Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 marzo 2016, n. 6155 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott....
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 marzo 2016, n. 6049. Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 29 marzo 2016, n. 6049 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. DE GREGORIO Federico...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 aprile 2016, n. 6540. La responsabilità del giornalista per lesione dell’altrui onore o reputazione è esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e tale esercizio è legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa). Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza; fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 aprile 2016, n. 6540 Svolgimento del processo 1.- B.L. citò in giudizio il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui subiti per il contenuto, ritenuto diffamatorio, di una lettera inviata dal Dirigente Scolastico del Circolo Didattico di (omissis) al...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 aprile 2016, n. 6844. In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo verificatosi a carico di uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, nell’ambito dello svolgimento di una partita, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 cod. civ., incombe sullo studente l’onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l’illecito subito da parte di un altro studente, e sulla scuola l’onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno; in particolare, non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore dei quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con 1 età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 aprile 2016, n. 6844 Ritenuto in fatto 1. – Con sentenza del luglio 2005, il Tribunale di L’Aquila rigettò la domanda proposta da S.A. e C.E. , nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore A. , per sentir condannare il Ministero dell’istruzione e la...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 aprile 2016, n. 6939. In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dci conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dci singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mera fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico. Tale principio ha trovato applicazione anche in relazione all’incidente oggetto del caso di specie, benché lo stesso sia consistito non in uno scontro tra veicoli ma, piuttosto, nell’investimento di un bambino da parte di un veicolo. Nel caso specifico la Corte d’appello ha ricostruito la dinamica dell’incidente, evidenziando che lo stesso era da ricondurre a responsabilità esclusiva del bambino, sbucato improvvisamente davanti alla vettura del conducente investitore, in modo che l’urto era stato inevitabile; ed ha specificato che nessun addebito di colpa poteva essere mosso al conducente investitore
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 8 aprile 2016, n. 6939 Svolgimento del processo E’ stata depositata la seguente relazione. «1. A.M. e D.B., nella qualità di genitori del figlio minore D. flutti, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Brescia, A.P., A.B. e la Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., nelle rispettive qualità di proprietario,...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 8 aprile 2016, n. 6891. Dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 69, c. 7, del d.lgs. 30.03.01 n. 165 in relazione all’art. 117, c. 1, della Costituzione, nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30.06.98 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 8 aprile 2016, n. 6891 Ritenuto in fatto e diritto 1. P.M.C. , R.G. , La.Fr. con un primo ricorso e L.V. con un secondo, tutti medici esercenti la libera professione, adivano il Tribunale amministrativo regionale della Campania esponendo di aver svolto per il periodo gennaio 1988-dicembre 1997...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 marzo 2016, n. 5691. Nel caso di liquidazione delle spese processuali sulla base delle tariffe approvate con il d.m. n. 140 del 2012, in difetto di specifica indicazione, non può presumersi che la somma liquidata sia stata pararnetrata dal giudice ai valori medi, rilevando unicamente che la liquidazione sia contenuta entro i limiti,massimo e minimo, delle tariffe medesime, peraltro nemmeno vincolanti, come si desume dall’art. 1, comma 7, del menzionato decreto
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III sentenza 23 marzo 2016, n. 5691 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROBERTA VIVALDI -Presidente – Dott. GIACOMO TRAVAGLINO – Consigliere – Dott. DANILO SESTINI – Consigliere – Dott. LUIGI ALESSANDRO – Consigliere –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 aprile 2016, n. 7068. In materia di intermediazione finanziaria, dopo la stipulazione del contratto di negoziazione, gli ordini di acquisto e le operazioni di compravendita danno luogo ad atti sicuramente negoziali, ma non a veri e propri contratti, per di più autonomi rispetto all’originale contratto quadro di cui essi costituiscono attuazione ed adempimento. La nullità del contratto incide dunque sulla validità dei successivi ordini di acquisto stante anche l’esclusione di ogni forma di convalida del contratto nullo ex art. 1423 c.c..
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 11 aprile 2016, n. 7068 Ritenuto in fatto D.M.L. proponeva ricorso ex art. 19 Dlgs n. 5/2003, nei confronti della Banca Passadore & C. SPA, chiedendo dichiararsi la nullità del “contratto di borsa”, per vizio di forma, e la restituzione della somma di Euro 24.903,71, impiegata nell’acquisto di...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 marzo 2016, n. 6046. La relata di notifica costituisce un atto pubblico, sicché le attestazioni di essa, inerenti sia alle attività che l’ufficiale notificante certifica di avere eseguito, sia alle dichiarazioni da lui ricevute – nei limiti ovviamente del loro contenuto estrinseco, a prescindere cioè dalla veridicità dei fatti dichiarati – sono assistite da fede pubblica privilegiata ex art. 2700 cod. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 marzo 2016, n. 6046 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DIDONE Antonio – Presidente Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. FERRO Massimo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 marzo 2016, n. 5880. Se il danno subito da uno studente in un sinistro stradale produce un’invalidità «non lieve», il giudice non può ricondurre la menomazione della futura capacità lavorativa subita dal minore all’interno del danno «non patrimoniale» ma deve quantificarla separatamente, anche se non è provata la perdita di chance rispetto ad una specifica
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 marzo 2016, n. 5880 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere...