La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 25847 del 22 settembre 2025, ha chiarito la natura giuridica e il regime di prescrizione dell'obbligazione dell'appaltatore che si impegna a eliminare i vizi dell'opera o della cosa appaltata.
La Suprema Corte ha stabilito che l'impegno dell'appaltatore a porre rimedio ai vizi costituisce una autonoma obbligazione di facere (di fare) che sorge accanto all'originaria obbligazione di garanzia, senza però estinguerla, salvo che le parti abbiano stipulato un apposito e specifico accordo novativo.
Di conseguenza, questa nuova e autonoma obbligazione di fare non è soggetta ai brevi termini di decadenza e prescrizione previsti per l'azione di garanzia (art. 1667 c.c.). Al contrario, essa è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, che si applica per l'inadempimento contrattuale (ex art. 2946 c.c.). Tale principio si fonda sull'idea che l'impegno di eliminare i vizi crea un nuovo e distinto rapporto obbligatorio, che merita la tutela propria delle obbligazioni contrattuali generiche.







