Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 maggio 2016, n. 8692 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 1 aprile 2003, G.L. e G.A. evocavano in giudizio D.M.L. e di V.L. assumendo di essere comproprietari, per successione ereditaria di Gi.Gu., deceduto il (omissis), della porzione di immobile sita in (omissis) ,...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Agli effetti del limite imposto dall’art. 1966 c.c., che sancisce la nullità della transazione avente ad oggetto diritti non lasciati alla disponibilità delle parti, sono certamente sottratti ad ogni potere di disposizione dei contraenti, inerendo alla qualificazione giuridica della persona nella collettività, gli status personali. La nullità del contratto avente per oggetto uno status discende, indipendentemente dall’art. 1966 c.c., dal dato che gli status, in quanto privi del carattere di patrimonialità, non possono costituire oggetto di un atto espressione dell’autonomia privata. Sono, tuttavia, certamente negoziabili le situazioni soggettive patrimoniali che dagli status derivano. È quindi transigibile la controversia insorta tra gli aventi diritto ad una quota dell’eredità nella successione del genitore, che non ponga in discussione lo status di figlio adottivo o di affiliato di uno dei membri del nucleo familiare, ma soltanto (come avvenuto nel caso in esame, secondo quanto dedotto) la consistenza dei diritti patrimoniali che in quello status trovano la loro fonte. Né è ravvisabile alcuna illiceità nella convenzione dispositiva o rinunciativa di diritti patrimoniali relativi ad una successione già aperta. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 maggio 2016, n. 8919
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 maggio 2016, n. 8919 Svolgimento del processo B.B. citava davanti al Tribunale di Pordenone C.E. e B.M. , esponendo che nel 1978 era deceduto il proprio genitore adottivo B.L. ; che gli eredi S.E. e i figli adottivi B. e M. avevano stipulato in data 21 novembre...
In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall’art. 1117 cod. civ. non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne afferma la proprietà esclusiva darne la prova. Al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all’art. 1117 cod. civ., occorre fare riferimento all’atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un’unità immobiliare dell’originario proprietario ad altro soggetto. Pertanto, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell’ambito dei beni comuni (nella specie, portico e cortile) risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha osservato che negli atti di compravendita è del tutto assente una riserva di proprietà esclusiva da parte della venditrice; di contro, l’espressa indicazione contrattuale del trasferimento della comproprietà di quanto per legge è comune tra i condomini di uno stesso stabile ai sensi dell’art. 1117 dimostra che la ricorrente riteneva il lastrico e lo stenditoio parti condominiali, tanto da non distinguere la loro condizione giuridica da quella delle restanti parti comuni. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 maggio 2016, n. 9035.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 maggio 2016, n. 9035 Svolgimento del processo 1 Con citazione del 13.3.1993, i coniugi M.M. e Ca.Gi. , T.L. e F.D.L.M. nonché C.F. e G.S. convennero innanzi al Tribunale di Palermo la s.r.l. Immobiliare Fratelli Lo Cicero, esponendo: – che con atti del 17.10.1988, 21.10.1988 e 10.10.1988...
In caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – decorrente, a norma del successivo art. 348-ter cod. proc. civ., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame – si identifica in quello “breve” di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc., dovendo intendersi pertanto il riferimento all’applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ. “in quanto compatibile” (contenuto nel medesimo art. 348-ter cod. proc. civ.), come limitato ai casi in cui tale comunicazione (o notificazione) sia mancata. Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 29 aprile 2016, n. 8476.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 29 aprile 2016, n. 8476 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARMANO Uliana – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. RUBINO Lina –...
Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto; non può, invece, ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 28 aprile 2016, n. 8468.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 28 aprile 2016, n. 8468 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. SCALISI Antonino – Consigliere Dott. SCARPA Antonio...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 maggio 2016, n. 8703.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 maggio 2016, n. 8703 Ritenuto in fatto 1. – M.S. e G.A. convennero in giudizio Z.F. , chiedendo la condanna della stessa al risarcimento del danno patito per l’evizione subita a seguito dei decreti del giudice dell’esecuzione di Cosenza, che avevano trasferito a terzi la proprietà di...
La costituzione del vincolo pertinenziale richiede la presenza di due particolari requisiti del bene servente, rispettivamente di natura soggettiva ed oggettiva: il primo consiste nella titolarità omogena della res principale e della pertinenza, le quali devono entrambe appartenere ad un unico proprietario, legittimato a disporre anche separatamente dei due beni; il secondo, invece, riguarda la circostanza che la cosa pertinenziale risulti, per le sue caratteristiche funzionali e strutturali, destinata in modo durevole al servizio o ad ornamento del bene principale. Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 aprile 2016, n. 8277.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 27 aprile 2016, n. 8277 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....
Il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dall’art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, secondo il testo introdotto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, norma di per sé imperativa, non può subire deroghe mediante atti privati di disposizione degli stessi spazi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla medesima norma imperativa. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 aprile 2016, n. 8220.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 aprile 2016, n. 8220 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MATERA Lina – Presidente Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere Dott. FALABELLA...
Il trasferimento di un altro bene, con un contratto così detto di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell’assistenza materiale e morale da prestare, è privo di causa perchè in tal modo l’ulteriore attribuzione patrimoniale rispetto alla precedente con identico contratto elimina il rischio connaturale a questo di sproporzione tra le due prestazioni: sicché non essendo giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 aprile 2016, n. 8209.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 aprile 2016, n. 8209 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere Dott. CRISCUOLO...
a) Se la vittima del sinistro stradale beneficia dell’indennità di accompagnamento e dell’assistenza domiciliare, la liquidazione del danno permanente va ridotto; 2) la liquidazione va negata per le spese già sostenute ma non supportate da idonea documentazione; 3) il calcolo del danno futuro non si esegue moltiplicando i costi per il numero di anni di vita stimata, bensì, alternativamente: a) in forma di rendita; b) moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato; c) moltiplicando il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 aprile 2016, n. 7774.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 aprile 2016, n. 7774 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere Dott. PELLECCHIA...