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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 25 giugno 2015, n. 13144. La prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative – art. 2956 n. 2) cod. civ.- trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza rilascio di quietanza scritta. Ne consegue, in un regime nel quale il contratto d’opera professionale sia caratterizzato dalla personalità della prestazione, non solo che ad una società può essere conferito soltanto l’incarico di svolgere attività diverse da quelle riservate alle professioni c.d. protette, ma anche che deve necessariamente essere utilizzato uno strumento diverso dal contratto d’opera professionale e che perciò alla società non può essere opposta la prescrizione presuntiva triennale

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 25 giugno 2015, n. 13144 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ODDO Massimo – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. DI AMATO...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 giugno 2015, n. 13132. Nel caso in cui l’imputato difeso d’ufficio e scarcerato si renda irreperibile, l’avvocato può pretendere le spese di giustizia nei confronti dell’Erario

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 giugno 2015, n. 13132 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 giugno 2015, n. 12994. Ai sensi della Legge n. 52 del 1991, articolo 5 qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione e’ opponibile al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dalla stessa legge all’articolo 7, comma 1; detta norma dispone che “l’efficacia della cessione verso i terzi prevista dall’articolo 5, comma 1, non e’ opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto”. Nella prospettiva della Legge n. 52 del 1991 il momento dal quale si fa discendere la sua opponibilita’ ai terzi non e’ il perfezionamento dell’atto contrattuale, bensi’ il “pagamento” del cessionario al cedente (fatto che rappresenta la “causa” della cessione, non gia’ l’effetto di essa, come nella cessione-vendita del credito) e la revoca, coerentemente con questa impostazione, colpisce l’accordo in base al quale sarebbero ceduti i crediti e, per conseguenza, sono prive di effetti le cessioni di credito che ne sono state o ne potranno essere l’esecuzione. La norma speciale della Legge n. 52 del 1991, articolo 7 – si e’ rilevato – si inserisce nell’ambito del disposto della L.F., articolo 67, comma 2, in relazione agli atti a titolo oneroso compiuti nel periodo sospetto annuale e a condizione che il curatore provi la scientia decoctionis e, come la seconda, colpisce le disposizioni patrimoniali compiute dall’imprenditore dichiarato fallito, le quali, sebbene non inique o squilibrate, vanno a turbare la consistenza della massa attiva, destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 giugno 2015, n. 12994 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 23 giugno 2015, n. 13015. Convocazione assemblea condominiale: Onere del condominio provare non solo la spedizione, ma anche che l’avviso di giacenza (adempimento che consente di acquisire conoscenza dell’invio della comunicazione e la conoscibilita’ del suo contenuto) sia stato immesso nella cassetta postale del destinatario.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 23 giugno 2015, n. 13015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 23 giugno 2015, n. 13020. La ricusazione non possa essere proposta per la decisione assunta dal giudice su una precedente istanza di ricusazione, come in genere per l’adozione di un provvedimento giurisdizionale tipico, sol perche’ il detto provvedimento accolga una soluzione contraria all’interesse della parte. In altri termini, ove la ricusazione venga proposta addebitando al giudice di avere adottato o concorso ad adottare un provvedimento giurisdizionale tipico, al di fuori di quanto previsto dall’articolo 51 cod. proc. civ., n. 4 si e’ al di fuori dello statuto della ricusazione, non essendo individuabile nelle ipotesi tassative descritte nel citato articolo, richiamate dall’articolo 52 come altrettante ipotesi di ricusazione, quella dell’adozione di un provvedimento che non accolga le istanze della parte. Ne’ il rigetto delle istanze puo’ essere ascritto per cio’ solo a grave inimicizia del giudice, dovendo la grave inimicizia preesistere al procedimento nel quale il provvedimento e’ adottato. D’altra parte, l’anomalia del provvedimento, che pure potrebbe costituire sintomo della causa di astensione costituita dalla grave inimicizia, deve essere evidente e agevolmente riconoscibile in quanto tale, senza quindi che possa desumersi alcunche’ dal merito di una decisione adeguatamente motivata, ma non condivisa dalla parte

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 23 giugno 2015, n. 13020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente di sez. Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 giugno 2015, n. 11453. La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta “ad substantiam”, stipulato da “falsus procurator”, non richiede che il “dominus” manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, ma può essere anche implicita – purché sia rispettata l’esigenza della forma scritta – e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del “dominus” incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere; n particolare, poi, l’atto scritto di ratifica puo’ essere costituito dalla citazione contenente la domanda di esecuzione del contratto concluso dal rappresentante privo di poteri, in quanto tale domanda implica l’univoca volonta’ della parte di ratificare l’operato del suddetto rappresentante

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 giugno 2015, n. 11453 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. FALASCHI...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 1 giugno 2015, n. 11301. Le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali – o, in alternativa alle quali – il giudice puo’ compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e comunque devono essere appunto indicate specificamente

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 1 giugno 2015, n. 11301 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel....