Obbligo appaltatore eliminare vizi e la prescrizione 
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Obbligo appaltatore eliminare vizi e la prescrizione 

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 25847 del 22 settembre 2025, ha chiarito la natura giuridica e il regime di prescrizione dell'obbligazione dell'appaltatore che si impegna a eliminare i vizi dell'opera o della cosa appaltata.

La Suprema Corte ha stabilito che l'impegno dell'appaltatore a porre rimedio ai vizi costituisce una autonoma obbligazione di facere (di fare) che sorge accanto all'originaria obbligazione di garanzia, senza però estinguerla, salvo che le parti abbiano stipulato un apposito e specifico accordo novativo.

Di conseguenza, questa nuova e autonoma obbligazione di fare non è soggetta ai brevi termini di decadenza e prescrizione previsti per l'azione di garanzia (art. 1667 c.c.). Al contrario, essa è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, che si applica per l'inadempimento contrattuale (ex art. 2946 c.c.). Tale principio si fonda sull'idea che l'impegno di eliminare i vizi crea un nuovo e distinto rapporto obbligatorio, che merita la tutela propria delle obbligazioni contrattuali generiche.

Correzione errori materiali: difetto corrispondenza grafica
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Correzione errori materiali: difetto corrispondenza grafica

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 26143 del 25 settembre 2025, ha chiarito la natura e i limiti del procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'articolo 287 c.p.c.

La Suprema Corte ha stabilito che tale procedimento è esperibile esclusivamente per ovviare a un difetto di corrispondenza tra l'intenzione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica (ovvero, un errore di scrittura o di battitura). Questo errore deve essere chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento, mediante il semplice confronto tra la parte del documento che presenta l'errore e le considerazioni espresse nella motivazione della sentenza. È fondamentale che la correzione non possa in alcun modo incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.

Nel caso di specie, la Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata. Il ricorrente, pur avendo visto accolta la sua domanda in primo grado, non aveva proposto appello incidentale,

Distanze vedute-costruzioni tutela riservatezza vs salubrità
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Distanze vedute-costruzioni tutela riservatezza vs salubrità

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 26266 del 26 settembre 2025, ha distinto in modo netto la disciplina relativa alle distanze delle costruzioni dalle vedute da quella generale sulle distanze tra costruzioni, sottolineandone la diversa ratio e natura giuridica.

La Suprema Corte ha stabilito che:

Distanze dalle Vedute (art. 907 c.c.): Questa disciplina ha lo scopo di tutelare il proprietario del fondo dall'indiscrezione del vicino e dall'eccessiva curiosità, mirando a garantire la riservatezza e la tranquillità personale.

Distanze tra Costruzioni (art. 873 c.c.): Questa disciplina, invece, è volta a tutelare l'interesse pubblico (e, in via mediata, privato) ad evitare la formazione di intercapedini dannose e insalubri tra edifici, prevenendo problemi igienico-sanitari e garantendo l'aria e la luce.

Di conseguenza, le due normative hanno una natura giuridica, presupposti di fatto e contenuto precettivo diversi. Non possono essere confuse o applicate indifferentemente, in quanto perseguono obiettivi di tutela distinti nell'ambito dei rapporti di vicinato

Ricorso: questione nuova ed indicazione atto precedente
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Ricorso: questione nuova ed indicazione atto precedente

Esposizione ampia e chiara 🧑‍⚖️
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 26268 del 26 settembre 2025, ha stabilito un importante onere a carico del ricorrente in sede di legittimità (Cassazione) che intenda sollevare una questione giuridica nuova (o non trattata) che implichi un accertamento di fatto.

La Suprema Corte ha chiarito che, qualora una questione (che non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata) venga proposta per la prima volta in Cassazione, il ricorrente, al fine di evitare l'inammissibilità per novità della censura, ha un duplice onere:

Allegazione della Deduzione: Deve non solo allegare che la questione è stata precedentemente dedotta dinanzi al giudice di merito.

Indicazione dell'Atto: In virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente deve anche indicare in modo specifico in quale atto del giudizio precedente (ad esempio, memoria, comparsa conclusionale, ecc.) abbia effettivamente sollevato tale questione.

Questa rigorosa indicazione è necessaria per consentire alla Corte di Cassazione di controllare ex actis (sulla base degli atti processuali) la veridicità dell'asserzione prima di procedere all'esame nel merito della censura. L'obiettivo è garantire che il ricorso verta su questioni già dibattute nei precedenti gradi di giudizio

Strade responsabilità custode esclusa dall’impossibilità
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Strade responsabilità custode esclusa dall’impossibilità

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 26082 del 25 settembre 2025, ha ribadito la natura e i limiti della responsabilità oggettiva per danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.) in capo all'ente proprietario di strade demaniali.

La Suprema Corte ha chiarito che il rapporto di custodia si configura come una relazione di fatto tra un soggetto (l'ente) e la cosa (la strada), che conferisce al soggetto il "potere di governo" su di essa. Tale potere è inteso come la capacità di:

Controllare la cosa.

Eliminare tempestivamente le situazioni di pericolo che possono insorgere.

Escludere i terzi dal contatto con la cosa.

Poiché l'art. 2051 c.c. configura la responsabilità del custode come oggettiva, l'unico elemento in grado di escludere il rapporto di custodia, e quindi la responsabilità dell'ente, è l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri di governo. Questa impossibilità non dipende da una mera difficoltà operativa, ma da un impedimento materiale o giuridico che rompe il nesso causale tra la cosa e il danno (spesso identificato nel caso fortuito)

Pagamento con assegno debitore prova il collegamento
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Pagamento con assegno debitore prova il collegamento

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 25430 del 16 settembre 2025, ha chiarito la ripartizione dell'onere della prova del pagamento, specialmente in relazione all'utilizzo di titoli di credito.

La Suprema Corte ha stabilito che, in linea generale, l'onere della prova grava sul debitore che eccepisce il pagamento. Solo a fronte della comprovata esistenza di un pagamento con efficacia estintiva (ovvero eseguito in modo puntuale in riferimento a un determinato credito), l'onere probatorio può tornare a gravare sul creditore che controdeduca che quel pagamento debba essere imputato a un credito diverso.

Tuttavia, questo principio non si applica quando l'eccezione di pagamento è sollevata dal debitore mediante la produzione di assegni o cambiali. Questi titoli di credito, per la loro natura (che presuppone l'esistenza di un'obbligazione cartolare e l'astrattezza della causa), ribaltano nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore. Di conseguenza, se il creditore contesta il collegamento tra i titoli prodotti e i crediti azionati in giudizio, è il debitore che deve dimostrare che l'emissione di quegli assegni o cambiali era specificamente finalizzata all'estinzione del debito oggetto della controversia.

Credito amministratore contabilità chiara e intellegibile
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Credito amministratore contabilità chiara e intellegibile

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 25315 del 16 settembre 2025, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti probatori del credito dell'amministratore di condominio per le anticipazioni sostenute.

La Suprema Corte ha stabilito che né la mera accettazione della documentazione condominiale da parte del nuovo amministratore (consegnatagli dal precedente), né un pagamento parziale a titolo di acconto di una somma maggiore, costituiscono prove sufficienti e idonee del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore per l'importo corrispondente a eventuali disavanzi tra le poste contabili.

Il credito dell'amministratore di condominio per le anticipazioni di spese da lui sostenute non può essere ritenuto provato in assenza di una regolare contabilità. La Corte ha precisato che tale contabilità, pur non dovendo essere redatta con il rigore formale dei bilanci societari, deve essere comunque idonea a rendere intellegibili ai condomini tutte le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione. L'obiettivo è permettere all'assemblea condominiale di approvare validamente il rendiconto consuntivo.

In sintesi, la prova del credito dell'amministratore richiede una contabilità chiara, trasparente e comprensibile, che permetta ai condomini di esercitare un controllo effettivo.

Revocatoria eventus damni e maggiore difficoltà recupero
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Revocatoria eventus damni e maggiore difficoltà recupero

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 25451 del 16 settembre 2025, ha specificato i criteri per l'integrazione del requisito oggettivo dell'eventus damni (il pregiudizio per il creditore) ai fini dell'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.).

La Suprema Corte ha stabilito che, per integrare l'eventus damni, è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato una maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo del credito. Questo pregiudizio può consistere in una variazione non solo quantitativa (riduzione del valore) ma anche qualitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, la conversione di un bene facilmente aggredibile in uno meno liquido).

Inoltre, la Corte ha definito l'onere probatorio:

Onere del Creditore: Si restringe alla dimostrazione della mera variazione patrimoniale. Non è necessario che il creditore provi l'entità e la natura del patrimonio residuo del debitore, in quanto gli è preclusa la piena conoscenza delle sue caratteristiche.

Onere del Debitore: Spetta al debitore l'onere di provare che, nonostante l'atto dispositivo, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire pienamente e senza incertezze il soddisfacimento delle ragioni del creditore.

Assegno unione civile assistenziale perequativo-compensativo
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Assegno unione civile assistenziale perequativo-compensativo

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 25495 del 17 settembre 2025, ha stabilito i criteri per il riconoscimento dell'assegno divorzile nell'ambito dell'unione civile, applicando i medesimi principi previsti per il matrimonio.

La Suprema Corte ha chiarito che l'assegno può essere concesso solo dopo aver accertato l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente e se ne individuano la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa:

Funzione Assistenziale: Si configura quando il richiedente dimostra l'inadeguatezza dei mezzi necessari a condurre una vita autonoma e dignitosa e l'impossibilità di procurarseli nonostante un diligente sforzo.

Funzione Perequativo-Compensativa: Ricorre se lo squilibrio economico tra le parti al momento della cessazione dell'unione è la diretta conseguenza delle scelte di conduzione della vita comune e del sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti. Tale sacrificio deve essere stato funzionale ad assumere un ruolo predominante all'interno della famiglia e ad aver fornito un apprezzabile contributo alla vita domestica e alla formazione del patrimonio comune e dell'altra parte.

Danno iure successionis e la liquidazione
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Danno iure successionis e la liquidazione

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 25417 del 16 settembre 2025, ha stabilito il metodo di liquidazione del danno alla salute iure successionis nel caso in cui la vittima sia deceduta prematuramente per causa non correlata all'illecito subito.

La Suprema Corte ha chiarito che, in tale ipotesi, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi non deve essere calcolato sulla base della vita statisticamente probabile della vittima, bensì sulla durata effettiva della vita del danneggiato successiva all'illecito.

Il danno va liquidato secondo un criterio di proporzionalità: si assume come punto di riferimento il risarcimento che sarebbe spettato alla vittima (a parità di età e percentuale di invalidità permanente) se fosse rimasta in vita fino alla conclusione del giudizio, e si diminuisce quella somma in proporzione agli anni di vita residua che sono stati effettivamente vissuti dopo l'illecito. In questo modo si risarcisce il danno biologico subito dal de cuius per il tempo in cui lo ha effettivamente sopportato