del 1941, articolo 171 ter, lettera B) fatto accertato in (OMISSIS) e condannato a tale titolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, oltre alle pene accessorie di legge.

1.2 Avverso la detta sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo due motivi: con il primo lamenta vizio di motivazione per illogicita’ manifesta e contraddittorieta’ in quanto la Corte di Appello, nonostante le censure difensive evidenziassero delle gravi contraddizioni tra quanto contenuto nella relazione di servizio e nel coevo verbale di sequestro redatti nell’immediatezza del fatto dal personale di P.G. operante sui luoghi e quanto dai detti verbalizzanti riferito nel corso dell’udienza dibattimentale, il giudice di appello aveva dato valore assoluto alle dichiarazioni dei verbalizzanti, disattendendo le opposte censure difensive. Con il secondo motivo la difesa lamenta inosservanza della legge penale e vizio di manifesta illogicita’ per la mancata concessione dell’attenuante della particolare tenuita’ del fatto di cui alla Legge n. 633 del 1941, articolo 171 ter, comma 3 a causa dell’asserito consistente numero di pagine fotocopiate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile in quanto manifestamente infondato. Con riferimento al primo motivo, le censure sollevate dalla difesa mirano a fornire una ricostruzione degli avvenimenti alternativa rispetto a quella operata dalla Corte territoriale che, oltretutto, ha messo in comparazione i dati, assolutamente incontrovertibili esposti dai due testi (le operatrici di P.G. (OMISSIS) e (OMISSIS)) che hanno fatto inequivoco riferimento ad una parte del testo di geografia “Fondamento di didattica della geografia” (munito di timbro SIAE e dunque opera dell’ingegno tutelabile giudizialmente) gia’ fotocopiato e le cui fotocopie erano nel vano della fotocopiatrice, ed al testo originario da fotocopiare notato in possesso di due studenti universitari presenti in loco e debitamente identificati. Sicche’ era da escludere che le fotocopie viste nel vano della fotocopiatrice appartenessero ad un testo diverso e soprattutto che il testo in questione fosse stato riposto – come affermato dall’imputato – sul piano della scrivania sita all’interno della copisteria dell’imputato da parte di una studentessa che non aveva lasciato il nome ne’ avanzato alcuna richiesta di fotocopie; cosi’ come era da escludere che all’interno del testo vi fossero gia’ delle fotocopie. Secondo tale versione difensiva le copie notate da uno dei verbalizzanti (la (OMISSIS)) erano state formate da altre fotocopie e non dal testo originale. Ma, come evidenziato dalla Corte di merito, tale tesi e’ rimasta del tutto indimostrata. Ne’ le contraddizioni ravvisate dalla difesa in ordine alle versioni dei verbalizzanti rispetto a quanto contenuto nella relazione di servizio sono apparse, a giudizio della Corte, di rilevanza tale da ribaltare il contenuto delle ben piu’ inequivoche dichiarazioni testimoniali dei due verbalizzanti. Sotto altro profilo va osservato che le censure di cui sopra ripropongono il medesimo tema gia’ sottoposto al vaglio della Corte di Appello che vi ha dato risposta in termini non manifestamente illogici ed esaurienti. Sicche’ nella specie il ricorso e’ affetto da aspecificita’ trovando applicazione il principio piu’ volte affermato da questa Corte Suprema secondo il quale “E’ inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni gia’ discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificita’ del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericita’, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita’ conducente, a mente dell’articolo 591 codice procedura penale, comma 1, lettera c), all’inammissibilita’ ” (in termini Cass. Sez. 4, sent. del 29.3.2000 n. 5191; Cass. Sez. 1 n. del 30.9.2004 n. 39598; Cass. Sez. 2 15.5.2008 n. 19951; Cass. Sez. 6 23.6.2011 n. 27068).

2. Manifestamente infondato il secondo motivo perche’ il giudizio espresso dalla Corte di merito in termini di rilevanza del numero di copie illegittimamente effettuate si sottrae a qualsiasi censura di manifesta illogicita’, tanto piu’ che, al momento del controllo di P.G., era in corso la stampa delle pagine del libro e vi era, come emerge dalla sentenza di primo grado ampiamente richiamata dalla sentenza impugnata, una fila consistente di ragazzi in attesa di poter fotocopiare che, accortisi dell’arrivo della Polizia, si davano alla fuga. Peraltro il concetto di particolare tenuita’ del fatto previsto dalla norma in esame implica un giudizio globale del fatto che non puo’ essere circoscritto, come pretende la difesa, al solo dato quantitativo, occorrendo prendere in esame altre circostanze previste dall’articolo 133 codice penale quali le modalita’ della condotta, i suoi scopi; la sistematicita’; la capacita’ a delinquere del reo (Sez. 2, 6.11.1996 n. 11113, Wade, Rv. 206502 in tema di ricettazione ex comma 2 articolo 648 codice penale; v. anche Sez. 6, 2.2.2011 n. 7554, Marfe’, Rv. 249226). Nel caso in esame il detto giudizio e’ stato formulato secondo condivisibili parametri logici incensurabili in questa sede ed in aderenza ai criteri di cui all’articolo 133 codice penale.

3. Quanto, invece, alla asserita applicabilita’ della Legge n. 633 del 1941, articolo 68 invocata dalla difesa, e’ costante l’orientamento di questa Corte Suprema secondo il quale la riproduzione di singole opere o brani di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopie e’ consentita solo se limitata al 15% di ogni volume, se sia corrisposto un compenso forfettario a favore degli aventi diritto e se effettuata per uso personale: nel caso in esame e’ da escludere che si trattasse di fotocopie per uso personale, versandosi, invece, in una ipotesi di attivita’ commerciale con scopi di lucro.

4. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento della somma – ritenuta congrua – di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilita’.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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