Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 15 giugno 2016, n. 12351

La notificazione della cartella di pagamento, anche ove emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, è disciplinata dall’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

sentenza 15 giugno 2016, n. 12351

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2452/2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO (OMISSIS), in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 4822/2013 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 16/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore della controricorrente (OMISSIS) che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega (OMISSIS)) difensore della controricorrente Azienda Sanitaria che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 16 luglio 2013, il Tribunale di Torino, decidendo sull’opposizione proposta da (OMISSIS), ai sensi degli articoli 615 e 617 cod. proc. civ., avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) dell’importo di Euro 18.404,50, emessa da (OMISSIS) S.p.A. per sanzioni amministrative e maggiorazioni da ritardo comminate dalla ASL Torino (OMISSIS), ai sensi della L. n. 689 del 1981, ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi (cosi’ qualificata dallo stesso giudice) concernente la notificazione della cartella di pagamento e ne ha dichiarato l’inesistenza, con la conseguente nullita’ degli atti esecutivi successivi; ha invece rigettato un altro motivo di opposizione agli atti esecutivi (qui non rilevante, poiche’ la statuizione non e’ stata impugnata dalla (OMISSIS), parte soccombente) ed un terzo motivo, qualificato invece come opposizione all’esecuzione (parimenti non rilevante, essendo la relativa statuizione appellabile). Ha quindi compensato integralmente le spese di causa.
1.1.- Il Tribunale ha ritenuto che, poiche’ il credito non ha natura tributaria, non e’ applicabile il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26; in proposito, ha sostenuto che la norma, cosi’ come interpretata dalla prevalente giurisprudenza, consente la notificazione c.d. diretta da parte dell’Agente della riscossione, mediante invio della cartella esattoriale con raccomandata con ricevuta di ritorno, soltanto nel caso in cui si tratti di cartella esattoriale riferita a tributi. Ha percio’ concluso nel senso che, nel caso di sanzione amministrativa (come nella specie), la notificazione avrebbe dovuto essere fatta secondo le forme delle notificazioni degli atti giudiziari ed, in mancanza, si sarebbe venuta a configurare, non tanto un’ipotesi di nullita’, ma “un’ipotesi di radicale inesistenza dell’atto”, deducibile oltre il termine dell’articolo 617 cod. proc. civ..
2.- La sentenza e’ impugnata con un unico articolato motivo di ricorso da (OMISSIS) S.p.A., che ha depositato anche memoria.
L’Azienda Sanitaria Locale Torino (OMISSIS) ha notificato controricorso con ricorso incidentale basato su due motivi.
(OMISSIS) si e’ difesa con distinti controricorsi, relativi rispettivamente al ricorso principale ed all’incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso straordinario per cassazione sollevata dalla resistente, sia in riferimento al ricorso principale che al ricorso incidentale, nel presupposto che il vizio rilevato dal giudice a quo sarebbe di gravita’ tale da non poter essere ricondotto allo schema dell’articolo 617 cod. proc. civ.. Quindi, a suo dire, si tratterebbe di sentenza appellabile, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. civ..
1.1.- L’eccezione e’ infondata alla stregua del principio di diritto, richiamato nella memoria della ricorrente principale, per il quale l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte, in base al principio dell’apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa e’ impugnabile con l’appello, se l’azione e’ stata qualificata come opposizione all’esecuzione (fatto salvo il periodo di vigenza dell’articolo 616, u.c., ult.inc., abrogato dalla L. n. 69 del 2009, articolo 49, comma 2), mentre e’ esperibile il ricorso per cassazione, qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (cosi’ gia’ Cass. n. 26294/07 e ord. n. 30201/08, ord. n. 2261/10, nonche’ Cass. S.U. n. 390/11 e Cass. ord. n. 171/12 e numerose altre).
Poiche’ il tribunale ha espressamente qualificato l’opposizione di che trattasi come opposizione agli atti esecutivi – peraltro con qualificazione del tutto corretta in diritto poiche’ il vizio, a prescindere dalla sua gravita’ e/o insanabilita’, attiene comunque alla regolarita’ formale del procedimento notificatorio di un atto pre-esecutivo, quale e’ la cartella di pagamento – il rimedio impugnatorio bene e’ stato individuato dalle ricorrenti nel ricorso straordinario per cassazione. Il ricorso principale, cosi’ come l’incidentale, sono percio’ ammissibili.
2.- Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1.
La ricorrente censura la decisione del tribunale che ha ritenuto inapplicabile questa norma. Sostiene che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 fa eccezione alle regole sulle notificazioni a mezzo posta di cui alla L. n. 890 del 1982, per come si desume dall’articolo 14, comma 1, ultimo inciso, di questa legge; che il legislatore ha voluto “svincolare” la disciplina della notificazione della cartella di pagamento dall’obbligo di compilazione della relata di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto; che l’articolo 26 detta una disciplina compiuta quanto alle modalita’ da seguire per la notificazione della cartella esattoriale; che tra queste modalita’ vi e’ quella dell’invio in plico chiuso mediante spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritto dal destinatario, senza l’adempimento di ulteriori formalita’. Soggiunge che, rispetto a questa modalita’ di notificazione, i soggetti “abilitati” di cui e’ detto nello stesso articolo 26 nulla hanno a che vedere, dato che l’Agente della riscossione puo’ provvedervi direttamente, senza l’intermediazione di altri soggetti, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimita’ richiamata. Rileva che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, cosi’ interpretato, si applica anche alle cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative, poiche’ il dato normativo non contempla alcuna eccezione, essendo anzi espressamente previsto dal Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 17, commi 1 e 2, l’estensione delle disposizioni della riscossione mediante ruolo anche alle entrate degli enti pubblici diverse dalle entrate tributarie.
2.1.- Unitamente all’unico motivo del ricorso principale va trattato il primo motivo del ricorso incidentale (ammissibile, anche se tardivo, ai sensi dell’articolo 334 cod. proc. civ., poiche’ proposto da litisconsorte necessario).
Anche questo motivo e’ relativo all’applicabilita’ nella specie del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26.
L’Azienda Sanitaria Locale Torino 1 denuncia infatti la violazione o la falsa applicazione di questa norma, nonche’ della L. n. 689 del 1981, articolo 27, del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, articolo 127 e della L. 4 ottobre 1986, n. 657, articolo 1, ed ancora della L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 14, “in punto di pronuncia sull’inesistenza della notifica della cartella di pagamento, oggetto di opposizione ex articoli 615 – 617 c.p.c., effettuata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento direttamente dal concessionario per la riscossione”.
La ricorrente, ripropone la medesima censura svolta da (OMISSIS) s.p.a. col ricorso principale, richiamando sentenze recenti di questa Corte, che confermano un orientamento giurisprudenziale oramai pacifico in merito all’interpretazione da darsi al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26. Sottolinea come a questa norma fa rinvio, per quanto riguarda la riscossione delle sanzioni amministrative, la L. n. 689 del 1981, articolo 27 (secondo giurisprudenza di legittimita’ pure richiamata in ricorso) e come, percio’, non troverebbero applicazione alcuna le altre norme invece richiamate nella sentenza impugnata, cioe’ il Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, articolo 127, la L. 4 ottobre 1986, n. 657, articolo 1, e la L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 14.
3.- I motivi sono fondati.
Essi pongono, in sostanza, tre distinte questioni di diritto, affrontate, sotto diversi profili, rispettivamente, da ciascuna delle ricorrenti, dalla resistente e dal giudice a quo.
3.1.- La prima questione attiene all’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 nel caso in cui la cartella di pagamento da notificarsi da parte dell’Agente della riscossione sia relativa a sanzioni amministrative, per le quali l’ente creditore abbia emesso un’ingiunzione di pagamento ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689.
La risposta al quesito non puo’ che essere positiva atteso il contenuto dell’articolo 27, comma 1, di questa legge, laddove dispone che “decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorita’ che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette”, vale a dire alla riscossione mediante ruoli. Questa riscossione e’ appunto disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 e succ. mod..
In forza del rinvio di cui al citato articolo 27, la notificazione della cartella di pagamento – che e’ l’atto dell’Agente della riscossione che fa seguito all’iscrizione a ruolo da parte dell’ente creditore della somma pretesa a titolo di sanzione amministrativa e successive maggiorazioni (ai sensi della L. n. 689 del 1981) – e’ disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26.
Si tratta di interpretazione gia’ data per scontata da alcuni precedenti di questa Corte, pur se chiamata a pronunciarsi non sulla questione in esame ma su questioni connesse (in particolare, Cass. n. 14105/2000, secondo cui “la notifica della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative e’ espressamente disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, il quale dispone che, quando avviene la consegna nelle mani proprie del destinatario, non e’ richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. Detta norma ha carattere di specialita’ rispetto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, articolo 127 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, il quale stabilisce che il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso, ovvero indicare i motivi che hanno determinato la mancata sottoscrizione) il quale, dunque, non trova applicazione nel caso di notifica della cartella esattoriale…”; cfr. anche Cass. n. 16522/05 e, da ultimo, Cass. n. 5898/15). Giova precisare che il Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, articolo 127 menzionato anche nella sentenza impugnata- oltre che inapplicabile per le ragioni appena esposte, e’ stato abrogato col Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che, cosi’ come il Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ha dato attuazione alla delega per il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo di cui alla L. 28 settembre 1998, n. 337 (che ha superato le leggi delega precedenti, tra le quali quelle citate in sentenza).
Pertanto, sebbene il legislatore del 1981 abbia fatto rinvio alle norme previste “per l’esazione delle imposte dirette”, non va trascurato che il rinvio riguarda l'”esecuzione forzata” (per come e’ detto nella rubrica della L. n. 689 del 1981, articolo 27), quindi “la riscossione delle somme dovute” mediante ruoli (per come e’ detto nel comma 1 dello stesso articolo 27).
Conseguentemente, per quanto riguarda la notificazione della cartella di pagamento, il rinvio della L. n. 689 del 1981, articolo 27 va riferito alla L. n. 602 del 1973, articolo 26 e succ. mod..
3.2.- Vanno allora affrontate la seconda e la terza questione poste dai ricorsi e dalla sentenza, oltre che dai controricorsi: entrambe sono relative all’interpretazione da darsi a quest’ultima norma quanto alle modalita’ di notificazione (seconda questione) e quanto ai soggetti abilitati al relativo compimento (terza questione).
Orbene, quanto alle modalita’ di notificazione, coglie nel segno il ricorso principale nella parte in cui evidenzia come il giudice del merito abbia richiamato a sproposito l’articolo 14 L. 20 novembre 1982, n. 890 (relativa a “notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”). La norma, infatti, contiene la deroga espressa alle previsioni della legge riguardanti le modalita’ delle notificazioni a mezzo posta, laddove, nell’inciso finale del primo comma fa salvi, tra gli altri, “i disposti di cui agli articolo 26, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articoli 45 e segg….”. La L. n. 890 del 1982, articolo 14, comma 1, non va affatto interpretato nel senso che la deroga ivi prevista riguardi soltanto la riscossione dei tributi. Il Tribunale sembra avere cosi’ ritenuto perche’ il destinatario dei provvedimenti e’ individuato, nello stesso articolo 14, come “contribuente” e perche’ vi si fa riferimento a “singole leggi di imposta”. Tuttavia questa interpretazione non e’ corretta. Essa non tiene conto del fatto che la normativa del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e’ stata originariamente dettata dal legislatore soltanto per la riscossione delle entrate tributarie dello Stato, ma che, come detto sopra, per il tramite di rinvii e di estensioni disposti con leggi successive, e’ oramai applicabile anche alla riscossione di entrate o di crediti diversi dai tributi, in particolare – per quanto qui rileva – per le sanzioni amministrative per le quali sia stata emessa ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 689 del 1981. Percio’, a seguito di questo ampliamento dell’ambito applicativo della riscossione mediante ruoli, il riferimento al “contribuente” contenuto nella L. n. 890 del 1982 deve essere inteso come fatto al soggetto nei cui confronti l’Agente della riscossione esercita l’azione esecutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Giova precisare che l’interpretazione che si da’ dell’articolo 26 in esame non puo’ che essere unica, sia quando la norma e’ applicata alle cartelle di pagamento per tributi, sia quando e’ applicata alle cartelle di pagamento per crediti di altra natura. Quindi, una volta stabilito, come sopra, che l’articolo 26 si applica anche alle cartelle di pagamento per sanzioni amministrative ex L. n. 689 del 1981, non ha piu’ senso distinguere tra le une e le altre (cosi’ come non ha senso distinguere, contrariamente a quanto si assume nei controricorsi, tra i precedenti giurisprudenziali, a seconda che si riferiscano alle entrate di natura tributaria ovvero ad altre tipologie di crediti oggetto di riscossione coattiva mediante ruoli).
Allora, la risposta al secondo quesito posto dai ricorsi, relativo alle modalita’ di notificazione della cartella esattoriale, e’ nel senso, ben esplicitato nel ricorso principale, che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 prevede diverse modalita’ di notificazione, una delle quali e’ cosi’ descritta nel secondo inciso del primo comma (nel testo risultante dopo le modifiche apportate col Decreto Legislativo n. 46 del 1999 e col Decreto Legislativo n. 193 del 2001, applicabili nel caso di specie): “La notifica puo’ essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e’ notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e’ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”. Il riferimento al secondo comma (divenuto terzo soltanto dopo l’inserimento di altro secondo comma col Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, qui non rilevante) e’ fatto alle seguenti persone: “destinatario o persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda”.
Nel caso in esame la notificazione della cartella esattoriale e’ avvenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ed in plico chiuso con l’avviso di ricevimento sottoscritto dalla destinataria, quindi a mani proprie di quest’ultima. La notificazione e’ conforme al disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26.
3.3.- In effetti, nemmeno la resistente contesta che la modalita’ seguita da (OMISSIS) SpA sia quella prevista dalla norma. Piuttosto, la contestazione e’ relativa al terzo dei quesiti su enunciati, riguardante l’individuazione dei soggetti “abilitati” alla notificazione della cartella di pagamento, essendo punto controverso quello se l’Agente della riscossione possa provvedere all’invio della raccomandata con avviso di ricevimento direttamente o se si debba avvalere dell’intermediazione di uno dei soggetti indicati nell’incipit del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, cioe’ “… ufficiali della riscossione o… altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario,… messi comunali o… agenti della polizia municipale”.
In proposito, e’ univoco l’orientamento di questa Corte Suprema, secondo cui “La cartella esattoriale puo’ essere notificata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, articoli 32 e 39, e’ sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell’avviso di ricevimento le generalita’ della persona cui l’atto e’ stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto e’ pur tuttavia valido, poiche’ la relazione tra la persona cui esso e’ destinato e quella cui e’ stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’articolo 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata” (cosi’ Cass. n. 11708/11, ma cfr. gia’ Cass. n. 14327/09 e ord. n. 15948/10, nonche’ successivamente Cass. n. 14746/12, n. 1091/13 e n. 6395/14 e numerose altre).
In effetti, come osserva la resistente, qualche pronuncia ha riguardato casi in cui trovava applicazione il testo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, vigente prima del 1 luglio 1999, che prevedeva espressamente che la notificazione potesse essere eseguita anche mediante invio di “lettera” raccomandata con avviso di ricevimento, specificando con un inciso: “da parte dell’esattore”.
Tuttavia, come replicano le ricorrenti, principale ed incidentale, questa Corte si e’ pronunciata in tutte le sentenze su citate (ed anche in altre), in casi in cui la notificazione era stata eseguita dopo l’entrata in vigore del testo normativo applicabile nel caso di specie (quale risultante, per quanto qui rileva, dalle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 12, comma 1). Si tratta del testo nel quale sono scomparsi l’inciso “da parte dell’esattore” e la menzione della “lettera” (e vi e’ rimasta quella della “raccomandata con avviso di ricevimento”). Dalle motivazioni delle sentenze su citate si desume che questa Corte ha gia’ ritenuto irrilevante, ai fini in esame, la modifica normativa, sulla quale invece tanto si insiste nei controricorsi.
3.4.- Si condivide e si conferma questo giudizio di irrilevanza della modifica normativa, per le seguenti ragioni.
Il testo dell’articolo 26, comma 1, come sopra riportato, consente di distinguere la notificazione effettuata secondo le forme delle notificazioni degli atti giudiziari e la notificazione effettuata mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Nella prima eventualita’, cui sono riferiti il quarto e l’ultimo comma dello stesso articolo, l’Agente della riscossione si deve avvalere dei soggetti indicati nel primo inciso del primo comma; nella seconda eventualita’, invece, puo’ provvedervi direttamente. Non vi e’ alcun indice normativo che induca a ritenere che l’elencazione soggettiva contenuta nel primo inciso sia tassativa e riferibile anche al secondo inciso, se non la consecuzione letterale dei due periodi: questa, tuttavia, si spiega in ragione dei rimaneggiamenti che il testo ha subito con le numerose modifiche che si sono succedute nel corso del tempo. D’altronde, la norma del secondo inciso e’ di tenore letterale tale da consentire l’interpretazione qui preferita. Questa interpretazione, pur dando luogo ad una disciplina di favore nei confronti dell’esattore (come rilevato anche da Cass. n. 11708/11 – la quale, contrariamente a quanto si legge nei controricorsi, e’ relativa a notificazione effettuata dopo l’entrata in vigore delle modifiche apportate a decorrere dal 1 luglio 1999, poiche’ riguardava cartella di pagamento notificata con raccomandata spedita dall’esattore il 9 gennaio 2002), non comporta alcun cambiamento rispetto all’analoga disposizione di favore precedente, salvo il fatto che questa risultava piu’ dettagliata. Ne’ vi sono indici ulteriori che consentono di ritenere che la soppressione dell’inciso suddetto sia stata determinata dall’intenzione del legislatore di rendere piu’ rigorosa la disciplina ovvero di fare divieto all’Agente della riscossione di provvedere direttamente alla notificazione.
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: “La notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 e succ. mod., e’ disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26. Anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con il Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 12, la notifica puo’ essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento”.
Il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale vanno accolti e la sentenza impugnata va cassata in punto di dichiarazione di inesistenza della notificazione della cartella di pagamento.
4.- Col secondo motivo del ricorso incidentale la ricorrente Azienda Sanitaria Locale censura la decisione di compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, per violazione dell’articolo 91 cod. proc. civ..
Il motivo e’ inammissibile per la parte in cui e’ riferito al rigetto del motivo di opposizione della (OMISSIS), che il Tribunale ha qualificato come di opposizione all’esecuzione.
In proposito, vanno richiamati i precedenti che hanno reiteratamente affermato che le sentenze conclusive in primo grado dei giudizi di opposizione all’esecuzione pubblicate tra il 1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 non sono impugnabili in ragione di quanto disposto dall’articolo 616 c.p.c., ult. inc., nel testo introdotto dalla L. n. 52 del 2006, articolo 14 (abrogato con la L. n. 69 del 2009, articolo 49, comma 2), mentre sono appellabili le sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, quindi pubblicate dopo il 4 luglio 2009. Il principio e’ stato ribadito, anche ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1 da Cass. ord. n. 17321/11, per la quale “Ai fini dell’individuazione del regime di impugnabilita’ di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non e’ piu’ ammissibile l’appello, in forza dell’ultimo periodo dell’articolo 616 cod. proc. civ., introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilita’ per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l’ultimo periodo dell’articolo 616 cod. proc. civ., ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 49, comma 2. (Principio affermato ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1)”.
4.1.- In particolare, va rilevato che la soppressione dell’articolo 616 c.p.c., ultimo inciso, attuata con la L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 49, comma 2, comporta che la sentenza resa sull’opposizione all’esecuzione, sia tornata ad essere impugnabile nei modi ordinari.
Nella specie non e’ dato nemmeno dibattere della disciplina transitoria introdotta dalla L. n. 69 del 2009, articolo 58, poiche’ il giudizio, oltre ad essere stato concluso con sentenza pubblicata il 16 luglio 2013, e’ stato iniziato in epoca successiva al 4 luglio 2009, quindi e’ interamente soggetto alla norma dell’articolo 616 cod. proc. civ., nel testo attualmente in vigore.
La pronuncia sulle spese, in quanto censurata dalla ricorrente perche’ accessoria rispetto alla statuizione di rigetto del motivo di opposizione all’esecuzione (sulla quale l’Azienda e’ percio’ parte vittoriosa), non puo’ che seguire il regime impugnatorio di quest’ultima. Il carattere accessorio della decisione sulle spese comporta infatti l’applicazione la disciplina del mezzo di impugnazione esperibile prevista per il capo principale che definisce, in rito o in merito, il processo.
Quanto al resto, il motivo e’ assorbito dall’accoglimento dei motivi di ricorso di cui sopra, relativi all’opposizione agli atti esecutivi.
5.- Riguardo a questo accoglimento, poiche’ non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte puo’ decidere nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, ult. inc..
La cartella di pagamento risulta notificata direttamente dall’Agente della riscossione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, in data 20 agosto 2012, con raccomandata a.r. n. (OMISSIS) spedita in data 8 agosto 2012 e ricevuta dalla destinataria.
La cartella di pagamento e’ stata percio’ regolarmente notificata.
In conclusione, questa Corte, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione agli atti esecutivi proposta da (OMISSIS) avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS).
5.1.- Poiche’ l’accoglimento riguarda una questione sulla quale – come rilevato gia’ dal giudice a quo e come risulta dalle considerazioni svolte sopra – non si riscontrano precedenti editi di legittimita’ che espressamente l’avessero affrontata (pur essendovi diversi precedenti su situazioni soltanto analoghe), sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio. La presente pronuncia e’ di accoglimento del ricorso principale e di accoglimento, pur se parziale, del ricorso incidentale: percio’, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, accoglie il ricorso principale, nonche’ il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale, nei limiti specificati in motivazione. Cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione agli atti esecutivi proposta da (OMISSIS) contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS). Compensa le spese dell’intero giudizio.

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