Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 31 luglio 2015, n. 16213 Svolgimento del processo 1. — La Banca Mediterranea S.p.a., in qualità di avente causa della Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano, convenne in giudizio il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. proponendo opposizione avverso il decreto emesso il 26 settembre 1998, con cui il...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 luglio 2015, n. 13883. In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall’ipotesi d’invalidità contemplata dall’art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell’ordinamento italiano
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 6 luglio 2015, n. 13883 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 luglio 2015, n. 14072. In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all’indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace, nei cui confronti – non assumendo rilievo né l’esito della causa, né le ragioni della scelta di non costituirsi – la decisione è comunque destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico, fermo restando che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire – implicando od escludendo specifiche attività processuali – sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell’art. 2, secondo comma, della legge 24 marzo 2001, n. 89. Enunciato con riferimento ad un giudizio presupposto civile, detto principio deve ritenersi senz’altro estensibile anche alla materia penale, nella quale non meno evidente è che la contumacia non esprime di per sé sola né insensibilità al disagio derivante dalla pendenza processuale, né disinteresse al relativo esito. Ed anzi, proprio nell’ambito del processo penale la contumacia ben può essere dettata da una precisa (e legittima) scelta difensiva, che come non aggrava così neppure esclude il normale patema d’animo per l’attesa della decisione. In altri termini, nel procedimento penale l’imputato – sia che scelga di difendersi sia che opti per la contumacia – è comunque soggetto alla potestà punitiva dello Stato e tale condizione è da ritenere di per sé fonte di patema d’animo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 luglio 2015, n. 14072 Svolgimento del processo Con decreto del 20.3.2013 la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda proposta da Leonard M.W., intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di un giudizio penale nel quale egli era rimasto...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 agosto 2015, n. 16501. In pendenza della procedura di emersione dei lavoratori stranieri irregolari manca temporaneamente all’autorità amministrativa il potere di adottare il decreto di espulsione
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 agosto 2015, n. 16501 Premesso Che nella relazione depositata ai sensi dell’ars. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue: «1. – II sig. S.H., cittadino del Bangladesh, impugnò dinanzi al Giudice di pace di Roma il decreto di espulsione emesso a suo carico dal Prefetto della stessa...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 agosto 2015, n. 16486. In tema di installazione di ascensore in condominio e quindi di parti comuni negli edifici, la solidarietà costituisce principio generale di applicazione erga omnes e ad hoc: così, è consentita l’installazione di un ascensore, in quanto diretto ad eliminare le barriere architettoniche, mediante delibera assunta con maggioranza speciale in deroga a quella qualificata codicistica
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 agosto 2015, n. 16486 Svolgimento del processo S.G. , quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore, S.E. , nonché P.G. , rispettivamente usufruttuario e proprietario di unità immobiliari ricomprese nel condominio sito in (omissis) , proponevano impugnazione innanzi al tribunale di Chiavari avverso la delibera assunta...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 agosto 2015, n. 16367. L’estensione della proprietà condominiale ad edifici separati ed autonomi rispetto all’edificio in cui ha sede il Condominio può essere giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a far ricomprendere il relativo manufatto nella proprietà del Condominio medesimo. Con ciò si vuol dire che in tanto può ritenersi che del Condominio faccia parte anche il manufatto da esso separato e distinto, in quanto vi sia un titolo di proprietà che qualifichi espressamente tale bene come appartenente ad altro Condominio. La relazione tra l’uno e l’altro va pertanto cercata e dimostrata nel titolo di proprietà, vale a dire negli atti in cui, attraverso la vendita dei singoli appartamenti, il Condominio medesimo risulta costituito. Nella specie, la presunzione di proprietà condominiale del lastrico solare di copertura avrebbe potuto essere vinta solo con la dimostrazione di un titolo di acquisto originario successivo alla venuta ad esistenza del lastrico medesimo ovvero di un titolo proveniente da colui che aveva costituito il Condominio resistente, contenente la prima alienazione di una porzione di esso a soggetti diversi dai proprietari delle singole unità immobiliari o, infine, proveniente in epoca successiva da tutti i condomini
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 agosto 2015, n. 16367 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 5 febbraio 1998 il Condominio di via F.T. n. 96 – Roma evocava, dinanzi al Tribunale di Roma, M.F. (condomina di via T. n. 102) per sentire accertare l’indebita annessione alla proprietà esclusiva della...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 luglio 2015, n. 13634. In tema di compravendita di immobile, la prova della interposizione fittizia – che si ha quando la proprietà del bene viene simultaneamente intestata a persona diversa dall’effettivo acquirente, con la partecipazione del venditore, il quale è consapevole che il vero compratore è un terzo, nei cui confronti assume diritti ed obblighi – è soggetta (rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa) ai limiti di cui all’art. 1417 cod. civ., nel senso che l’accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni solo se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l’illiceità del negozio dissimulato
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 2 luglio 2015, n. 13634 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 giugno 2015, n. 13368. Sulla particolare figura del giustificato recesso del locatario esercitabile ai sensi dell’art. 27 della l. n. 392 del 1978
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 giugno 2015, n. 13368 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 luglio 2015, n. 13614. In tema di notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, quando il difensore agente al di fuori del circondario di iscrizione, avendo eletto domicilio in un comune diverso da quello sede dell’ufficio giudiziario adito, si debba considerare ex lege domiciliato presso la cancelleria ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37 del 1934, si deve ritenere che tale domiciliazione comporti a carico di quest’ultima non già l’obbligo, ma solo la facoltà di notificare presso la cancelleria, potendo a sua scelta anche notificare presso il domicilio (sebbene irritualmente) eletto
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 2 luglio 2015, n. 13614 Svolgimento del processo §1. Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito GSE), già G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione contro P.V. e l’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del 21 agosto 2013, con la quale...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 giugno 2015, n. 13328. Al medico convenuto in un giudizio di responsabilità, per superare la presunzione posta a suo carica dall’articolo 1218del codice civile, non basta dimostrare che l’evento dannoso occorso al paziente rientri «astrattamente» nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate «complicanze», benché rilevate dalla statistica sanitaria
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 giugno 2015, n. 13328 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco...