I motivi dell’impugnazione devono non solo indicare il quantum appellatum ma anche il quia
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I motivi dell’impugnazione devono non solo indicare il quantum appellatum ma anche il quia

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 maggio 2024| n. 13565.

I motivi dell'impugnazione - prima e dopo il 2012 - devono non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d'appello deve allora individuare le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette. In breve, si può dire, schematizzando, che il motivo di appello è specifico quando, esaminato ex ante, è idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico-giuridica. Insomma, è motivo specifico quello che, valutato ex ante, ossia prima ancora della verifica di fondatezza, possiede l'attitudine a scardinare la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata. La specificità si riassume, dunque, in ciò, tra il motivo e la sentenza impugnata deve correre una relazione di incompatibilità, di reciproca esclusione, nel senso che, ipotizzato il motivo come fondato, allora la sentenza impugnata è necessariamente errata. Non è superfluo aggiungere che il concetto di specificità del motivo di appello e che il legislatore del 2022 ha non solo espressamente ripristinato ma anche ampiamente rafforzato, non manifesta alcunché di formalistico od eccessivamente rigido e severo, ed anzi esso costituisce valorizzazione dei poteri delle parti, il che è perfettamente in armonia con principi basilari del nostro processo civile, quali il principio dispositivo, che si realizza anche attraverso la necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ed il principio del contraddittorio

Soccombenza reciproca determinata e la parte maggiormente soccombente valore delle domande parzialmente accolte
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Soccombenza reciproca determinata e la parte maggiormente soccombente valore delle domande parzialmente accolte

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 maggio 2024| n. 13611.

In un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte maggiormente soccombente occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi maggiormente soccombente la parte la cui domanda accolta sia di minor valore.

In ordine alla scelta della scuola se d’ispirazione religiosa o laica presso cui iscrivere i figli
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In ordine alla scelta della scuola se d’ispirazione religiosa o laica presso cui iscrivere i figli

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 maggio 2024| n. 13570.

Il contrasto insorto tra genitori legalmente separati, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, in ordine alla scelta della scuola (se d'ispirazione "religiosa" o "laica") presso cui iscrivere i figli, deve essere risolto in considerazione dell'esigenza di tutelare il preminente interesse dei minori a una crescita sana ed equilibrata, e importa una valutazione di fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimità, che può ben essere fondata sull'esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa. Secondo l'orientamento della Cedu, del resto, alcune limitazioni sulle modalità di coinvolgimento del minore in una pratica religiosa scelta da uno dei genitori non costituiscono una discriminazione se funzionali a garantire e preservare il superiore interesse del minore.

In sede di legittimità è possibile censurare la violazione in ordine alle presunzioni
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In sede di legittimità è possibile censurare la violazione in ordine alle presunzioni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 maggio 2024| n. 13569.
In sede di legittimità è possibile censurare la violazione dell'articolo 2729 del Cc e dell'articolo 2727 del Cc solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva, oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso. In ogni caso non è ravvisabile la violazione dell'articolo 2727 del Cc se le doglianze sollevate tendono, in realtà, a una rivalutazione del merito, censurando l'accertamento in fatto operato sulla base delle risultanze istruttorie.

Il vizio di motivazione apparente della sentenza
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Il vizio di motivazione apparente della sentenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 maggio 2024| n. 13600.

Il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando la stessa, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento svolto dal giudice per la formazione del suo convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture

La rinuncia all’azione richiede un mandato ad hoc senza che sia sufficiente quello ad litem
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La rinuncia all’azione richiede un mandato ad hoc senza che sia sufficiente quello ad litem

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 maggio 2024| n. 13636.

La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate.

In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società
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In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società

Corte di Cassazione, civile,Ordinanza|15 maggio 2024| n. 13433.

In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, il giudice del merito deve verificare se la situazione di crisi prevista dall’art. 2467, comma 2, cod. civ. (eccessivo squilibrio nell’indebitamento o situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento) sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, anche a quello della decisione, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento rilevabile dal giudice d’ufficio, in quanto oggetto di un’eccezione in senso lato, sempre che la situazione di crisi risulti provata “ex actis”, secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio.

In caso di vendita di un immobile di risalente costruzione ed i difetti materiali conseguenti allo stato di vetustà
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In caso di vendita di un immobile di risalente costruzione ed i difetti materiali conseguenti allo stato di vetustà

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 maggio 2024| n. 13425.

In caso di vendita di un immobile di risalente costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante, i difetti materiali conseguenti allo stato di vetustà non integrano un vizio occulto, essendo facilmente individuabili con l'ordinaria diligenza, anche quando siano relativi a parti strutturali dell'edificio immediatamente non percepibili con il senso della vista, quali, per esempio, il tetto, i solai o le fondamenta.

La modifica urbanistica con la previsione di un vincolo preordinato all’esproprio intervenuta successivamente alla stipula del contratto preliminare
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La modifica urbanistica con la previsione di un vincolo preordinato all’esproprio intervenuta successivamente alla stipula del contratto preliminare

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|15 maggio 2024| n. 13435.
La modifica urbanistica con la previsione di un vincolo preordinato all'esproprio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto preliminare, abilita la parte acquirente a chiedere la risoluzione del contratto per il venir meno della causa in concreto, ovvero dell'istituto della presupposizione qualora si accerti che l'acquisto del terreno si fondava sull'attuale assetto urbanistico del bene promesso in vendita che ne consentiva una potenziale modifica da destinazione agricola ad area edificabile, considerato che successivamente alla stipula del contratto si è determinato oggettivamente un ulteriore e imprevedibile limite alla potenziale sua edificabilità, con il rischio di una futura perdita dello stesso diritto dominicale su parte del terreno promesso in vendita.

Trasferimento della proprietà di un’area in cambio di locali da costruire sulla stessa area
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Trasferimento della proprietà di un’area in cambio di locali da costruire sulla stessa area

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 maggio 2024| n. 13398.

Il contratto con il quale le parti prevedono il trasferimento della proprietà di un'area fabbricabile in cambio di immobili da costruire nella stessa area integra gli estremi della permuta di cosa presente con cosa futura; ne consegue che l'effetto traslativo della proprietà degli immobili da costruire si verifica, ex art. 1472 c.c., non appena la cosa viene ad esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali.